Art. 6. Controlli veterinari straordinari 1. Il Ministro della sanita' e' autorizzato a disporre una rilevazione straordinaria di tutti i capi bovini presenti nelle aziende da latte, tramite i servizi veterinari delle aziende unita' sanitarie locali, con le modalita' stabilite con propria ordinanza, ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al decreto - legge 7 maggio 1997, n. 118. Gli interventi di rilevazione possono essere affidati anche a veterinari liberi professionisti, con compenso di lire 10.000 per ogni allevamento e di lire 300 per ogni capo censito. Al relativo onere, valutato in lire 4 miliardi per l'anno 1997, si provvede, per l'importo di 2 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo utilizzando quota parte dell'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, e, per i restanti 2 miliardi, a carico del Fondo sanitario nazionale, con conseguente riduzione per lo stesso importo, per l'anno 1997, dell'accantonamento destinato all'indennita' per l'abbattimento di animali, di cui alla legge 2 giugno 1988, n. 218. 2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.