Art. 8
(Sanzioni)
1. Salvo che il fatto costituisca reato il responsabile
dell'industria alimentare e' punito con:
a) la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a
lire dodici milioni per l'inosservanza dell'obbligo di cui
all'articolo 3, comma 3;
b) la sanzione amministrativa pecuniaria da lire tre milioni a
lire diciotto milioni per la mancata o non corretta attuazione del
sistema di autocontrollo di cui all'articolo 3, comma 2, o per
l'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 5;
c) la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a
lire sessanta milioni per la violazione degli obblighi di ritiro dal
commercio previsti dall'articolo 3, comma 4.
2. L'Autorita' incaricata del controllo procede all'applicazione
delle sanzioni amministrative di cui al comma 1, lettere a) e b),
qualora il responsabile dell'industria alimentare non provveda ad
eliminare il mancato o non corretto adempimento delle norme di cui
all'articolo 3, commi 2 e 3, entro un congruo termine prefissato.
3. Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2, ovvero
la violazione dell'obbligo di ritiro dal commercio previsto
dall'articolo 3, comma 4, e' punito, se ne deriva pericolo per la
salubrita' e la sicurezza dei prodotti alimentari, con l'arresto fino
ad un anno e l'ammenda da lire seicentomila a lire sessanta milioni.