Art. 3.
  1.   Le   commissioni   giudicatrici  dell'esame   di   Stato   per
l'abilitazione all'esercizio della professione  di dottore agronomo e
dottore forestale nominate con  decreto del Ministro dell'universita'
e della ricerca scientifica e  tecnologica, ai sensi dell'articolo 13
della legge 10 febbraio 1992, n. 152 sono composte da:
  un presidente  e da  quattro liberi professionisti  designati dalla
federazione  regionale dei  dottori agronomi  e dottori  forestali. I
liberi  professionisti,  anche  appartenenti  ad  ordini  di  regioni
diverse,  devono essere  iscritti  all'albo  professionale da  almeno
dieci anni;
  una terna di professori universitari di ruolo designati dal rettore
fra  i professori  ordinari  e ossociati  della  facolta' di  agraria
avente sede nella citta' in cui  si svolge l'esame o, in mancanza, in
una citta'  vicina. Se  nella facolta' di  agraria della  citta' sede
degli esami  di Stato sono attivati  piu' corsi di laurea,  il numero
delle terne  dei professori universitari  di ruolo da  nominare sara'
pari al numero dei corsi di laurea attivati da oltre cinque anni.
  2.  Il  presidente e  i  quattro  commissari liberi  professionisti
partecipano  agli esami  di tutti  i candidati.  I tre  professori di
ruolo di ciascun corso di  laurea partecipano soltanto agli esami dei
candidati  in  possesso  della  laurea  corrispondente.  Pertanto  il
giudizio  collegiale  su ciascun  candidato  e'  sempre espresso  dal
presidente e da sette commissari.
 
           Nota all'art. 3:
            - L'art. 13 della legge 10 febbraio 1992, n.  152,  cosi'
          recita:
            "Art.  13.  -  1.  Le  commissioni    giudicatrici di cui
          all'art. 2 della legge  8  dicembre 1956,  n.  1378,   sono
          nominate  con    decreto    del Ministro dell'universita' e
          della ricerca scientifica e tecnologica e sono composte  da
          un  presidente, designato dalla federazione regionale degli
          ordini  dei  dottori  agronomi  e  dei  dottori  forestali,
          nonche'  da  quattro    membri      liberi   professionisti
          designati   dalla  medesima federazione  e da  tre   membri
          scelti  tra    i    professori ordinari   o associati della
          facolta'  di agraria avente sede nella   citta' in  cui  si
          svolge l'esame o, in mancanza, nella citta' piu' vicina.
            2.  Il  giudizio complessivo  sul  candidato  deve essere
          espresso  collegialmente  dalla  commissione.  In caso   di
          parita' prevale il voto del presidente".