Art. 2. Regime pensionistico degli iscritti al Fondo pensioni per gli sportivi professionisti istituito presso l'ENPALS 1. Per i lavoratori iscritti al Fondo il requisito dell'annualita' di contribuzione richiesto per il sorgere del diritto alle prestazioni si considera soddisfatto con riferimento a 260 contributi giornalieri. 2. Per i lavoratori iscritti al Fondo che, alla data del 31 dicembre 1995, possono far valere un'anzianita' assicurativa e contributiva di almeno 18 anni interi, la pensione e' interamente liquidata secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente. 3. Per i lavoratori iscritti al Fondo che, alla data del 31 dicembre 1995, possono far valere un'anzianita' assicurativa e contributiva inferiore a 18 anni interi, la pensione e' determinata in base al criterio del pro - quota di cui all'articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335. 4. Per il calcolo della quota di pensione relativa alle anzianita' contributive maturate successivamente al 31 dicembre 1992 dai lavoratori di cui ai commi 2 e 3 il numero di retribuzioni giornaliere valido ai fini del calcolo della retribuzione pensionabile e' incrementato secondo lo schema della tabella allegata al presente decreto. 5. Per i lavoratori di cui ai commi 2 e 3 la retribuzione giornaliera pensionabile di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, e' costituita dalla media delle retribuzioni giornaliere piu' elevate assoggettate a contribuzione. 6. La retribuzione giornaliera pensionabile di cui ai commi 4 e 5 e' indicizzata secondo il disposto dell'articolo 12, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, se riferite a periodi anteriori al 1 gennaio 1993, ed ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, se riferite a periodi successivi alla predetta data. 7. Il settimo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 dicembre 1971, n. 1420, e' sostituito dal seguente: "Ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile non si prendono in considerazione, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori alla retribuzione giornaliera di riferimento di cui all'articolo 1, comma 4. A decorrere dal 1 gennaio 1998 il predetto limite e' rivalutato annualmente sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, cosi' come calcolato dall'ISTAT". 8. Per i lavoratori di cui ai commi 2 e 3 si applicano le disposizioni in tema di opzione di cui all'articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335. 9. Per i lavoratori iscritti al Fondo successivamente alla data del 31 dicembre 1995 e privi di anzianita' contributiva alla predetta data, in luogo delle pensioni di vecchiaia e di anzianita', il Fondo medesimo eroga un'unica prestazione denominata "pensione di vecchiaia".
Note all'art. 2 - Il comma 12 dell'art. 1 della legge n. 335/95, cosi' recita: "12. Per i lavoratori iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianita' contributiva inferiore a diciotto anni, la pensione e' determinata dalla somma: a) della quota di pensione corrispondente alle anzianita' acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data; b) della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianita' contributive calcolato secondo il sistema contributivo". - L'art. 12 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420 (Norme in materia di assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo), come modificato dal comma 7 del presente articolo, risulta essere il seguente. "Art. 12. - L'importo annuo della pensione si determina applicando il due per cento al prodotto ottenuto moltiplicando la retribuzione giornaliera pensionabile per il numero complessivo dei contributi giornalieri effettivi e figurativi versati ed accreditati tra la data della prima iscrizione all'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e quella di decorrenza della pensione medesima". La retribuzione giornaliera pensionabile e' costituita dalla media aritmetica delle 540 retribuzioni giornaliere piu' elevate tra quelle assoggettate a contribuzione effettiva in costanza di lavoro e quelle relative alla contribuzione figurativa. Per il periodo intercorrente tra il 1 gennaio 1957 ed il 1 gennaio del quinto anno anteriore a quello di decorrenza della pensione, le retribuzioni effettive in costanza di lavoro e figurative sono adeguate applicando alle singole retribuzioni giornaliere le variazioni medie annue dell'indice del costo della vita calcolato dall'istituto centrale di statistica ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, per il periodo suddetto. Qualora il numero complessivo delle giornate di contribuzione effettiva in costanza di lavoro e figurativa che hanno concorso al perfezionamento del diritto a pensione sia inferiore a 540, la retribuzione giornaliera pensionabile e' costituita dalla media aritmetica delle retribuzioni risultanti dall'adeguamento delle retribuzioni corrispondenti ai contributi giornalieri esistenti, effettuato con i criteri di cui al precedente comma. Per il periodo dal 1957 al 1969 l'indice annuo del costo della vita, di cui al precente terzo comma, e' indicato nell'allegata tabella A. Per la determinazione della misura delle retribuzioni anteriori al 1 gennaio 1957 e negli altri casi in cui non sia possibile accertare le retribuzioni soggette a contribuzione direttamente dai documenti inpossesso dell'ente, come pure ai fini della determinazione delle retribuzioni corrispondenti ai contributi figurativi, si fa riferimento ai contributi base giornalieri, desumendo da questi le corrispondenti retribuzioni per mezzo dell'allegata tabella B, effettuando l'adeguamento per i periodi successivi all'entrata in vigore del presente decreto con i criteri di cui al precedente terzo comma. Ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile non si prendono in considerazione, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori alla retribuzione giornaliera di riferimento di cui all'art. 1, comma 4. A decorrere dal 1 gennaio 1998 il predetto limite e' rivalutato annualmente sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famigiie di operai ed impiegati, cosi' come calcolato dall'ISTAT. A favore dei lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, nel testo modificato dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, che possano valere annualmente almeno 50 contributi giornalieri effettivi in costanza di lavoro o figurativi, sono accreditati di ufficio, 50 contributi giornalieri fino a raggiungere un massimo di 240 contributi giornalieri annui, comprendendo, in quest'ultimo numero, anche le contribuzioni derivanti all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo da altre forme di assicurazioni sociali. Ad ogni contributo giornaliero accreditato di ufficio si attribuisce una retribuzione giornaliera pari a quella desumibile dalla media delle retribuzioni corrispondenti ai contributi effettivi e figurativi esistenti nell'anno in considerazione. Non si procede all'accreditamento d'ufficio previsto nei commi precedenti negli anni in cui la retribuzione complessiva percepita dal lavoratore, rivalutata secondo i criteri previsti dai commi secondo e terzo del presente articolo superi la retribuzione che si ottiene moltiplicando per 300 l'importo relativo al limite massimo della 26 classe della tabella F allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488. I contributi accreditati d'ufficio a norma dei precedenti commi sono utili anche ai fini della determinazione del diritto a tutte le prestazioni ad eccezione di quelle previste dall'art. 6, comma terzo, dall'art. 8 e dall'art. 9, comma secondo. L'importo delle pensioni liquidabili secondo le presenti norme non puo' essere inferiore a quello dei trattamenti minimi previsti dalle norme vigenti per l'assicuazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti sempreche' siano dovuti, ne' superiore all'importo massimo delle pensioni liquidabili dall'assicurazione medesima in corrispondenza di 40 anni di anzianita' contributiva. Alle pensioni erogate dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo si applica il disposto della legge 20 marzo 1968, n. 369. Per le pensioni aventi decorrenza anteriore al 1 gennaio 1976 l'aliquota indicata al primo comma del presente articolo e' ridotta all'1,85 per cento". - Il comma 4 dell'art. 7 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e' il seguente: "4. Ai fini del calcolo dei trattamenti pensionistici di cui al presente articolo le retribuzioni pensionabili previste dai singoli ordinamenti sono rivalutate in misura corrispondente alla variazione dell'indice annuo dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, tra l'anno solare cui le retribuzioni si riferiscono e quello precedente la decorrenza del trattamento pensionistico, con aumento di un punto percentuale per ogni anno solare preso in considerazione ai fini del computo delle retribuzioni pensionabili". - Il settimo comma dell'art. 12 del D.P.R. n. 1420/1971, ora sostituito dal presente decreto, cosi' recitava: "Ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile non si prendono in considerazione, per la parte eccedente le retribuzioni giornaliere superiori alla penultima classe della tabella F, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, aumentata del 5 per cento". - Per il testo del comma 23 dell'art. 1 della legge n. 335/1995, si veda in nota all'art. 1.