Art. 2.
        Regime pensionistico degli iscritti al Fondo pensioni
      per gli sportivi professionisti istituito presso l'ENPALS
  1.  Per i lavoratori iscritti al Fondo il requisito dell'annualita'
di   contribuzione   richiesto   per  il  sorgere  del  diritto  alle
prestazioni si considera soddisfatto con riferimento a 260 contributi
giornalieri.
  2.  Per  i  lavoratori  iscritti  al  Fondo  che,  alla data del 31
dicembre  1995,  possono  far  valere  un'anzianita'  assicurativa  e
contributiva  di  almeno  18  anni interi, la pensione e' interamente
liquidata  secondo  il  sistema  retributivo previsto dalla normativa
vigente.
  3.  Per  i  lavoratori  iscritti  al  Fondo  che,  alla data del 31
dicembre  1995,  possono  far  valere  un'anzianita'  assicurativa  e
contributiva  inferiore  a 18 anni interi, la pensione e' determinata
in  base al criterio del pro - quota di cui all'articolo 1, comma 12,
della legge 8 agosto 1995, n. 335.
  4.  Per il calcolo della quota di pensione relativa alle anzianita'
contributive   maturate  successivamente  al  31  dicembre  1992  dai
lavoratori  di  cui  ai  commi  2  e  3  il  numero  di  retribuzioni
giornaliere   valido   ai   fini   del   calcolo  della  retribuzione
pensionabile e' incrementato secondo lo schema della tabella allegata
al presente decreto.
  5.  Per  i  lavoratori  di  cui  ai  commi  2  e  3 la retribuzione
giornaliera  pensionabile  di  cui  all'articolo  12  del decreto del
Presidente  della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, e' costituita
dalla  media delle retribuzioni giornaliere piu' elevate assoggettate
a contribuzione.
  6.  La  retribuzione giornaliera pensionabile di cui ai commi 4 e 5
e'  indicizzata  secondo  il  disposto dell'articolo 12, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, se
riferite  a  periodi  anteriori  al  1  gennaio  1993,  ed  ai  sensi
dell'articolo  7,  comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 503, se riferite a periodi successivi alla predetta data.
  7.  Il  settimo  comma  dell'articolo 12 del decreto del Presidente
della  Repubblica  del  31  dicembre 1971, n. 1420, e' sostituito dal
seguente:
  "Ai  fini  del  calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile
non  si  prendono  in  considerazione,  per  la  parte  eccedente, le
retribuzioni  giornaliere  superiori alla retribuzione giornaliera di
riferimento di cui all'articolo 1, comma 4. A decorrere dal 1 gennaio
1998   il  predetto  limite  e'  rivalutato  annualmente  sulla  base
dell'indice  dei  prezzi  al  consumo  per  le  famiglie di operai ed
impiegati, cosi' come calcolato dall'ISTAT".
  8.  Per  i  lavoratori  di  cui  ai  commi  2  e  3 si applicano le
disposizioni  in  tema  di  opzione  di cui all'articolo 1, comma 23,
della legge 8 agosto 1995, n. 335.
  9. Per i lavoratori iscritti al Fondo successivamente alla data del
31  dicembre  1995  e  privi di anzianita' contributiva alla predetta
data,  in luogo delle pensioni di vecchiaia e di anzianita', il Fondo
medesimo   eroga   un'unica   prestazione   denominata  "pensione  di
vecchiaia".
 
           Note all'art. 2
            -  Il  comma  12 dell'art. 1 della legge n. 335/95, cosi'
          recita:
            "12. Per i  lavoratori iscritti alle forme di  previdenza
          di  cui al comma  6 che  alla  data  del 31  dicembre  1995
          possono far  valere un'anzianita' contributiva inferiore  a
          diciotto anni, la pensione e' determinata dalla somma:
            a) della quota di pensione corrispondente alle anzianita'
          acquisite  anteriormente   al 31  dicembre 1995  calcolata,
          con  riferimento alla data  di decorrenza  della  pensione,
          secondo  il    sistema retributivo previsto dalla normativa
          vigente precedentemente alla predetta data;
            b)   della  quota    di  pensione    corrispondente    al
          trattamento  pensionistico     relativo   alle    ulteriori
          anzianita'     contributive calcolato  secondo  il  sistema
          contributivo".
            -  L'art. 12 del D.P.R. 31  dicembre 1971, n. 1420 (Norme
          in   materia   di   assicurazione       obbligatoria    per
          l'invalidita',  la  vecchiaia    ed  i  superstiti  gestita
          dall'Ente nazionale  di previdenza e di  assistenza  per  i
          lavoratori  dello spettacolo), come modificato dal  comma 7
          del presente articolo, risulta essere il seguente.
            "Art.  12. - L'importo annuo  della pensione si determina
          applicando  il  due  per    cento  al   prodotto   ottenuto
          moltiplicando la retribuzione giornaliera  pensionabile per
          il   numero     complessivo  dei    contributi  giornalieri
          effettivi e figurativi versati ed accreditati tra  la  data
          della       prima         iscrizione      all'assicurazione
          obbligatoria     per l'invalidita',  la    vecchiaia  ed  i
          superstiti   e   quella     di  decorrenza  della  pensione
          medesima".
            La retribuzione giornaliera pensionabile   e'  costituita
          dalla  media  aritmetica delle 540 retribuzioni giornaliere
          piu'  elevate  tra  quelle  assoggettate  a   contribuzione
          effettiva  in  costanza  di  lavoro  e quelle relative alla
          contribuzione figurativa.
            Per il periodo intercorrente tra il  1 gennaio 1957 ed il
          1 gennaio del quinto anno  anteriore a quello di decorrenza
          della pensione, le retribuzioni   effettive   in   costanza
          di  lavoro  e  figurative  sono adeguate   applicando  alle
          singole  retribuzioni   giornaliere  le variazioni    medie
          annue    dell'indice  del    costo  della    vita calcolato
          dall'istituto centrale di statistica ai  fini  della  scala
          mobile  delle  retribuzioni  dei lavoratori dell'industria,
          per il periodo suddetto.
            Qualora  il   numero   complessivo delle   giornate    di
          contribuzione   effettiva  in     costanza  di  lavoro    e
          figurativa che hanno   concorso  al  perfezionamento    del
          diritto  a    pensione    sia    inferiore  a    540,    la
          retribuzione   giornaliera   pensionabile   e'   costituita
          dalla    media aritmetica  delle  retribuzioni   risultanti
          dall'adeguamento  delle retribuzioni   corrispondenti    ai
          contributi    giornalieri    esistenti,  effettuato  con  i
          criteri di cui al precedente comma.
            Per il  periodo dal  1957 al   1969 l'indice   annuo  del
          costo  della vita,   di cui  al  precente terzo  comma,  e'
          indicato  nell'allegata tabella A.
            Per la determinazione della   misura  delle  retribuzioni
          anteriori  al 1 gennaio 1957 e negli altri  casi in cui non
          sia  possibile  accertare  le  retribuzioni    soggette   a
          contribuzione   direttamente     dai  documenti  inpossesso
          dell'ente,  come pure  ai fini della  determinazione  delle
          retribuzioni         corrispondenti     ai       contributi
          figurativi,   si     fa riferimento  ai    contributi  base
          giornalieri,   desumendo  da     questi  le  corrispondenti
          retribuzioni   per    mezzo   dell'allegata   tabella    B,
          effettuando    l'adeguamento  per    i periodi   successivi
          all'entrata  in vigore del presente decreto con i   criteri
          di cui al precedente terzo comma.
            Ai   fini  del  calcolo  della  retribuzione  giornaliera
          pensionabile non si   prendono  in    considerazione,   per
          la    parte      eccedente,    le  retribuzioni giornaliere
          superiori alla retribuzione  giornaliera di riferimento  di
          cui  all'art. 1,  comma 4.  A decorrere dal  1 gennaio 1998
          il  predetto  limite   e'  rivalutato   annualmente   sulla
          base dell'indice  dei prezzi  al  consumo  per le  famigiie
          di operai  ed impiegati, cosi' come calcolato dall'ISTAT.
            A    favore      dei    lavoratori    dello    spettacolo
          appartenenti  alle categorie  indicate  dal n.  1   al   n.
          14    dell'art.  3    del    decreto  legislativo  del Capo
          provvisorio dello  Stato 16 luglio 1947, n. 708, nel  testo
          modificato  dalla legge  29  novembre 1952,  n. 2388,   che
          possano valere annualmente almeno 50 contributi giornalieri
          effettivi  in  costanza  di    lavoro  o  figurativi,  sono
          accreditati  di ufficio, 50 contributi  giornalieri    fino
          a    raggiungere    un      massimo    di    240 contributi
          giornalieri  annui, comprendendo, in  quest'ultimo  numero,
          anche  le    contribuzioni derivanti all'Ente nazionale  di
          previdenza e  di  assistenza    per  i    lavoratori  dello
          spettacolo  da altre  forme di assicurazioni sociali.
            Ad     ogni   contributo    giornaliero  accreditato   di
          ufficio    si attribuisce   una retribuzione    giornaliera
          pari    a quella  desumibile dalla media delle retribuzioni
          corrispondenti  ai  contributi   effettivi   e   figurativi
          esistenti nell'anno in considerazione.
            Non   si procede  all'accreditamento  d'ufficio  previsto
          nei  commi precedenti negli  anni in   cui la  retribuzione
          complessiva  percepita dal  lavoratore,  rivalutata secondo
          i   criteri   previsti dai   commi secondo  e  terzo    del
          presente  articolo  superi la   retribuzione che si ottiene
          moltiplicando   per 300   l'importo  relativo  al    limite
          massimo  della  26    classe  della tabella   F allegata al
          decreto  del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n.
          488.
            I    contributi  accreditati    d'ufficio  a    norma dei
          precedenti  commi  sono   utili   anche   ai   fini   della
          determinazione  del  diritto  a  tutte  le  prestazioni  ad
          eccezione di quelle  previste  dall'art.  6,  comma  terzo,
          dall'art. 8 e dall'art. 9, comma secondo.
            L'importo delle pensioni liquidabili  secondo le presenti
          norme  non  puo' essere inferiore a quello  dei trattamenti
          minimi previsti dalle norme  vigenti   per   l'assicuazione
          generale    obbligatoria    per  i lavoratori    dipendenti
          sempreche'   siano  dovuti,    ne'   superiore  all'importo
          massimo    delle pensioni   liquidabili  dall'assicurazione
          medesima  in  corrispondenza  di  40  anni  di   anzianita'
          contributiva.
            Alle    pensioni    erogate    dall'Ente    nazionale  di
          previdenza   e   di assistenza  per  i    lavoratori  dello
          spettacolo  si    applica  il disposto della legge 20 marzo
          1968, n. 369.
            Per  le pensioni  aventi   decorrenza anteriore   al    1
          gennaio    1976  l'aliquota  indicata  al   primo comma del
          presente  articolo e' ridotta all'1,85 per cento".
            - Il comma 4 dell'art. 7 del D.Lgs. 30 dicembre 1992,  n.
          503  (Norme  per il riordinamento del sistema previdenziale
          dei lavoratori privati e pubblici, a  norma dell'articolo 3
          della legge 23  ottobre 1992, n.  421), e' il seguente:
            "4. Ai  fini del  calcolo dei trattamenti   pensionistici
          di   cui al presente articolo  le retribuzioni pensionabili
          previste    dai  singoli  ordinamenti  sono  rivalutate  in
          misura  corrispondente  alla  variazione  dell'indice annuo
          dei prezzi   al  consumo  per    famiglie  di    operai  ed
          impiegati,   calcolato  dall'ISTAT,   tra   l'anno   solare
          cui   le retribuzioni  si riferiscono  e quello  precedente
          la   decorrenza del trattamento pensionistico,  con aumento
          di un punto  percentuale per ogni anno    solare  preso  in
          considerazione  ai  fini  del    computo delle retribuzioni
          pensionabili".
            -  Il settimo   comma   dell'art.   12 del   D.P.R.    n.
          1420/1971,    ora  sostituito  dal  presente decreto, cosi'
          recitava:
            "Ai fini  del calcolo   della retribuzione    giornaliera
          pensionabile  non   si   prendono  in  considerazione,  per
          la    parte    eccedente    le  retribuzioni    giornaliere
          superiori      alla   penultima   classe   della tabella F,
          allegata al  decreto del  Presidente della   Repubblica  27
          aprile 1968, n. 488, aumentata del 5 per cento".
            -  Per  il  testo del comma 23 dell'art. 1 della legge n.
          335/1995, si veda in nota all'art. 1.