Art. 6.
                  Controlli veterinari straordinari
  1.  Il  Ministro  della  sanita'  e'  autorizzato  a  disporre  una
rilevazione  straordinaria  di  tutti  i  capi  bovini presenti nelle
aziende  da  latte, tramite i servizi veterinari delle aziende unita'
sanitarie  locali,  con le modalita' stabilite con propria ordinanza,
ai  fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al decreto - legge
7  maggio  1997, n. 118. Gli interventi di rilevazione possono essere
affidati  anche  a  veterinari liberi professionisti, con compenso di
lire 10.000 per ogni allevamento e di lire 300 per ogni capo censito.
Al  relativo  onere,  valutato in lire 4 miliardi per l'anno 1997, si
provvede,  per  l'importo  di  2  miliardi,  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di
previsione  del  Ministero  del tesoro per il medesimo anno, all'uopo
utilizzando  quota  parte  dell'accantonamento  relativo al Ministero
delle  risorse  agricole, alimentari e forestali, e, per i restanti 2
miliardi,  a  carico  del  Fondo sanitario nazionale, con conseguente
riduzione per lo stesso importo, per l'anno 1997, dell'accantonamento
destinato  all'indennita'  per l'abbattimento di animali, di cui alla
legge 2 giugno 1988, n. 218.
  2.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti,  le  variazioni  di bilancio occorrenti per l'attuazione del
presente decreto.