Art. 8.
                      (Disposizioni in materia
                    di contrattazione collettiva)
    1. All'articolo 50 del decreto legislativo 3  febbraio  1993,  n.
29, come modificato dal decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470,
sono  apportate le seguenti modificazioni: al primo periodo del comma
4 le parole:   "previo parere  delle  province  e  dei  comuni"  sono
sostituite  dalle  seguenti:  "previa  intesa con le province e con i
comuni e previo parere degli organismi  rappresentativi  degli  altri
enti  del comparto"; al medesimo comma 4 il terzo e il quarto periodo
sono sostituiti dal seguente: "L'intesa dei comuni e  delle  province
e'  espressa  rispettivamente  dall'Associazione nazionale dei comuni
italiani e dall'Unione delle province d'Italia".
    2. L'ultimo periodo del comma  1  dell'articolo  51  del  decreto
legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  come modificato dal decreto
legislativo 18 novembre 1993, n.   470, e' sostituito  dal  seguente:
"Per  quanto attiene ai contratti collettivi riguardanti il personale
delle regioni, degli enti regionali e degli enti locali,  il  Governo
provvede  previa intesa con le amministrazioni regionali, provinciali
e comunali, espressa dalla Conferenza dei presidenti delle regioni  e
delle  province  autonome  di  Trento e di Bolzano, dall'Unione delle
province d'Italia e dall'Associazione nazionale dei comuni italiani".
    3. Il comma 2 dell'articolo 52 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, come modificato  dal  decreto  legislativo  18  novembre
1993, n. 470, e' sostituito dal seguente:
    "2.  Il Presidente del Consiglio dei ministri, per gli aspetti di
interesse regionale, provinciale e comunale,  previa  intesa  con  le
amministrazioni   regionali,   provinciali   e   comunali,   espressa
rispettivamente dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, dall'Unione delle  province
d'Italia   e   dall'Associazione   nazionale   dei  comuni  italiani,
impartisce all'agenzia le  direttive  per  i  rinnovi  dei  contratti
collettivi,  indicando  in  particolare  le  risorse complessivamente
disponibili per i comparti, i criteri  generali  della  distribuzione
delle  risorse al personale ed ogni altro elemento utile in ordine al
rispetto degli indirizzi impartiti".
    4. In attesa della riforma della procedura  della  contrattazione
collettiva  di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e dell'Agenzia per  la  rappresentanza  negoziale  delle
pubbliche    amministrazioni    (ARAN),   l'autorizzazione   di   cui
all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge  27  marzo  1995,  n.  89,
convertito  dalla  legge 17 maggio 1995, n. 186, puo' essere concessa
sino al 31 marzo 1998.