Art. 4
(Manuali di corretta prassi igienica)
1. Al fine di facilitare l'applicazione delle misure di cui
all'articolo 3, possono essere predisposti manuali di corretta prassi
igienica tenendo conto, ove necessario, del Codice internazionale di
prassi raccomandato e dei principi generali di igiene del Codex
Alimentarius.
2. L'elaborazione dei manuali di cui al comma 1 e' effettuata dai
settori dell'industria alimentare e dai rappresentanti di altre parti
interessate quali le autorita' competenti e le associazioni dei
consumatori, in consultazione con i soggetti sostanzialmente
interessati tenendo conto, se necessario, del Codice internazionale
di prassi raccomandato e dei principi generali di igiene del Codex
Alimentarius.
3. I manuali di cui ai commi 1 e 2 possono essere elaborati anche
dall'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI).
4. Il Ministero della sanita' valuta la conformita' all'articolo 3
dei manuali di cui ai commi 1 e 2 secondo le modalita' da esso
stabilite e, se li ritiene conformi, li trasmette alla Commissione
europea.
5. Ai fini dell'attuazione delle norme generali di igiene e della
predisposizione dei manuali di corretta prassi igienica, le industrie
alimentari possono tenere anche conto delle norme europee della serie
EN 29000 ovvero ISO 9000.