Art. 5.
                     Norme transitorie e finali
  1.  Per  quanto  non  disciplinato  dalla normativa del Fondo, come
modificata dal presente decreto, trovano applicazione le disposizioni
in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Dato a Roma, addi' 30 aprile 1997

           SCALFARO

                 Prodi, Presidente del  Con-
                        siglio dei  Ministri

                 Treu, Ministro del  lavoro e
                       della previdenza sociale

                Ciampi, Ministro del tesoro
                        e del bilancio e della pro-
                        grammazione economica

Visto, il Guardasigilli: Flick