Art. 2. Disposizioni concernenti la legge 31 dicembre 1991, n. 433 1. Al fine di accelerare l'opera di ricostruzione e di rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa, alla legge 31 dicembre 1991, n. 433, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1 dell'articolo 1 e' inserito il seguente: "1-bis. La regione siciliana provvede ad accertare le disponibilita' residue sulle somme destinate al recupero o alla ricostruzione del patrimonio edilizio privato e alla ripartizione delle stesse, per le finalita' di cui al comma 2, sulla base della rimodulazione del piano di cui all'articolo 2."; b) al comma 2 dell'articolo 1: 1) alla lettera g) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", compresa la gestione sperimentale, per un periodo massimo di tre anni e per un importo non superiore a 6 miliardi annui dell'intero programma relativo alla prima e seconda fase del sistema;"; 2) alla lettera h) dopo la parola: "periferico" sono aggiunte le seguenti: ", compreso il potenziamento operativo degli organi periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,"; 3) dopo la lettera i) e' aggiunta la seguente: "ibis) interventi di messa in sicurezza e prevenzione del rischio sismico per gli edifici pubblici non statali e per quelli privati, nonche' per le infrastrutture non statali di cui alle precedenti lettere, ancorche' non danneggiati dal sisma."; c) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: "articolo 1" sono inserite le seguenti: ", compresi quelli previsti dalla lettera i - bis), dell'articolo 1 e gli interventi di prevenzione gia' individuati dalla commissione di cui all'articolo 3 del decreto - legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496, relativi alla Val di Noto,"; d) il comma 2 dell'articolo 6 e' sostituito dal seguente: " 2. Il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile adotta, d'intesa con la regione siciliana, ordinanze ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per accelerare gli interventi relativi all'edilizia privata, ferma restando l'entita' dei contributi gia' determinata con precedenti ordinanze.". 2. Al fine di evitare situazioni di pericolo incombente e per la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 433, come modificato dal comma 1, lettera b), il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile adotta, d'intesa con la regione siciliana e sentito il Ministero dei lavori pubblici, ordinanze di snellimento delle procedure ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. 3. Lo stanziamento dell'articolo 8, comma 6, della legge 31 dicembre 1991, n. 433, e' incrementato di lire 8 miliardi per l'anno 1997 mediante utilizzo delle somme disponibili di cui all'articolo 1, comma 1, della stessa legge, come modificato dal comma 1, lettera a). 4. Gli accertamenti di cui al comma 1, lettera a), devono essere effettuati entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa acquisizione del parere del comitato Stato - regione di cui all'articolo 4 della legge 31 dicembre 1991, n. 433.