Art. 2 (Soggetti assicurati al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo istituito presso l'ENPALS) 1. Nell'ambito delle categorie di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, come modificato dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini dell'individuazione dei requisiti contributivi e delle modalita' di calcolo delle contribuzioni e delle prestazioni, i lavoratori vengono distinti in tre gruppi, indipendentemente dalla natura autonoma o subordinata del rapporto di lavoro e individuati con successivo decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a seconda che: a) prestino a tempo determinato, attivita' artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli; b) prestino a tempo determinato attivita' al di fuori delle ipotesi di cui alla lettera a); c) prestino attivita' a tempo indeterminato. 2. Per i lavoratori di cui al comma 1 il requisito dell'annualita' di contribuzione richiesto per il sorgere del diritto alle prestazioni si considera soddisfatto con riferimento a: a) 120 contributi giornalieri per i lavoratori appartenenti al gruppo di cui alla lettera a) del medesimo comma 1; b) 260 contributi giornalieri per i lavoratori appartenenti al gruppo di cui alla lettera b) del medesimo comma 1; c) 312 contributi giornalieri per i lavoratori appartenenti al gruppo di cui alla lettera c) del medesimo comma 1. 3. Per la determinazione del numero complessivo di giornate accreditate, per l'acquisizione del diritto alle prestazioni, nel caso di passaggio fra i diversi gruppi, quelle relative al gruppo di provenienza sono riproporzionate in base al rapporto esistente tra i rispettivi requisiti di annualita' di contribuzione previsti per il diritto alle prestazioni. 4. Ai fini del diritto alle prestazioni e dell'individuazione dell'eta' pensionabile, gli assicurati sono considerati appartenenti alla categoria, tra quelle indicate all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, come modificato dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, e successive modificazioni e integrazioni, nella quale hanno acquisito maggiore anzianita' contributiva. Il medesimo criterio si applica anche ai fini della ripartizione di cui al comma 1. 5. L'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, e' abrogato.