Art. 6
(Educazione sanitaria in materia alimentare)
1. Il Ministero della sanita', d'intesa con le regioni, le province
autonome di Trento e Bolzano e le unita' sanitarie locali, promuove
campagne informative dei cittadini sull'educazione sanitaria in
materia di corretta alimentazione, anche, d'intesa con il Ministero
della pubblica istruzione, nelle scuole di ogni ordine e grado, con
la partecipazione dei docenti di materie scientifiche e di educazione
fisica, nell'ambito delle attivita' didattiche previste dalla
programmazione annuale.