Art. 2.
  1. Il diploma universitario  di terapista occupazionale, conseguito
ai  sensi  dell'articolo  6,  comma 3,  del  decreto  legislativo  30
dicembre   1992,  n.   502,  e   successive  modificazioni,   abilita
all'esercizio della professione.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 17 gennaio 1997
                                                   Il Ministro: Bindi
Visto, il Guardasigilli: Flick
  Registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1997
  Registro n. 1 Sanita', foglio n. 229
 
           Nota all'art. 2:
            -  Per il   testo del comma 3  dell'art. 6 del D.Lgs.  n.
          502/1992 si veda in nota alle premesse.