Art. 2 
                      Modalita' di applicazione 
 
  1. Il montante individuale dei contributi di  cui  all'articolo  1,
comma 6, della citata legge n. 335  del  1995  e'  determinato  dalla
somma di due quote: 
    a) la prima, per i  periodi  contributivi  maturati  fino  al  31
dicembre 1995; 
    b)   la   seconda,   per   i   periodi   contributivi    maturati
successivamente al 31 dicembre 1995. 
  2. La quota  di  montante  di  cui  al  comma  1,  lettera  a),  e'
determinata come prodotto  tra  il  numero  complessivo  di  anni  di
contribuzione maturati alla data del 31 dicembre  1995  dal  soggetto
interessato e la media delle contribuzioni annue, di cui al comma  3,
rivalutate in base a quanto stabilito dall'art.  1,  comma  9,  della
citata legge n. 335 del 1995,  nel  limite  massimo  del  periodo  di
riferimento di cui al comma 5. 
  3. La media delle contribuzioni annue e' data dal prodotto  tra  la
retribuzione  imponibile  e  l'aliquota  contributiva   vigente   nel
corrispondente periodo di contribuzione.  Le  singole  aliquote  sono
computabili nel limite massimo della contemporanea aliquota in vigore
presso il Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti dell'INPS.  Per  i
dipendenti dello Stato si applicano le aliquote  del  predetto  Fondo
pensioni  dei  lavoratori  dipendenti.  Per  i  lavoratori   autonomi
iscritti presso l'INPS, per i periodi contributivi antecedenti  il  1
luglio 1990  si  applicano  le  aliquote  contributive  vigenti  alla
predetta data. 
  4.  Per  i  dipendenti  delle  amministrazioni  pubbliche,  di  cui
all'articolo 2, comma 9, della citata  legge  n.  335  del  1995,  la
retribuzione imponibile e' quella indicata al medesimo comma 9. 
  5. Il periodo di riferimento  per  il  calcolo  della  media  delle
contribuzioni annue e' costituito dagli  ultimi  anni  di  anzianita'
contributiva precedenti la data del  31  dicembre  1995,  nel  limite
massimo di dieci annualita'. Per i dipendenti di cui al  comma  4  il
predetto periodo di riferimento e' quello stabilito  dalla  normativa
vigente per il calcolo della retribuzione  pensionabile  alla  stessa
data del 31 dicembre 1995. 
  6. La retribuzione imponibile, impiegata  per  la  definizione  del
valore di cui al comma 3, non puo' eccedere l'importo  del  massimale
di cui all'articolo 2, comma 18, della citata legge n. 335  del  1995
rapportato all'anno considerato sulla base dell'indice dei prezzi  al
consumo per le famiglie di operai e impiegati, cosi'  come  calcolato
dall'ISTAT. 
  7. Per il calcolo della quota del  montante  di  cui  al  comma  1,
lettera b), si applicano le regole vigenti nel  sistema  contributivo
di cui all'articolo 1, comma 6, della citata legge n. 335 del 1995. 
  8. L'importo del trattamento annuo  e'  determinato  applicando  al
montante contributivo individuale di cui al comma 1 i coefficienti di
trasformazione di cui all'articolo 1, comma 6, della citata legge  n.
335 del 1995. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Dato a Roma, addi' 30 aprile 1997 
                              SCALFARO 
 
                       Prodi, Presidente del Con- 
                              siglio dei Ministri 
                        Treu, Ministro del lavoro e 
                              della previdenza sociale 
                      Ciampi, Ministro del tesoro 
                              e del bilancio e della pro- 
                              grammazione economica 
 
Visto, il Guardasigilli: Flick 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore  per  effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale. 
  La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di  modifica  da
parte  del  D.Lgs.  29  giugno  1998,  n.  278,   e'   visualizzabile
nell'aggiornamento successivo dello stesso. 
 
           Note all'art. 2: 
            - Il comma 6 dell'art. 1 della legge  n.  335  del  1995,
          cosi'  recita:   "6.   L'importo   della   pensione   annua
          nell'assicurazione  generale  obbligatoria  e  nelle  forme
          sostitutive  ed  esclusive  della  stessa,  e'  determinato
          secondo il sistema contributivo moltiplicando  il  montante
          individuale  dei  contributi   per   il   coefficiente   di
          trasformazione  di  cui  all'allegata  tabella  A  relativo
          all'eta' dell'assicurato al momento del pensionamento.  Per
          tener  conto  delle  frazioni  di  anno  rispetto  all'eta'
          dell'assicurato   al   momento   del   pensionamento,    il
          coefficente  di  trasformazione  viene  adeguato   con   un
          incremento  pari  al  prodotto  tra  un  dodicesimo   della
          differenza tra il coefficente di  trasformazione  dell'eta'
          immediatamente  superiore  e  il   coefficiente   dell'eta'
          inferiore a quella dell'assicurato ed il numero  dei  mesi.
          Ad ogni assicurato e'  inviato,  con  cadenza  annuale,  un
          estratto conto che indichi le contribuzioni effettuate,  la
          progressione  del  montante  contributivo  e   le   notizie
          relative alla posizione assicurativa". 
            - Il comma 9 dell'art. 1 della legge  n.  335  del  1995,
          cosi' recita: "9. Il tasso  annuo  di  capitalizzazione  e'
          dato  dalla  variazione  media  quinquennale  del  prodotto
          interno  lordo  (PIL)  nominale,  appositamente   calcolata
          dall'Istituto  nazionale   di   statistica   (ISTAT),   con
          riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare.
          In occasione di eventuali revisioni della serie storica del
          PIL operate dall'ISTAT i tassi di variazione da considerare
          ai soli fini del calcolo  del  montante  contributivo  sono
          quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in
          cui si verifica la revisione e quelli relativi  alla  nuova
          serie per gli anni successivi". 
            - Il comma 9 dell'art. 2 della legge  n.  335  del  1995,
          cosi' recita: "9. Con effetto dal 1  gennaio  1996,  per  i
          dipendenti   delle   Amministrazioni   pubbliche   di   cui
          all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,  n.
          29,   iscritti   alle   forme   di   previdenza   esclusive
          dell'assicurazione generale obbligatoria,  nonche'  per  le
          altre categorie di dipendenti iscritti alle predette  forme
          di previdenza, si applica,  ai  fini  della  determinazione
          della base contributiva e  pensionabile,  l'art.  12  della
          legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed
          integrazioni. Con decreto  del  Ministro  del  tesoro  sono
          definiti i criteri per  l'inclusione  nelle  predette  basi
          delle indennita' e assegni comunque denominati  corrisposti
          ai dipendenti in servizio all'estero". 
            - Il comma 18 dell'art. 2 della legge n. 335/1995,  cosi'
          recita: "18. A decorrere dal periodo di paga in corso  alla
          data di entrata in  vigore  della  presente  legge  rientra
          nella retribuzione imponibile ai sensi dell'art.  12  della
          legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni  e
          integrazioni, il 50 per cento della differenza tra il costo
          aziendale della provvista  relativa  ai  mutui  e  prestiti
          concessi dal datore di lavoro ai  dipendenti  ed  il  tasso
          agevolato, se inferiore al  predetto  costo,  applicato  ai
          dipendenti stessi. Per i lavoratori,  privi  di  anzianita'
          contributiva, che si iscrivono a far  data  dal  1  gennaio
          1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per  coloro  che
          esercitano l'opzione per il sistema contributivo, ai  sensi
          del comma 23 dell'art. 1, e' stabilito un  massimale  annuo
          della base contributiva e pensionabile di lire 132 milioni,
          con effetto sui  periodi  contributivi  e  sulle  quote  di
          pensione successivi alla data di prima  assunzione,  ovvero
          successivi  alla  data  di  esercizio  dell'opzione.  Detta
          misura e' annualmente rivalutata sulla base dell'indice dei
          prezzi al consumo per le famiglie di  operai  e  impiegati,
          cosi'  come  calcolato   dall'ISTAT.   Il   Governo   della
          Repubblica e' delegato ad emanare, entro centoventi  giorni
          dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme
          relative al trattamento fiscale e contributivo della  parte
          di reddito eccedente l'importo del  tetto  in  vigore,  ove
          destinata al finanziamento dei Fondi  pensione  di  cui  al
          decreto legislativo 21 aprile 1993, n.  124,  e  successive
          modificazioni ed integrazioni, seguendo criteri di coerenza
          rispetto ai principi gia' previsti nel predetto  decreto  e
          successive modificazioni ed integrazioni". 
            - Per il testo del comma 6 dell'art.  1  della  legge  n.
          335/1995, si veda in nota al comma 1. 
            - Per il testo del comma 6 dell'art.  1  della  legge  n.
          335/1995, si veda in nota al comma 1.