Art. 4. 
                           Misure di tutela 
  1.  In  caso  di  mancato  o  ritardato,  incompleto   o   inesatto
assolvimento degli obblighi di cui agli articoli 1, 2, 3 e  5,  comma
2, il lavoratore  puo'  rivolgersi  alla  direzione  provinciale  del
lavoro affinche' intimi al datore di lavoro a fornire le informazioni
previste dal presente decreto entro il termine di quindici giorni. 
  2.  In  caso  di  inottemperanza  alla  richiesta  della  direzione
provinciale del lavoro si applica al datore  di  lavoro  la  sanzione
amministrativa   prevista   dall'articolo   9-bis,   comma   3,   del
decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. Le omissioni o  le  inesattezze
relative alle indicazioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5, comma  2,
sono punite con la sanzione amministrativa da  lire  100.000  a  lire
500.000. 
  3. L'importo delle sanzioni amministrative  previste  dal  presente
articolo e' versato su apposito capitolo dello  stato  di  previsione
della entrata del bilancio dello  Stato  per  essere  riassegnato  al
capitolo 1176 dello stato di previsione del Ministero  del  lavoro  e
della previdenza sociale, concernente il Fondo per  l'occupazione  di
cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge  20  maggio  1993,  n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19  luglio  1993,  n.
236. 
  4. In deroga ai commi 1, 2  e  3,  nei  confronti  delle  pubbliche
amministrazioni si applicano le disposizioni  della  legge  7  agosto
1990, n. 241. 
 
           Nota all'art. 4: 
            - Per quanto concerne l'art. 9-bis, comma 3, del  D.L.  1
          ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 28 ottobre 1996, n. 608, ved. note alle premesse. 
          - Il D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito in legge,  con
          modificazioni, all'art. 1, comma 1, della legge  19  luglio
          1993,  n.  236,  reca:  "Interventi  urgenti   a   sostegno
          dell'occupazione"  l'art.  1,  (Fondo  per  l'occupazione),
          comma 7,  del  suddetto  D.L.  cosi'  recita:  "7.  Per  le
          finalita' di cui al presente articolo e'  istituito  presso
          il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo
          per  l'occupazione,  alimentato  dalle   risorse   di   cui
          all'autorizzazione di spesa stabilita al comma 8, nel quale
          confluiscono anche i  contributi  comunitari  destinati  al
          finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo,
          su richiesta del Ministero del lavoro  e  della  previdenza
          sociale.  A  tale  ultimo  fine  i  contributi  affluiscono
          all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati
                              al predetto Fondo". 
            - Per quanto concerne la legge 7  agosto  1980,  n.  241,
          ved. note alle premesse.