Art. 7
(Modifiche di talune disposizioni preesistenti)
1. All'articolo 4, primo comma, della legge 30 aprile 1962, n. 283,
dopo la parola: "alimentazione" sono inserite le seguenti: ",
materiali e oggetti destinati a venire a contatto con sostanze
alimentari" e, dopo la parola: "campioni" le parole: "delle sostanze
stesse" sono sostituite dalle seguenti: "di tali sostanze, materiali
e oggetti".
2. All'articolo 2-bis, comma 1, lettera a), del decreto del
Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, introdotto
dall'articolo 2 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108, sono
soppresse le parole: "di zinco".
Note all'art. 7:
- Per quanto concerne la legge 30 aprile 1962, n.
283, ved. note alla premesse. Si riporta qui di seguito
l'art. 4 della legge 30 aprile 1962, n. 283, con le
modifiche apportate dal presente decreto:
"Art. 4. - Chiunque produce, prepara, detiene,
vende o pone in vendita sostanze destinate
all'alimentazione, materiali e oggetti destinati a venire a
contatto con sostanze alimentari, e' tenuto a fornire
gratuitamente alle persone di cui all'art. 1 campioni di
tali sostanze, materiali e oggetti da prelevarsi nei limiti
e secondo le modalita' stabilite nel regolamento.
I contravventori sono puniti con l'ammenda da L.
10.000 a L. 100.000, salvo l'esecuzione coattiva del
prelievo".
- Per quanto concerne il D.P.R. 23 agosto 1982, n.
777, ved. note alle premesse. Si riporta qui di seguito
l'art. 2-bis, comma 1, lettera a), con le modifiche
apportate dal presente decreto:
"Art. 2-bis. - E' vietato produrre, detenere per
vendere, porre in commercio o usare materiali e oggetti che
allo stato di prodotti finiti siano destinati a venire a
contatto con le sostanze alimentari o con l'acqua destinata
al consumo umano, che siano:
a) di piombo, o di leghe contenenti piu' del 10
per cento di piombo".
- Il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108,
reca: "Attuazione della direttiva 89/109/CEE concernente i
materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i
prodotti alimentari".