Art. 9
(Norme transitorie e finali)
1. Le industrie alimentari devono adeguarsi alle disposizioni del
presente decreto entro dodici mesi dalla data della sua entrata in
vigore, fatta eccezione per quelle che vendono o somministrano
prodotti alimentari su aree pubbliche, le quali devono adeguarsi
entro diciotto mesi dalla data della sua pubblicazione.
2. Nella applicazione delle disposizioni di cui ai capitoli I e II
dell'allegato, alle lavorazioni alimentari svolte per la vendita
diretta ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59, e per la
somministrazione sul posto ai sensi della legge 5 dicembre 1985, n.
730, nonche' per la produzione, la preparazione e il confezionamento
in laboratori annessi agli esercizi di vendita al dettaglio di
sostanze alimentari destinate ad essere vendute nei predetti
esercizi, l'autorita' sanitaria competente per territorio tiene conto
delle effettive necessita' connesse alla specifica attivita'.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 26 maggio 1997
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
BINDI, Ministro della sanita'
BERSANI, Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato
DINI, Ministro degli affari esteri
FLICK, Ministro di grazia e
giustizia
CIAMPI, Ministro del tesoro
PINTO, Ministro delle risorse
agricole, alimentari e forestali
Visto, il guardasigilli: FLICK
Note all'art. 9:
- La legge 9 febbraio 1963, n. 59, reca: "Norme
per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti
agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti".
- La legge 5 dicembre 1985, n. 730, reca:
"Disciplina dell'agriturismo".