Art. 9.
               (Disposizioni in materia di equilibrio
            finanziario e contabilita' degli enti locali)
    1.  Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente  legge,  il Governo e' delegato ad emanare norme legislative
dirette ad integrare le disposizioni di cui al decreto legislativo 25
febbraio  1995,  n.  77,  e  successive  modificazioni, relative alle
conseguenze  della  dichiarazione  di  dissesto  finanziario  di  cui
all'articolo  79  del  medesimo  decreto  e  dirette a rafforzare gli
strumenti  di  verifica  per  garantire  il  rispetto dell'equilibrio
finanziario  degli  enti  locali e la corretta gestione delle risorse
finanziarie, strumentali e umane, prevedendo:
    a)  sistemi  di  verifica dell'attendibilita' delle previsioni di
bilancio da parte dei collegi dei revisori;
    b)  le  sanzioni per gli amministratori, esclusa ogni limitazione
ai  diritti  di  elettorato  attivo  e  passivo,  quando  il dissesto
finanziario  sia  diretta conseguenza di azioni od omissioni dolose o
colpose accertate secondo giusto procedimento;
    c)  procedure  semplificate  e  celeri  per  la  rilevazione e il
pagamento dei debiti conseguenti al dissesto finanziario;
    d)  disposizioni per garantire il rispetto dell'obbligo di idonea
copertura  finanziaria  nelle  deliberazioni  dei provvedimenti degli
enti locali e per contenere il fenomeno dei debiti fuori bilancio.
    2. Sullo schema di decreto legislativo e' acquisito, entro trenta
giorni  dalla  data  di  trasmissione,  il  parere  delle  competenti
Commissioni  parlamentari,  nonche' della Conferenza permanente per i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di  Bolzano  e  della  Conferenza Stato-Citta' e autonomie locali. In
mancanza  dei  pareri  nel  termine  prescritto,  il  Governo procede
comunque all'emanazione del decreto legislativo.
    3.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  1,  lettere a) e c), si
applicano  anche  ai casi di dissesto in atto alla data di entrata in
vigore del decreto legislativo emanato ai sensi del medesimo comma 1.
    4.  L'articolo  108  del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n.
77, e' sostituito dal seguente:
    "Art. 108. - (Adeguamento dei regolamenti). - 1. I regolamenti di
contabilita'  di  comuni e province sono approvati nel rispetto delle
sottoelencate  norme  del  presente  decreto,  da  considerarsi  come
principi generali con valore di limite inderogabile:
    a) articoli da 1 a 18;
    b) articoli 21, 24, comma 4, 25, comma 2, 27 e 29, comma 1;
    c) articoli da 31 a 34;
    d) articoli 35, commi da 1 a 4, e da 36 a 39;
    e) articoli 43, 44, comma 1, 46 e 48;
    f) articoli da 50 a 54, 58, commi 1 e 2, 62 e 64;
    g) articoli da 67 a 99;
    h) articoli 102, 105, 106, 111 e 116.
    2.  Le  rimanenti  norme  del  presente  decreto non si applicano
qualora il regolamento di contabilita' dell'ente rechi una differente
disciplina".
    5. Fermo restando l'obbligo del sistema di codifica dei titoli di
entrata   e   di   spesa,  la  predisposizione  del  modello  di  cui
all'articolo  114,  comma  1,  lettera c), del decreto legislativo 25
febbraio  1995, n. 77, e successive modificazioni, da parte di comuni
e province e' facoltativa.
    6.  Sono abrogati l'articolo 50, comma 2, del decreto legislativo
25  febbraio 1995, n. 77, il comma 5 dell'articolo 32 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  28 gennaio 1988, n. 43, nella parte in
cui  consente  l'affidamento  senza gara del servizio di tesoreria al
concessionario del servizio di riscossione, e, all'articolo 27, comma
9,  del  decreto  legislativo  25  febbraio 1995, n. 77, e successive
modificazioni,  sono  soppresse le parole: "all'articolo 53, comma 1,
ed". All'articolo 31, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 25
febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, le parole: "in sede
di assestamento" sono sostituite dalle parole: "una tantum"
    7.  In  prima  applicazione  il  termine  per  l'adeguamento  dei
regolamenti  di  contabilita'  di  comuni  e province ai principi del
decreto   legislativo   25   febbraio   1995,  n.  77,  e  successive
modificazioni, e' fissato al 31 ottobre 1997.