Art. 4
          (Modalita' di calcolo e requisiti d'accesso delle
                     prestazioni pensionistiche)

  1.  A  partire dal 1 gennaio 1997 per i lavoratori dello spettacolo
di  cui  all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre
1992,  n.  503,  gia' iscritti alla data del 31 dicembre 1995, l'eta'
pensionabile e' gradualmente elevata in ragione di un anno anagrafico
ogni    18   mesi   fino   al   raggiungimento   dell'eta'   prevista
dall'assicurazione  generale  obbligatoria, salvo quanto disposto dal
comma 2.
  2.  Il  diritto  alla  pensione  di  vecchiaia  e'  subordinato  al
compimento   dell'eta'   indicata   nell'allegata  tabella  C  per  i
lavoratori   gia'   iscritti  alla  data  del  31  dicembre  1995  ed
appartenenti alle seguenti categorie:
    a)  attori  di  prosa, operetta, rivista, varieta' ed attrazioni,
presentatori e disc-jockey;
    b)   attori   generici   cinematografici,  attori  di  doppiaggio
cinematografico;
    c) direttori d'orchestra e sostituti;
    d) figuranti e indossatori.
  3. Per i lavoratori dello spettacolo gia' iscritti alla data del 31
dicembre  1995,  appartenenti  alle  categorie  degli artisti lirici,
professori  d'orchestra,  orchestrali, coristi, concertisti, cantanti
di musica leggera, continuano a trovare applicazione i limiti di eta'
stabiliti  dalle  disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
  4. A decorrere dal 1 gennaio 1998 per i lavoratori dello spettacolo
appartenenti  alle categorie dei tersicorei e ballerini gia' iscritti
alla  data  del  31 dicembre 1995 l'eta' pensionabile e' gradualmente
elevata  in  ragione  di  un  anno  anagrafico  ogni  30  mesi fino a
raggiungere l'eta' di 52 anni per gli uomini e 47 anni per le donne.
  5.  Ai  fini dell'accesso al diritto alle prestazioni, i lavoratori
di  cui  al  comma 4 conseguono il diritto alla pensione quando siano
trascorsi almeno venti anni dalla data iniziale dell'assicurazione al
Fondo  e  risultino  versati  in  loro favare un numero di contributi
giornalieri  effettivi  in  costanza di lavoro o accreditati ai sensi
dell'articolo  1,  comma  15,  esclusivamente  con  la  qualifica  di
tersicoreo o ballerino, secondo l'allegata tabella D.
  6.  Per  le pensioni con decorrenza 1 gennaio 1997 per i lavoratori
di  cui  all'articolo  9,  secondo  comma, del decreto del Presidente
della  Repubblica  31  dicembre  1971,  n.  1420,  fermi  restando  i
requisiti  per  il pensionamento di anzianita' previsti dall'articolo
8,  comma  3,  del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992, n. 503,
l'importo  del  relativo  trattamento  pensionistico  e'  ridotto  in
proporzione  agli anni mancanti al raggiungimento del requisito di 35
anni  di  anzianita'  contributiva,  secondo  le percentuali indicate
nella  tabella  A  di  cui  all'articolo 11, comma 16, della legge 24
dicembre 1993, n. 537.
  7.  Ai  fini  dell'accesso al diritto alle prestazioni, i requisiti
contributivi  da far valere ai fini degli articoli 6 e 9 del decreto.
del  Presidente  della  Repubblica  31  dicembre  1971,  n.  1420,  e
successive    modificazioni    e   integrazioni,   devono   riferirsi
esclusivamente ad effettive prestazioni lavorative svolte nel settore
dello  spettacolo.  L'articolo 6, secondo comma, e le parole: "di cui
almeno  due terzi riferiti ad effettive prestazioni lavorative svolte
nel  settore  dello  spettacolo"  dell'articolo 9, secondo comma, del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420,
sono abrogati.
  8.  Ai  fini  del  calcolo  dei  trattamenti  pensionistici  aventi
decorrenza  successiva  alla  data  di entrata in vigore del presente
decreto,  per  la quota di pensione relativa alle anzianita' maturate
successivamente  al  31 dicembre 1992, 1'aliquota di rendimento annuo
del  2  per  cento  e'  applicata  sino  alla  quota  di retribuzione
giornaliera  pensionabile  corrispondente  al  limite  massimo  della
retribuzione   annua   pensionabile   in   vigore   tempo  per  tempo
nell'assicurazione  generale obbligatoria diviso per 312. Le quote di
retribuzione  giornaliera  pensionabile  eccedenti il suddetto limite
sono   computate   secondo   le   aliquote   di  rendimento  previste
dall'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.
  9. Per i lavoratori di cui all'articolo 3, comma 7, l'importo della
pensione   annua   e'  determinato  sulla  base  di  quanto  disposto
dall'articolo 1, commi 6, 7 e 11, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
  10.  L'aliquota  di computo per il calcolo delle prestazioni di cui
al  comma  9  e'  fissata  al  33  per  cento. La contribuzione cosi'
ottenuta  e'  rivalutata  in  base  ai criteri di cui all'articolo 1,
commi 8 e 9, della citata legge n. 335 del 1995.
  11.  I  criteri  di calcolo di cui ai commi 9 e 10 trovano altresi'
applicazione  nel caso di liquidazione della quota di pensione di cui
all'articolo  1,  comma 12, lettera b), della citata legge n. 335 del
1995.
  12.  Ai  lavoratori  di  cui  all'articolo  3,  comma 7, si applica
l'articolo 1, commi 20, 21 e 22, della citata legge n. 335 del 1995.
  13.  Per  i lavoratori appartenenti alle categorie dei tersicorei e
ballerini  iscritti  successivamente  alla data del 31 dicembre 1995,
stante  la specificita' dell'attivita' lavorativa svolta, in deroga a
quanto  previsto dall'articolo 1, comma 7, della legge 8 agosto 1995,
n.  335,  e'  consentito  aggiungere alla propria eta' anagrafica, ai
fini  del conseguimento dell'eta' pensionabile prevista dall'articolo
1, comma 20, della citata legge n. 335 del 1995, e per l'applicazione
dei  coefficienti  di  trasformazione di cui all'articolo 1, comma 6,
della  citata  legge  n. 335 del 1995, un anno ogni quattro di lavoro
effettivamente  svolto  nelle suddette qualifiche, fino ad un massimo
di cinque anni.
  14.  I  lavoratori  di  cui  al  comma  13 e i rispettivi datori di
lavoro, in funzione dell'anticipo dell'eta' pensionabile, sono tenuti
al  versamento  al  Fondo,  di un'aliquota contributiva aggiuntiva di
finanziamento  pari,  rispettivamente,  all'1  per  cento  e al 2 per
cento.
 
           Note all'art. 4:
            -  Il  comma  2  dell'art.  5  del decreto legislativo n.
          503/1992, cosi' recita: "2.  Per  gli  appartenenti    alle
          Forze  armate,  per  i  lavoratori  iscritti  al  Fondo  di
          previdenza  per il personale di volo, dipendente da aziende
          di  navigazione aerea di cui alla legge 31 ottobre 1988, n.
          480, per i lavoratori di cui all'art.  5,  legge  7  agosto
          1990,  n.  248,  per il   personale viaggiante iscritto  al
          Fondo di previdenza  per il personale addetto  ai  pubblici
          servizi di trasporto, di cui alla legge 28 luglio  1961, n.
          830, e  al Fondo pensioni  di cui  all'art. 209, D.P.R.  29
          dicembre   1973,   n.  1092,  per  i  lavoratori  marittimi
          relativamente ai  casi di cui all'art.  31, legge 26 luglio
          1984,  n.    413,  per  i  lavoratori  iscritti  all'ENPALS
          appartenenti  alle  categorie  indicate  dal n. 1 al n.  14
          dell'art.  3,  D.Lgs.C.P.S.  16  luglio   1947,   n.   708,
          ratificato,  con  modificazioni,    dalla legge 29 novembre
          1952, n. 2388, nonche' per i  giocatori    di  calcio,  gli
          allenatori di calcio e gli sportivi  professionisti, di cui
          rispettivamente    alla  legge 14 giugno 1973,  n. 366,  ed
          alla  legge 23 marzo  1981, n.  91, restano fermi i  limiti
          di   eta' stabiliti dalle   disposizioni  vigenti    al  31
          dicembre 1992".
            -  Il secondo comma dell'art.  9 del D.P.R. n. 1420/1971,
          modificato dal  comma  7    del  presente  articolo,  cosi'
          recita:    "Nei  confronti  dei lavoratori dello spettacolo
          appartenenti  alle categorie indicate dal n.  1  al  n.  14
          dell'art.  3  del  D.Lgs.C.P.S.  16 luglio 1947, n. 708, il
          periodo  assicurativo  di     cui  alla  lettera   a)   del
          precedente  comma e' ridotto  ad anni  trenta ed  il numero
          dei contributi  giornalieri a 1800".
            - Il comma 3  dell'art.  8  del  decreto  legisaltivo  n.
          503/1992, e' il seguente: "3. Negli  altri casi, il periodo
          mancante   per acquisire i requisiti  per il  pensionamento
          di  cui  al comma  1 e'  determinato applicando al   numero
          degli  anni    mancanti secondo la   disciplina dei singoli
          ordinamenti i   coefficienti di   moltiplicazione di    cui
          alla tabella C allegata".
            -  Il    comma 16 dell'art.   11 della legge  24 dicembre
          1993,    n.  537  (Interventi    correttivi    di   finanza
          pubblica)    e    la  tabella    A   ivi modificata, sono i
          seguenti:
            "16. Con  effetto dal  1 gennaio 1994,  fermi restando  i
          requisiti  concessivi    prescritti       dalla     vigente
          normativa    in    materia   di pensionamento    anticipato
          rispetto   all'eta'   stabilita  per    la cessazione   dal
          servizio    ovvero   per   il     collocamento   a   riposo
          d'ufficio,  nei  confronti di  coloro  che   conseguono  il
          diritto    a  pensione   anticipata   con     un'anzianita'
          contributiva  inferiore  a trentacinque anni,   escluse  le
          cause    di  cessazione  dal    servizio  per  invalidita',
          l'importo del   relativo trattamento    pensionistico,  ivi
          compresa  l'indennita'  integrativa speciale, e' ridotto in
          proporzione agli  anni   mancanti  al   raggiungimento  del
          predetto  requisito contributivo, secondo le percentuali di
          cui alla allegata tabella A".
                     "Pensionamento                        anticipato
====================================================================
  Anni mancanti al raggiungimento     Percentuale di riduzione
  del requisito contributivo                per il calcolo
         di 35 anni                        della pensione  anticipata
____________________________________________________________________
               1                                       1
               2                                       3
               3                                       5
               4                                       7
               5                                       9
               6                                      11
               7                                      13
               8                                      15
               9                                      17
              10                                      20
              11                                      23
              12                                      26
              13                                      29
              14                                      32
              15                                      35"
            -  Gli  articoli    6  e 9 del D.P.R. n.  1420/1971, come
          modificati dal presente articolo sono i seguenti:
            "Art. 6. -  In deroga a quanto  previsto  dall'art.    34
          della legge 4 aprile  1952, n.  218,  e  nei confronti  dei
          soli  lavoratori    dello  spettacolo  appartenenti    alle
          categorie  indicate dal n.  1 al  n. 14 dell'art.    3  del
          D.Lgs.C.P.S.    16    luglio  1947,   n.   708, nel   testo
          modificato  dalla  legge  29  novembre 1952,  n.  2388,   i
          requisiti   contributivi   minimi      richiesti   per   il
          conseguimento  del diritto alle  pensioni  di  invalidita',
          di vecchiaia ed ai  superstiti, nonche' per la prosecuzione
          volontaria sono cosi' ridotti:
            1)   per   la pensione  d'invalidita':  devono  risultare
          versati,  o accreditati almeno 300 contributi giornalieri;
            2)  per  la  pensione  d'invalidita'   devono   risultare
          versati      o  accreditati     almeno    300    contributi
          giornalieri dei  quali  60  nel quinquennio  precedente  la
          data di presentazione della domanda;
            3)  per  la    pensione ai superstiti: devono   risultare
          soddisfatte le condizioni    contributive    indicate    al
          precedente  punto  1)  o  al precedente punto 2);
            4)  per  la  prosecuzione    volontaria: devono risultare
          effettivamente versati almeno   60  contributi  giornalieri
          nel   quinquennio precedente la data di presentazione della
          domanda.
            (I requisiti contributivi minimi di   cui  al  precedente
          comma devono riferirsi, per almeno due  terzi, ad effettive
          prestazioni lavorative svolte nel settore dello spettacolo)
          (Abrogato).
            I    lavoratori    dello   spettacolo appartenenti   alle
          categorie  dei tersicorei e  ballerini conseguono  altresi'
          il      diritto   alla   pensione   al   compimento     del
          quarantacinquesimo anno   di eta' per gli    uomini  e  del
          quarantesimo    anno  di   eta' per le  donne quando  siano
          trascorsi  almeno    venti  anni    dalla  data    iniziale
          dell'assicurazione  all'Ente nazionale   di   previdenza  e
          di    assistenza    per i   lavoratori   dello spettacolo e
          risultino versati o   accreditati in loro    favore  almeno
          2700    contributi    giornalieri  oppure  900   contributi
          giornalieri effettivi in    costanza  di    lavoro  di  cui
          almeno   200     nel  quinquennio  precedente  la  data  di
          presentazione della domanda di pensione.
            La  contribuzione  di  cui  al    comma  precedente  deve
          risultare versata per lavoro  svolto esclusivamente  con la
          qualifica di  tersicoreo o ballerino.
            Per    le pensioni   liquidate a   norma del  terzo comma
          del presente articolo, il Fondo   di cui all'art.  2  della
          legge  21 luglio 1965, n.  903, assume a  proprio carico la
          quota di pensione  sociale a partire dal mese successivo  a
          quello  in  cui  i    pensionati  raggiungono l'eta' per il
          godimento della pensione   di  vecchiaia  o  conseguono  il
          diritto alla pensione di invalidita'.
            Alle    pensioni   di    cui   al  comma  precedente   si
          applicano  le disposizioni previste   dall'art. 20    della
          legge    30  aprile    1969,  n.    153,    concernenti  la
          disciplina    del  cumulo    della    pensione  con      la
          retribuzione.
            I   lavoratori   dello  spettacolo     appartenenti  alle
          categorie indicate al primo comma, possono  essere  ammessi
          alla     contribuzione     volontaria    dell'assicurazione
          obbligatoria  per  l'invalidita',    la  vecchiaia   ed   i
          superstiti  gestita dall'Ente nazionale  di previdenza e di
          assistenza per   i   lavoratori   dello     spettacolo    a
          condizione  che  risultino effettivamente  versati in  loro
          favore,  qualunque   sia l'epoca  del versamento almeno 300
          contributi giornalieri".
            "Art.  9.  -   I   lavoratori dello   spettacolo    hanno
          diritto    alla  pensione  di  anzianita' privilegiata alle
          seguenti condizioni:
            a)  siano   trascorsi  trentacinque  anni  dalla     data
          di    inizio dell'assicurazione,   ivi compresi  i  periodi
          riconosciuti utili   in favore    degli    ex  combattenti,
          militari    o   categorie assimilate,  i periodi di  cui al
          quarto  comma dell'art.  49 della legge  30 aprile 1969, n.
          153, nonche' quelli di  cui all'articolo unico  del  D.P.R.
          15 dicembre 1970, n. 1288;
            b) possano far valere  almeno 6300 contributi giornalieri
          effettivi  in  costanza di   lavoro, volontari e figurativi
          accreditati in favore degli ex  combattenti,    militari  e
          categorie  assimilate,    e  periodi di cui al quarto comma
          dell'art. 49  della legge 30 aprile 1969, n.  153,  nonche'
          quelli  di  cui  all'articolo  unico del D.P.R. 15 dicembre
          1970, n. 1288;
            c)   non   prestino attivita'   lavorativa    subordinata
          alla data  di presentazione della domanda di pensione.
            Nei     confronti  dei    lavoratori  dello    spettacolo
          appartenenti  alle categorie indicate dal n. 1 al    n.  14
          dell'art.  3  del  D.Lgs.C.P.S. 16 luglio 1947, n.  708, il
          periodo  assicurativo  di  cui     alla  lettera   a)   del
          precedente comma  e' ridotto  ad anni  trenta ed  il numero
          dei contributi giornalieri a 1800.
            Alle pensioni liquidate a norma  del presente articolo si
          applicano le disposizioni  di cui all'art.  22 della  legge
          30  aprile   1969, n.   153,   concernenti  il  divieto  di
          cumulo  della  pensione  con  la retribuzione".
            - L'art. 12 del decreto  legislativo  n.  503/1992  cosi'
          recita:
            "Art.  12.    -  1.  La tabella   di cui all'articolo 21,
          comma 6, della  legge  11  marzo  1988,  n.  67,  e'  cosi'
          modificata:
                                                    Quote di pensione
                                                      corrispondenti
                                                       per ogni anno
                                                       di  anzianita'
Quote di retribuzione eccedenti il limite                contributiva
(espresse in percentuale del limite stesso)             complessiva
                  --                                          -- Sino
al 33 per cento                                       1,60 Dal 33 per
cento al 66 per cento                           1,35 Dal 66 per cento
al 90 per cento                            1,10 Oltre il 90 per cento
0,90
            2.    Le  percentuali    di    riduzione  derivanti   dal
          raffronto tra  le aliquote di rendimento operanti  al    di
          sotto  del  limite  massimo  della  retribuzione      annua
          pensionabile  per   l'assicurazione   generale obbligatoria
          e quelle di cui alla tabella determinata al  comma  1  sono
          estese   alle    forme  di    previdenza  sostitutive    ed
          esclusive,  ai fini della   determinazione  della    misura
          delle  relative pensioni,  fermi restando i  limiti massimi
          di   retribuzione      pensionabile  previsti  dai  singoli
          ordinamenti, ivi   compresi quelli   di  cui    all'art.  8
          della  legge  31 ottobre  1988,  n.  480 e  le  percentuali
          di   abbattimento operanti oltre i  detti  limiti  se  piu'
          elevate,  fatta esclusione per i casi disciplinati ai sensi
          dell'art. 3 del D.L. 21 marzo 1988, n. 86, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.
            3.  In    fase di prima   applicazione, qualora non siano
          previsti  dai  singoli  ordinamenti    limiti  massimi   di
          retribuzione     pensionabile,  le  quote  di  retribuzione
          eccedenti il  limite  massimo  di  cui  al  comma  1  e  le
          corrispondenti  percentuali  di riduzione di cui al comma 2
          trovano,  a  decorrere  dal  1  gennaio  1993,  progressiva
          applicazione,  con  cadenza  quinquennale,  a partire dalle
          soglie  di retribuzione piu' elevate, e con  scaglionamento
          riferito   alla   meta'   delle  percentuali  di  riduzione
          predette.  In  ogni caso   le   percentuali   di  riduzione
          non  possono determinare aliquote  di rendimento  inferiori
          a quelle  stabilite al comma 1".
            -  I  commi  6,  7  e  11  dell'articolo 1 della legge n.
          335/1995, sono i seguenti:
            "6.  L'importo  della  pensione annua  nell'assicurazione
          generale   obbligatoria  e  nelle  forme  sostitutive    ed
          esclusive della stessa, e' determinato secondo  il  sistema
          contributivo  moltiplicando  il  montante  individuale  dei
          contributi per il coefficiente   di trasformazione  di  cui
          all'allegata       tabella       A   relativo      all'eta'
          dell'assicurato  al momento del  pensionamento. Per   tener
          conto      delle  frazioni     di  anno  rispetto  all'eta'
          dell'assicurato  al    momento  del     pensionamento,   il
          coefficiente  di  trasformazione  viene    adeguato  con un
          incremento  pari  al  prodotto  tra  un  dodicesimo   della
          differenza  tra il coefficiente di trasformazione dell'eta'
          immediatamente  superiore  e    il  coefficiente  dell'eta'
          inferiore a  quella dell'assicurato ed il  numero dei mesi.
          Ad  ogni  assicurato  e'  inviato,  con cadenza annuale, un
          estratto conto che indichi le contribuzioni effettuate,  la
          progressione   del   montante  contributivo  e  le  notizie
          relative alla posizione assicurativa.
            7.  Per  le  pensioni    liquidate   esclusivamente   con
          il    sistema  contributivo,  nei  casi  di  maturazione di
          anzianita' contributive pari o superiori   a 40  anni    si
          applica   il  coefficiente     di  trasformazione  relativo
          all'eta'  di  57  anni,  in  presenza  di  eta'  anagrafica
          inferiore.   Ai   fini   del    computo   delle    predette
          anzianita'    non  concorrono  le  anzianita' derivanti dal
          riscatto  di  periodi  di  studio  e    dalla  prosecuzione
          volontaria      dei   versamenti     contributivi  e     la
          contribuzione  accreditata   per i   periodi   di    lavoro
          precedenti  il raggiungimento del diciottesimo anno di eta'
          e' moltiplicata per 1,5.
            8-10 (Omissis).
            11.    Sulla  base   delle   rilevazioni   demografiche e
          dell'andamento effettivo del tasso  di variazione  del  PIL
          di    lungo  periodo  rispetto alle dinamiche   dei redditi
          soggetti   a      contribuzione   previdenziale,   rilevati
          dall'ISTAT,  il  Ministro  del lavoro  e  della  previdenza
          sociale,  sentito    il Nucleo   di valutazione  di cui  al
          comma  44, di concerto  con   il  Ministro    del   tesoro,
          sentite      le    competenti Commissioni parlamentari e le
          organizzazioni sindacali dei datori  di  lavoro    e    dei
          lavoratori    maggiormente    rappresentative   sul   piano
          nazionale,   ridetermina,     ogni   dieci      anni,    il
          coefficiente  di trasformazione previsto al comma 6".
            -    I   commi 8   e   9   dell'art. 1   della  legge  n.
          335/1995,  cosi' recitano:
            "8.  Ai    fini  della  determinazione   del     montante
          contributivo  individuale  si  applica alla base imponibile
          l'aliquota di computo nei  casi    che    danno  luogo    a
          versamenti,   ad   accrediti o  ad  obblighi contributivi e
          la contribuzione cosi'   ottenuta  si  rivaluta    su  base
          composta    al    31    dicembre   di ciascun   anno,   con
          esclusione  della contribuzione dello stesso anno, al tasso
          di capitalizzazione.
            9.    Il tasso  annuo di  capitalizzazione e'  dato dalla
          variazione media  quinquennale   del   prodotto     interno
          lordo     (PIL)     nominale,  appositamente      calcolata
          dall'Istituto   nazionale  di    statistica (ISTAT),    con
          riferimento    al   quinquennio   precedente    l'anno   da
          rivalutare. In   occasione di eventuali  revisioni    della
          serie  storica  del  PIL    operate dall'ISTAT i   tassi di
          variazione da   considerare ai soli fini  del  calcolo  del
          montante  contributivo  sono  quelli  relativi alla   serie
          preesistente  anche  per  l'anno in  cui  si verifica    la
          revisione   e    quelli  relativi  alla   nuova  serie  per
          gli  anni successivi".
            -  Per  il testo  del  comma  12  dell'articolo  1  della
          legge  n.  335/1995, si veda in nota all'art. 3.
            -  I  commi    20,  21 e 22   dell'art. 1 della legge  n.
          335/1995, cosi' recitano:
            "20.  Il  diritto  alla  pensione    di  cui   al   comma
          19,    previa  risoluzione  del    rapporto di   lavoro, si
          consegue al   compimento  del  cinquantasettesimo  anno  di
          eta',  a condizione che risultino versati e accreditati  in
          favore   dell'assicurato     almeno   cinque     anni    di
          contribuzione  effettiva  e  che  l'importo  della pensione
          risulti essere non   inferiore a    1,2    volte  l'importo
          dell'assegno    sociale di  cui all'articolo  3, commi  6 e
          7. Si  prescinde dal   predetto requisito  anagrafico    al
          raggiungimento      della   anzianita'   contributiva   non
          inferiore  a 40  anni,  determinata  ai sensi   del   comma
          7,    secondo  periodo,  nonche' dal predetto   importo dal
          sessantacinquesimo anno di eta'. Qualora non sussistano   i
          requisiti  assicurativi  e contributivi per la  pensione ai
          superstiti  in caso di morte  dell'assicurato, ai  medesimi
          superstiti,   che   non   abbiano  diritto  a  rendite  per
          infortunio sul   lavoro   o malattia    professionale    in
          conseguenza  del    predetto evento e che  si trovino nelle
          condizioni reddituali   di cui  all'art.    3,  comma    6,
          compete    una indennita'   una tantum,  pari all'ammontare
          dell'assegno  di    cui  al  citato  art.    3,  comma   6,
          moltiplicato    per  il  numero    delle    annualita'   di
          contribuzione  accreditata  a  favore dell'assicurato,   da
          ripartire   fra   gli stessi  in  base ai  criteri operanti
          per  la  pensione  ai  superstiti.  Per  periodi  inferiori
          all'anno,   la  predetta    indennita'  e'    calcolata  in
          proporzione  alle  settimane coperte   da contribuzione. Il
          Ministro del lavoro   e della previdenza   sociale,      di
          concerto   con   il   ministro  del  tesoro, determina, con
          decreto, le modalita' e  i  termini  per  il  conseguimento
          dell'indennita'.
            21.  Per   i pensionati di eta'  inferiore ai 63 anni  la
          pensione di vecchiaia di cui al comma 19  non e' cumulabile
          con redditi da lavoro dipendente nella loro interezza e con
          quelli da lavoro autonomo nella misura del 50 per cento per
          la parte eccedente il trattamento minimo dell'assicurazione
          generale  obbligatoria e fino a  concorrenza con i  redditi
          stessi.
            22.    Per i   pensionati  di eta'  pari  o superiore  ai
          63 anni  la pensione  di vecchiaia  di   cui al   comma  19
          non    e' cumulabile  con redditi  da lavoro  dipendente ed
          autonomo nella   misura del   50 per  cento  per  la  parte
          eccedente il trattamento minimo dell'assicurazione generale
          obbligatoria e fino a concorrenza dei redditi stessi".