Art. 5.
                  Disposizioni transitorie e finali
  1. Gli obblighi  di informazione previsti dal  presente decreto non
trovano applicazione:
  a) nei rapporti di lavoro di durata complessiva non superiore ad un
mese e il cui orario non superi le otto ore settimanali;
  b) nei confronti del coniuge, dei parenti e degli affini, non oltre
il terzo grado, del datore di lavoro con lui conviventi;
  c) nei confronti del personale  assegnato per i postifunzione delle
rappresentanze   diplomatiche   ed   uffici   dipendenti   all'estero
relativamente alla disposizione dell'articolo 2.
  2. Per i rapporti di lavoro in corso alla data di entrata in vigore
del presente decreto il lavoratore  puo' richiedere, per iscritto, le
informazioni  di cui  agli articoli  1, 2  e 3.  Il datore  di lavoro
fornisce  le  predette  informazioni  con  comunicazione  scritta  da
consegnarsi  entro  trenta giorni  dalla  data  di ricevimento  della
richiesta.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 26 maggio 1997
                              SCALFARO
                                   Prodi,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei Ministri
                                   Treu, Ministro del lavoro e  della
                                  previdenza sociale
                                   Bassanini,    Ministro    per   la
                                  funzione  pubblica  e  gli   affari
                                  regionali
                                   Dini, Ministro degli affari esteri
                                   Flick,   Ministro   di   grazia  e
                                  giustizia
                                   Ciampi, Ministro del tesoro
 Visto, il Guardasigilli: F lick