Art. 4. Snellimento procedure per finanziamenti di interventi di protezione civile e di risanamento ambientale 1. All'articolo 8, comma 1, del decreto - legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le somme potranno altresi' essere utilizzate per interventi urgenti di prevenzione, volti ad eliminare situazioni di pericolo non fronteggiabili in sede locale; all'attuazione degli interventi provvede il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, in deroga alle norme vigenti e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento.". 2. Qualora gli interventi urgenti di cui al comma 1 consistano nella realizzazione di opere previste in programmi oggetto di cofinanziamento comunitario, anche allo scopo di assicurare una maggiore efficacia nell'utilizzo delle risorse comunitarie, i Ministri o i Presidenti delle regioni responsabili della gestione dei suddetti programmi possono richiedere al Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile che gli interventi segnalati siano realizzati a norma di quanto previsto dal comma 1. 3. Al comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582, il settimo e l'undicesimo periodo sono soppressi.