Art. 4.
        Snellimento procedure per finanziamenti di interventi
          di protezione civile e di risanamento ambientale
  1.  All'articolo  8, comma 1, del decreto - legge 12 novembre 1996,
n.  576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996,
n. 677, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le somme potranno
altresi'  essere  utilizzate  per  interventi urgenti di prevenzione,
volti  ad eliminare situazioni di pericolo non fronteggiabili in sede
locale; all'attuazione degli interventi provvede il Ministro delegato
per  il  coordinamento  della protezione civile, in deroga alle norme
vigenti e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento.".
  2.  Qualora  gli  interventi  urgenti  di cui al comma 1 consistano
nella  realizzazione  di  opere  previste  in  programmi  oggetto  di
cofinanziamento  comunitario,  anche  allo  scopo  di  assicurare una
maggiore   efficacia   nell'utilizzo  delle  risorse  comunitarie,  i
Ministri o i Presidenti delle regioni responsabili della gestione dei
suddetti  programmi  possono  richiedere  al Ministro delegato per il
coordinamento  della  protezione  civile che gli interventi segnalati
siano realizzati a norma di quanto previsto dal comma 1.
  3.  Al comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 20 settembre 1996,
n.  486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996,
n. 582, il settimo e l'undicesimo periodo sono soppressi.