Art. 4.
                       Esercizio del controllo
  1.  Per  lo  svolgimento  delle competenze  di  cui  ai  precedenti
articoli 2 e 3, al Servizio sono trasmessi i provvedimenti generali e
le  direttive  del Ministro  dei  trasporti  e della  navigazione,  i
programmi  ed  i progetti  elaborati  dalle  direzioni generali,  gli
obiettivi di  rendimento e  di risultato della  gestione finanziaria,
tecnica  e amministrativa,  incluse le  decisioni organizzative  e di
gestione del  personale, nonche'  le relazioni annuali  dei direttori
generali  al   medesimo  Ministro  sull'attivita'   svolta  nell'anno
precedente e le relazioni della Corte  dei conti in sede di controllo
sull'attivita' del Ministero.
  2.  Il  Servizio  ha  accesso  ai  documenti  amministrativi;  puo'
chiedere, sulle  questioni di  competenza, l'avviso del  consiglio di
amministrazione del Ministero dei trasporti e della navigazione; puo'
chiedere, inoltre, oralmente o  per iscritto, elementi di valutazione
a   tutti   gli   uffici   pubblici,   ivi   compresi   il   comitato
tecnicoscientifico di  cui all' articolo  2, comna 3, della  legge 24
dicembre 1993, n. 537, e gli uffici per le relazioni con il pubblico.