Art. 2.
1. Il diploma universitario di terapista occupazionale, conseguito
ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita
all'esercizio della professione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 17 gennaio 1997
Il Ministro: Bindi
Visto, il Guardasigilli: Flick
Registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1997
Registro n. 1 Sanita', foglio n. 229
Nota all'art. 2:
- Per il testo del comma 3 dell'art. 6 del D.Lgs. n.
502/1992 si veda in nota alle premesse.