Art. 4. Esercizio del controllo 1. Per lo svolgimento delle competenze di cui ai precedenti articoli 2 e 3, al Servizio sono trasmessi i provvedimenti generali e le direttive del Ministro dei trasporti e della navigazione, i programmi ed i progetti elaborati dalle direzioni generali, gli obiettivi di rendimento e di risultato della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale, nonche' le relazioni annuali dei direttori generali al medesimo Ministro sull'attivita' svolta nell'anno precedente e le relazioni della Corte dei conti in sede di controllo sull'attivita' del Ministero. 2. Il Servizio ha accesso ai documenti amministrativi; puo' chiedere, sulle questioni di competenza, l'avviso del consiglio di amministrazione del Ministero dei trasporti e della navigazione; puo' chiedere, inoltre, oralmente o per iscritto, elementi di valutazione a tutti gli uffici pubblici, ivi compresi il comitato tecnicoscientifico di cui all' articolo 2, comna 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e gli uffici per le relazioni con il pubblico.