Art. 3. 1. Le commissioni giudicatrici dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore agronomo e dottore forestale nominate con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'articolo 13 della legge 10 febbraio 1992, n. 152 sono composte da: un presidente e da quattro liberi professionisti designati dalla federazione regionale dei dottori agronomi e dottori forestali. I liberi professionisti, anche appartenenti ad ordini di regioni diverse, devono essere iscritti all'albo professionale da almeno dieci anni; una terna di professori universitari di ruolo designati dal rettore fra i professori ordinari e ossociati della facolta' di agraria avente sede nella citta' in cui si svolge l'esame o, in mancanza, in una citta' vicina. Se nella facolta' di agraria della citta' sede degli esami di Stato sono attivati piu' corsi di laurea, il numero delle terne dei professori universitari di ruolo da nominare sara' pari al numero dei corsi di laurea attivati da oltre cinque anni. 2. Il presidente e i quattro commissari liberi professionisti partecipano agli esami di tutti i candidati. I tre professori di ruolo di ciascun corso di laurea partecipano soltanto agli esami dei candidati in possesso della laurea corrispondente. Pertanto il giudizio collegiale su ciascun candidato e' sempre espresso dal presidente e da sette commissari.
Nota all'art. 3: - L'art. 13 della legge 10 febbraio 1992, n. 152, cosi' recita: "Art. 13. - 1. Le commissioni giudicatrici di cui all'art. 2 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, sono nominate con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e sono composte da un presidente, designato dalla federazione regionale degli ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali, nonche' da quattro membri liberi professionisti designati dalla medesima federazione e da tre membri scelti tra i professori ordinari o associati della facolta' di agraria avente sede nella citta' in cui si svolge l'esame o, in mancanza, nella citta' piu' vicina. 2. Il giudizio complessivo sul candidato deve essere espresso collegialmente dalla commissione. In caso di parita' prevale il voto del presidente".