Art. 3.
             Modalita' di calcolo e requisiti d'accesso
                  delle prestazioni pensionistiche
  1.  A  decorrere  dal  1  gennaio  1998  per  i  lavoratori  di cui
all'articolo  2,  commi  2  e  3, l'eta' pensionabile e' gradualmente
elevata  in  ragione  di  un  anno  anagrafico  ogni  24  mesi fino a
raggiungere  l'eta'  di  47  anni  per  le donne e di 52 anni per gli
uomini.
  2.  I  lavoratori  di  cui  al  comma  1 conseguono il diritto alla
pensione quando siano trascorsi almeno venti anni dalla data iniziale
dell'assicurazione  all'ENPALS  e  risultino versati o accreditati in
loro favore almeno 20 anni di contributi giornalieri, compresi quelli
per prosecuzione volontaria. La predetta contribuzione deve risultare
versata   per  lavoro  svolto  esclusivamente  con  la  qualifica  di
professionista sportivo.
  3.  Ai  fini  del  calcolo  dei  trattamenti  pensionistici  aventi
decorrenza  successiva  alla  data  di entrata in vigore del presente
decreto,  per  la quota di pensione relativa alle anzianita' maturate
successivamente  al  31 dicembre 1992, l'aliquota di rendimento annuo
del  2  per  cento  e'  applicata  sino  alla  quota  di retribuzione
giornaliera  pensionabile  corrispondente  al  limite  massimo  della
retribuzione   annua   pensionabile   in   vigore   tempo  per  tempo
nell'assicurazione  generale obbligatoria diviso per 312. Le quote di
retribuzione  giornaliera  pensionabile  eccedenti il suddetto limite
sono   computate   secondo   le   aliquote   di  rendimento  previste
dall'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.
  4. Per i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 9, l'importo della
pensione   annua   e'  determinato  sulla  base  di  quanto  disposto
dall'articolo 1, commi 6, 7 e 11, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
  5. L'aliquota di computo per il calcolo delle prestazioni di cui al
comma  9  e' fissata al 33 per cento. La contribuzione cosi' ottenuta
e'  rivalutata in base ai criteri di cui all'articolo 1, commi 8 e 9,
della citata legge n. 335 del 1995.
  6.  I  criteri  di  calcolo  di cui ai commi 4 e 5 trovano altresi'
applicazione  nel caso di liquidazione della quota di pensione di cui
all'articolo  1,  comma 12, lettera b), della citata legge n. 335 del
1995.
  7.  Ai  lavoratori  di  cui  all'articolo  2,  comma  9, si applica
l'articolo 1, commi 20, 21 e 22, della citata legge n. 335 del 1995.
  8. Per i lavoratori iscritti al Fondo successivamente alla data del
31  dicembre  1995  e  privi di anzianita' contributiva alla predetta
data,  stante  la  specificita'  dell'attivita' lavorativa svolta, e'
consentito  aggiungere  alla  propria  eta'  anagrafica,  ai fini del
conseguimento  dell'eta' pensionabile prevista dall'articolo 1, comma
20,  della  citata  legge  n.  335  del 1995, un anno ogni quattro di
lavoro  effettivamente  svolto  nelle suddette qualifiche, fino ad un
massimo  di  cinque anni, applicando i coefficienti di trasformazione
di cui all'articolo 1, comma 6, della citata legge n. 335 del 1995.
  9. L'onere derivante dall'applicazione del comma 8 e' coperto dalle
entrate derivanti dall'applicazione del contributo di solidarieta' di
cui all'articolo 1, commi 3 e 4.
 
          Note all'art. 3:
             - L'art. 12 del D.Lgs. n. 503/1992, e' il seguente:
            "Art.  12  (Aliquote  di rendimento). -  1. La tabella di
          cui all'art.  21,  comma    6,  della  legge   11     marzo
          1988,  n.  67,   e'  cosi' modificata:
 Quote  di retribuzione              Quote di pensione corrispondenti
  eccedenti il  limite                  per ogni anno di anzianita'
(espresse  in percentuale                contributiva complessiva
    del limite stesso)
           __                                        __
Sino al 33 per cento                                1,60
Dal 33 per cento al 66 per cento                    1,35
Dal 66 per cento al 90 per cento                    1,10
Oltre il 90 per cento                               0,90
            2.    Le    percentuali  di    riduzione   denvanti   dal
          raffronto  tra  le aliquote di rendimento operanti al    di
          sotto  del  limite  massimo  della  retribuzione      annua
          pensionabile  per   l'assicurazione   generale obbligatoria
          e quelle di cui alla tabella determinata al  comma  1  sono
          estese   alle    forme  di    previdenza  sostitutive    ed
          esclusive,  ai fini della   determinazione  della    misura
          delle  relative pensioni,  fermi restando i  limiti massimi
          di   retribuzione      pensionabile  previsti  dai  singoli
          ordinamenti, ivi   compresi quelli   di  cui    all'art.  8
          della  legge  31  ottobre  1988, n. 480 e le percentuali di
          abbammento operanti oltre i  detti limiti se  piu' elevate,
          fatta  esclusione  per    i  casi  disciplinati  ai   sensi
          dell'art.  3  del  decreto-legge  21  marzo  1988, n.   86,
          convertito,  con modificazioni,   dalla legge    20  maggio
          1988, n.  160.
            3.  In    fase di prima   applicazione, qualora non siano
          previsti  dai  singoli  ordinamenti    limiti  massimi   di
          retribuzione     pensionabile,  le  quote  di  retribuzione
          eccedenti il  limite  massimo  di  cui  al  comma  1  e  le
          corrispondenti  percentuali  di riduzione di cui al comma 2
          trovano,  a  decorrere  dal  1  gennaio  1993,  progressiva
          applicazione,  con  cadenza  quinquennale,  a partire dalle
          soglie  di retribuzione piu' elevate, e con  scaglionamento
          riferito   alla   meta'   delle  percentuali  di  riduzione
          predette.  In  ogni caso   le   percentuali   di  riduzione
          non  possono determinare aliquote  di rendimento  inferiori
          a quelle  stabilite al comma 1".
            -  I  commi  6,  7  e  11  della legge n. 335/1995, cosi'
          recitano:
            "6.  L'importo  della  pensione annua  nell'assicurazione
          generale  obbligatoria  e  nelle  forme  sostitutive     ed
          esclusive  della  stessa, e' determinato secondo il sistema
          contributivo  moltiplicando  il  montante  individuale  dei
          contributi  per  il coefficiente   di trasformazione di cui
          all'allegata      tabella      A   relativo        all'eta'
          dell'assicurato   al momento del  pensionamento. Per  tener
          conto    delle  frazioni     di  anno   rispetto   all'eta'
          dell'assicurato   al     momento  del    pensionamento,  il
          coefficiente di  trasformazione  viene    adeguato  con  un
          incremento   pari  al  prodotto  tra  un  dodicesimo  della
          differenza tra il coefficiente di trasformazione  dell'eta'
          immediatamente  superiore  e    il  coefficiente  dell'eta'
          inferiore a  quella dell'assicurato ed il  numero dei mesi.
          Ad ogni assicurato e'  inviato,  con  cadenza  annuale,  un
          estratto  conto che indichi le contribuzioni effettuate, la
          progressione  del  montante  contributivo  e   le   notizie
          relative alla posizione assicurativa.
            7.   Per   le  pensioni    liquidate  esclusivamente  con
          il   sistema  contributivo,  nei  casi  di  maturazione  di
          anzianita'  contributive  pari  o superiori   a 40 anni  si
          applica  il  coefficiente     di  trasformazione   relativo
          all'eta'  di  57  anni,  in  presenza  di  eta'  anagrafica
          inferiore.    Ai   fini   del    computo   delle   predette
          anzianita'   non  concorrono  le  anzanita'  derivanti  dal
          riscatto  di  periodi  di  studio  e  dalla    prosecuzione
          volontaria    dei    versamenti    contributivi    e     la
          contribuzione    accreditata   per i   periodi   di  lavoro
          precedenti  il raggiungimento del diciottesimo anno di eta'
          e' moltiplicata per 1,5.
            8-10 (Omissis).
            11.   Sulla base   delle   rilevazioni    demografiche  e
          dell'andamento  effettivo  del tasso  di variazione del PIL
          di   lungo periodo rispetto alle  dinamiche    dei  redditi
          soggetti   a      contribuzione   previdenziale,   rilevati
          dall'ISTAT,  il  Ministro  del lavoro  e  della  previdenza
          sociale, sentito  il nucleo   di valutazione   di cui    al
          comma    44, di concerto  con   il  Ministro   del  tesoro,
          sentite    le   competenti Commissioni  parlamentari  e  le
          organizzazioni  sindacali  dei  datori  di lavoro   e   dei
          lavoratori   maggiormente   rappresentative    sul    piano
          nazionale,    ridetermina,      ogni   dieci     anni,   il
          coefficiente  di trasformazione previsto al comma 6".
            - I commi 8 e 9 dell'art. 1 della legge n. 335/1995 cosi'
          recitano:
            "8.  Ai    fini  della  determinazione   del     montante
          contributivo  individuale  si  applica alla base imponibile
          l'aliquota di computo nei  casi    che    danno  luogo    a
          versamenti,   ad   accrediti o  ad  obblighi contributivi e
          la contribuzione cosi'   ottenuta  si  rivaluta    su  base
          composta    al    31    dicembre   di ciascun   anno,   con
          esclusione  della contribuzione dello stesso anno, al tasso
          di capitalizzazione.
            9.  Il tasso  annuo di  capitalizzazione e'   dato  dalla
          variazione  media   quinquennale   del  prodotto    interno
          lordo    (PIL)    nominale,  appositamente        calcolata
          dall'Istituto     nazionale  di    statistica (ISTAT),  con
          riferimento   al   quinquennio   precedente    l'anno    da
          rivalutare.  In    occasione di eventuali revisioni   della
          serie storica del PIL   operate  dall'ISTAT  i    tassi  di
          variazione  da    considerare  ai soli fini del calcolo del
          montante contributivo sono  quelli  relativi  alla    serie
          preesistente   anche   per  l'anno in  cui  si verifica  la
          revisione  e   quelli  relativi  alla   nuova   serie   per
          gli  anni successivi".
            -  Per  il  testo  del  comma 12, lettera b), dell'art. 1
          della legge n.  335/1995, si veda in nota all'art. 2.
            - I  commi 20, 21   e 22 dell'art.  1    della  legge  n.
          335/1995 cosi' recitano:
            "20.   Il   diritto   alla  pensione   di  cui  al  comma
          19,   previa risoluzione   del raporto    di  lavoro,    si
          consegue    al  compimento   del cinquantasettesimo anno di
          eta', a condizione che risultino versati e accreditati   in
          favore    dell'assicurato     almeno   cinque     anni   di
          contribuzione effettiva  e  che  l'importo  della  pensione
          risulti  essere  non    inferiore a   1,2   volte l'importo
          dell'assegno  sociale di  cui all'art.  3,  commi  6  e  7.
          Si  prescinde   dal   predetto   requisito anagrafico    al
          raggiungimento      della   anzianita'   contributiva   non
          inferiore  a 40  anni,  determinata  ai sensi   del   comma
          7,    secondo  periodo,  nonche' dal predetto   importo dal
          sessantacinquesimo anno di eta'. Qualora non sussistano   i
          requisiti  assicurativi  e contributivi per la  pensione ai
          superstiti  in caso di morte  dell'assicurato, ai  medesimi
          superstiti,   che   non   abbiano  diritto  a  rendite  per
          infortunio sul   lavoro   o malattia    professionale    in
          conseguenza  del    predetto evento e che  si trovino nelle
          condizioni reddituali   di cui all'art.   3,    comma    6,
          compete     una   indennita'   una   tantum,  all'ammontare
          dell'assegno  di    cui  al  citato  art.    3,  comma   6,
          moltiplicato    per  il  numero    delle    annualita'   di
          contribuzione  accreditata  a  favore dell'assicurato,   da
          ripartire   fra   gli stessi  in  base ai  criteri operanti
          per  la  pensione  ai  superstiti.  Per  periodi  inferiori
          all'anno,   la  predetta    indennita'  e'    calcolata  in
          proporzione  alle  settimane coperte   da contribuzione. Il
          Ministro  del  lavoro    e  della  previdenza  sociale,  di
          concerto   con   il  Ministro  del  tesoro,  determina  con
          decreto,   le    modalita'   e   i   termini      per    il
          conseguimento dell'indennita'.
            21.  Per   i pensionati di eta'  inferiore ai 63 anni  la
          pensione di vecchiaia di cui al comma 19  non e' cumulabile
          con redditi da lavoro dipendente nella loro interezza e con
          quelli da lavoro autonomo nella misura del 50 per cento per
          la parte eccedente il trattamento minimo dell'assicurazione
          generale  obbligatoria e fino a  concorrenza con i  redditi
          stessi.
            22.    Per i   pensionati  di eta'  pari  o superiore  ai
          63 anni  la pensione  di vecchiaia  di   cui al   comma  19
          non    e' cumulabile  con redditi  da lavoro  dipendente ed
          autonomo nella   misura del   50 per  cento  per  la  parte
          eccedente il trattamento minimo dell'assicurazione generale
          obbligatoria e fino a concorrenza dei redditi stessi".