Art. 5
(Controlli)
1. Il controllo ufficiale per accertare che le industrie alimentari
osservino le prescrizioni previste dall'articolo 3, si effettua
conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 3 marzo 1993,
n. 123; per tale controllo si deve tener conto dei manuali di
corretta prassi igienica di cui all'articolo 4.
2. Gli incaricati del controllo di cui al comma 1 effettuano una
valutazione generale dei rischi potenziali concernenti la sicurezza
degli alimenti, in relazione alle attivita' svolte dall'industria
alimentare, prestando una particolare attenzione ai punti critici di
controllo dalla stessa evidenziati, al fine di accertare che le
operazioni di sorveglianza e di verifica siano state effettuate
correttamente dal responsabile.
3. Al fine di determinare il rischio per la salubrita' e la
sicurezza dei prodotti alimentari si tiene conto del tipo di
prodotto, del modo in cui e' stato trattato e confezionato e di
qualsiasi altra operazione cui esso e' sottoposto prima della vendita
o della fornitura, compresa la somministrazione al consumatore,
nonche' delle condizioni in cui e' esposto o in cui e' immagazzinato.
4. I locali utilizzati per le attivita' di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera b), vengono ispezionati con la frequenza, ove
prevista, indicata nel decreto del Presidente della Repubblica 14
luglio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 132 alla
Gazzetta Ufficiale n. 260 del 7 novembre 1995; tale frequenza puo'
tuttavia essere modificata in relazione al rischio.
5. Il controllo di prodotti alimentari in impostazione si effettua
in conformita' al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123.
Note all'art. 5:
- Per quanto concerne il D.Lgs. 3 marzo 1993, n.
123, ved. note alle premesse.
- Il D.P.R. 14 luglio 1995, reca: "Atto di
indirizzo e coordinamento alle regioni e province autonome
sui criteri uniformi per l'elaborazione dei programmi di
controllo ufficiale degli alimenti e bevande".