Art. 5.
                     Fermo biologico della pesca
  1. Per l'anno 1997 il Ministro delle risorse agricole, alimentari e
forestali  e' autorizzato a concedere alle imprese di pesca un premio
per  il fermo biologico effettuato dalle navi che esercitano la pesca
costiera e mediterranea con i sistemi a strascico e traino pelagico.
  2.  Per  l'attuazione  del  fermo  biologico  di cui al comma 1, si
applicano le disposizioni previste dall'articolo 9, commi 1, 5, 6 e 9
-bis,  del  decreto-legge  23  ottobre  1996, n. 552, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  20  dicembre  1996,  n. 642. Durante il
periodo  di  effettuazione  del  fermo  non e' consentito l'esercizio
della  pesca  con i sistemi a strascico e traino pelagico nelle acque
antistanti  i  compartimenti  interessati,  anche  da parte di unita'
provenienti  da  altri  compartimenti  marittimi;  la  violazione del
predetto  divieto  comporta  la  sospensione  della  validita'  della
licenza di pesca per trenta giorni.
  3.  Con  decreto  del Ministro delle risorse agricole, alimentari e
forestali,  sentita  anche  la  Commissione consultiva centrale della
pesca  marittima,  sono stabilite le modalita' tecniche di attuazione
delle  disposizioni  del  presente articolo e del fermo tecnico della
pesca,  nonche'  la misura del premio per il fermo di cui al comma 1,
nel  rispetto dei criteri fissati dai regolamenti (CE) n. 3699 / 93 e
n. 1624 / 95 del Consiglio.
  4.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del comma 1, valutato in
lire  81.242  milioni,  si  provvede,  quanto  a lire 39.000 milioni,
mediante  utilizzo  delle  disponibilita'  del Fondo di rotazione per
l'attuazione  delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della
legge  16  aprile  1987,  n.  183,  e  quanto  a lire 42.242 milioni,
mediante  utilizzo  delle  disponibilita'  del  Fondo centrale per il
credito peschereccio di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41.
  5.  Le  somme  da utilizzare in attuazione del presente articolo, a
carico  dei  fondi  di  cui  al  comma 4, sono versate in entrata del
bilancio  dello  Stato  per  essere  riassegnate ad apposito capitolo
dello  stato  di  previsione  del  Ministero  delle risorse agricole,
alimentari e forestali.