Art. 3
       (Regime pensionistico degli iscritti al Fondo pensioni
    per i lavoratori dello spettacolo istituito presso l'ENPALS)

  1.  Per  i  lavoratori  iscritti  al  Fondo  che,  alla data del 31
dicembre  1995,  possono  far  valere  un'anzianita'  assicurativa  e
contributiva  di  almeno  18  anni interi, la pensione e' interamente
liquidata  secondo  il  sistema  retributivo previsto dalla normativa
vigente.
  2.  Per  i  lavoratori  iscritti  al  Fondo  che,  alla data del 31
dicembre  1995,  possono  far  valere  un'anzianita'  assicurativa  e
contributiva  inferiore  a 18 anni interi, la pensione e' determinata
in  base  al  criterio del pro-quota di cui all'articolo 1, comma 12,
della legge 8 agosto 1995, n. 335.
  3.  Per il calcolo della quota di pensione relativa alle anzianita'
contributive   maturate  successivamente  al  31  dicembre  1992  dai
lavoratori  di cui all'articolo 2, comma 1, il numero di retribuzioni
giornaliere   valido   ai   fini   del   calcolo  della  retribuzione
pensionabile e' incrementato secondo l'allegata Tabella B.
  4.  Per i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), la
retribuzione  giornaliera  pensionabile  di  cui  all'articolo 12 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, e'
costituita  dalla  media  delle retribuzioni giornaliere piu' elevate
assoggettate a contribuzione. Per i lavoratori di cui all'articolo 2,
comma 1, lettere b) e c), la retribuzione giornaliera pensionabile e'
costituita   dalla   media   delle  ultime  retribuzioni  giornaliere
assoggettate   a   contribuzione.   Il   numero   delle  giornate  di
retribuzione e' determinato secondo quanto disposto al comma 3.
  5.  La  retribuzione giornaliera pensionabile di cui ai commi 3 e 4
e' indicizzata secondo il disposto dell'articolo 12, terzo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, se
riferite  a  periodi  anteriori  al  1  gennaio  1993,  ed  ai  sensi
dell'articolo  7,  comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 503, se riferite a periodi successivi alla predetta data.
  6.  Per  i  lavoratori  di  cui  ai  commi  1  e  2 si applicano le
disposizioni  in  tema  di  opzione  di cui all'articolo 1, comma 23,
della legge 8 agosto 1995, n. 335.
  7.  Per  i  lavoratori iscritti al Fondo, successivamente alla data
del 31 dicembre 1995 e privi di anzianita' contributiva alla predetta
data,  in luogo delle pensioni di vecchiaia e di anzianita', il Fondo
medesimo   eroga   un'unica   prestazione   denominata  "pensione  di
vecchiaia"