Art. 2 
(Soggetti  assicurati  al  Fondo  pensioni  per  i  lavoratori  dello
                spettacolo istituito presso l'ENPALS) 
 
  1. Nell'ambito delle categorie di cui all'articolo  3  del  decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n.  708,
come modificato dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388,  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  ai  fini  dell'individuazione   dei
requisiti  contributivi  e   delle   modalita'   di   calcolo   delle
contribuzioni e delle prestazioni, i lavoratori vengono  distinti  in
tre gruppi, indipendentemente dalla natura autonoma o subordinata del
rapporto di lavoro e individuati con successivo decreto del  Ministro
del lavoro e della previdenza  sociale  da  emanarsi  entro  sessanta
giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  a
seconda che: 
    a) prestino a tempo determinato, attivita' artistica  o  tecnica,
direttamente  connessa  con  la  produzione  e  la  realizzazione  di
spettacoli; 
    b) prestino a tempo  determinato  attivita'  al  di  fuori  delle
ipotesi di cui alla lettera a); 
    c) prestino attivita' a tempo indeterminato. 
  2. Per i lavoratori di cui al comma 1 il requisito  dell'annualita'
di  contribuzione  richiesto  per  il  sorgere   del   diritto   alle
prestazioni si considera soddisfatto con riferimento a: 
    a) 120 contributi giornalieri per i  lavoratori  appartenenti  al
gruppo di cui alla lettera a) del medesimo comma 1; 
    b) 260 contributi giornalieri per i  lavoratori  appartenenti  al
gruppo di cui alla lettera b) del medesimo comma 1; 
    c) 312 contributi giornalieri per i  lavoratori  appartenenti  al
gruppo di cui alla lettera c) del medesimo comma 1. 
  3.  Per  la  determinazione  del  numero  complessivo  di  giornate
accreditate, per l'acquisizione del  diritto  alle  prestazioni,  nel
caso di passaggio fra i diversi gruppi, quelle relative al gruppo  di
provenienza sono riproporzionate in base al rapporto esistente tra  i
rispettivi requisiti di annualita' di contribuzione previsti  per  il
diritto alle prestazioni. 
  4. Ai fini  del  diritto  alle  prestazioni  e  dell'individuazione
dell'eta' pensionabile, gli assicurati sono considerati  appartenenti
alla categoria,  tra  quelle  indicate  all'articolo  3  del  decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n.  708,
come modificato dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388,  e  successive
modificazioni e integrazioni, nella quale  hanno  acquisito  maggiore
anzianita' contributiva. Il medesimo criterio  si  applica  anche  ai
fini della ripartizione di cui al comma 1. 
  5. L'articolo 11 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  31
dicembre 1971, n. 1420, e' abrogato.