ART. 3
(Autocontrollo)
1. Il responsabile dell'industria deve garantire che la
preparazione, la trasformazione, la fabbricazione, il
confezionamento, il deposito, il trasporto, la distribuzione, la
manipolazione, la vendita o la fornitura, compresa la
somministrazione, dei prodotti alimentari siano effettuati in modo
igienico.
2. Il responsabile della industria alimentare deve individuare
nella propria attivita' ogni fase che potrebbe rivelarsi critica per
la sicurezza degli alimenti e deve garantire che siano individuate,
applicate, mantenute ed aggiornate le adeguate procedure di sicurezza
avvalendosi dei seguenti principi su cui e' basato il sistema di
analisi dei rischi e di controllo dei punti critici HACCP (Hazard
Analysis and Critical Control Points):
a) analisi dei potenziali rischi per gli alimenti;
b) individuazione dei punti in cui possono verificarsi dei rischi
per gli alimenti;
c) decisioni da adottare riguardo ai punti critici individuati,
cioe' a quei punti che possono nuocere alla sicurezza dei prodotti;
d) individuazione ed applicazione di procedure di controllo e di
sorveglianza dei punti critici;
e) riesame periodico, ed in occasione di variazioni di ogni
processo e della tipologia d'attivita', dell'analisi dei rischi, dei
punti critici e delle procedure di controllo e di sorveglianza.
3. Il responsabile dell'industria alimentare deve tenere a
disposizione dell'autorita' competente preposta al controllo tutte le
informazioni concernenti la natura, la frequenza e i risultati alla
procedura di cui al comma 2.
4. Qualora a seguito dell'autocontrollo di cui al comma 2, il
responsabile dell'industria alimentare constati che i prodotti
possano presentare un rischio immediato per la salute provvede al
ritiro dal commercio dei prodotti in questione e di quelli ottenuti
in condizione tecnologiche simili informando le autorita' competenti
sulla natura del rischio e fornendo le informazioni relative al
ritiro degli stessi; il prodotto ritirato dal commercio deve rimanere
sotto la sorveglianza e la responsabilita' dell'autorita' sanitaria
locale fino al momento in cui, previa autorizzazione della stessa,
non venga distrutto o utilizzato per fini diversi dal consumo umano o
tratto in modo da garantirne la sicurezza; le spese sono a carico del
titolare dell'industria alimentare.
5. Le industrie alimentari devono attenersi alle disposizioni di
cui all'allegato, fatte salve quelle piu' dettagliate o rigorose
attualmente vigenti purche' non costituiscano restrizione o ostacolo
agli scambi; modifiche a tali disposizioni possono essere effettuate
con regolamento del Ministro della sanita' previo espletamento delle
procedure comunitarie.