Art. 2.
                      Disposizioni concernenti
                  la legge 31 dicembre 1991, n. 433
  1.  Al  fine  di accelerare l'opera di ricostruzione e di rinascita
delle  zone  colpite  dagli  eventi  sismici  del dicembre 1990 nelle
province  di Siracusa, Catania e Ragusa, alla legge 31 dicembre 1991,
n.  433,  e  successive  modificazioni,  sono  apportate  le seguenti
modificazioni:
  a) dopo il comma 1 dell'articolo 1 e' inserito il seguente:
  "1-bis.   La   regione   siciliana   provvede   ad   accertare   le
disponibilita'  residue  sulle  somme  destinate  al  recupero o alla
ricostruzione  del  patrimonio  edilizio  privato e alla ripartizione
delle  stesse,  per  le finalita' di cui al comma 2, sulla base della
rimodulazione del piano di cui all'articolo 2.";
    b) al comma 2 dell'articolo 1:
  1)  alla  lettera g) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ",
compresa la gestione sperimentale, per un periodo massimo di tre anni
e  per  un  importo  non  superiore  a  6  miliardi annui dell'intero
programma relativo alla prima e seconda fase del sistema;";
  2)  alla  lettera  h) dopo la parola: "periferico" sono aggiunte le
seguenti:   ",  compreso  il  potenziamento  operativo  degli  organi
periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,";
  3) dopo la lettera i) e' aggiunta la seguente: "ibis) interventi di
messa  in sicurezza e prevenzione del rischio sismico per gli edifici
pubblici   non   statali   e  per  quelli  privati,  nonche'  per  le
infrastrutture  non statali di cui alle precedenti lettere, ancorche'
non danneggiati dal sisma.";
  c)  all'articolo  2,  comma  1,  dopo  le parole: "articolo 1" sono
inserite  le  seguenti: ", compresi quelli previsti dalla lettera i -
bis),   dell'articolo   1   e  gli  interventi  di  prevenzione  gia'
individuati  dalla  commissione  di  cui all'articolo 3 del decreto -
legge  26  luglio  1996, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 settembre 1996, n. 496, relativi alla Val di Noto,";
  d) il comma 2 dell'articolo 6 e' sostituito dal seguente:
  "  2.  Il  Ministro  delegato per il coordinamento della protezione
civile  adotta, d'intesa con la regione siciliana, ordinanze ai sensi
dell'articolo  5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per accelerare
gli   interventi   relativi   all'edilizia  privata,  ferma  restando
l'entita' dei contributi gia' determinata con precedenti ordinanze.".
  2.  Al  fine  di evitare situazioni di pericolo incombente e per la
realizzazione  degli  obiettivi di cui all'articolo 1, comma 2, della
legge  31 dicembre 1991, n. 433, come modificato dal comma 1, lettera
b), il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile
adotta,  d'intesa con la regione siciliana e sentito il Ministero dei
lavori  pubblici,  ordinanze  di snellimento delle procedure ai sensi
dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
  3.  Lo  stanziamento  dell'articolo  8,  comma  6,  della  legge 31
dicembre  1991, n. 433, e' incrementato di lire 8 miliardi per l'anno
1997 mediante utilizzo delle somme disponibili di cui all'articolo 1,
comma 1, della stessa legge, come modificato dal comma 1, lettera a).
  4.  Gli  accertamenti  di cui al comma 1, lettera a), devono essere
effettuati  entro  90  giorni  dalla  data  di  entrata in vigore del
presente decreto, previa acquisizione del parere del comitato Stato -
regione di cui all'articolo 4 della legge 31 dicembre 1991, n. 433.