Art. 4 (Modalita' di calcolo e requisiti d'accesso delle prestazioni pensionistiche) 1. A partire dal 1 gennaio 1997 per i lavoratori dello spettacolo di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, gia' iscritti alla data del 31 dicembre 1995, l'eta' pensionabile e' gradualmente elevata in ragione di un anno anagrafico ogni 18 mesi fino al raggiungimento dell'eta' prevista dall'assicurazione generale obbligatoria, salvo quanto disposto dal comma 2. 2. Il diritto alla pensione di vecchiaia e' subordinato al compimento dell'eta' indicata nell'allegata tabella C per i lavoratori gia' iscritti alla data del 31 dicembre 1995 ed appartenenti alle seguenti categorie: a) attori di prosa, operetta, rivista, varieta' ed attrazioni, presentatori e disc-jockey; b) attori generici cinematografici, attori di doppiaggio cinematografico; c) direttori d'orchestra e sostituti; d) figuranti e indossatori. 3. Per i lavoratori dello spettacolo gia' iscritti alla data del 31 dicembre 1995, appartenenti alle categorie degli artisti lirici, professori d'orchestra, orchestrali, coristi, concertisti, cantanti di musica leggera, continuano a trovare applicazione i limiti di eta' stabiliti dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. 4. A decorrere dal 1 gennaio 1998 per i lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie dei tersicorei e ballerini gia' iscritti alla data del 31 dicembre 1995 l'eta' pensionabile e' gradualmente elevata in ragione di un anno anagrafico ogni 30 mesi fino a raggiungere l'eta' di 52 anni per gli uomini e 47 anni per le donne. 5. Ai fini dell'accesso al diritto alle prestazioni, i lavoratori di cui al comma 4 conseguono il diritto alla pensione quando siano trascorsi almeno venti anni dalla data iniziale dell'assicurazione al Fondo e risultino versati in loro favare un numero di contributi giornalieri effettivi in costanza di lavoro o accreditati ai sensi dell'articolo 1, comma 15, esclusivamente con la qualifica di tersicoreo o ballerino, secondo l'allegata tabella D. 6. Per le pensioni con decorrenza 1 gennaio 1997 per i lavoratori di cui all'articolo 9, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, fermi restando i requisiti per il pensionamento di anzianita' previsti dall'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, l'importo del relativo trattamento pensionistico e' ridotto in proporzione agli anni mancanti al raggiungimento del requisito di 35 anni di anzianita' contributiva, secondo le percentuali indicate nella tabella A di cui all'articolo 11, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. 7. Ai fini dell'accesso al diritto alle prestazioni, i requisiti contributivi da far valere ai fini degli articoli 6 e 9 del decreto. del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, e successive modificazioni e integrazioni, devono riferirsi esclusivamente ad effettive prestazioni lavorative svolte nel settore dello spettacolo. L'articolo 6, secondo comma, e le parole: "di cui almeno due terzi riferiti ad effettive prestazioni lavorative svolte nel settore dello spettacolo" dell'articolo 9, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, sono abrogati. 8. Ai fini del calcolo dei trattamenti pensionistici aventi decorrenza successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, per la quota di pensione relativa alle anzianita' maturate successivamente al 31 dicembre 1992, 1'aliquota di rendimento annuo del 2 per cento e' applicata sino alla quota di retribuzione giornaliera pensionabile corrispondente al limite massimo della retribuzione annua pensionabile in vigore tempo per tempo nell'assicurazione generale obbligatoria diviso per 312. Le quote di retribuzione giornaliera pensionabile eccedenti il suddetto limite sono computate secondo le aliquote di rendimento previste dall'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. 9. Per i lavoratori di cui all'articolo 3, comma 7, l'importo della pensione annua e' determinato sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, commi 6, 7 e 11, della legge 8 agosto 1995, n. 335. 10. L'aliquota di computo per il calcolo delle prestazioni di cui al comma 9 e' fissata al 33 per cento. La contribuzione cosi' ottenuta e' rivalutata in base ai criteri di cui all'articolo 1, commi 8 e 9, della citata legge n. 335 del 1995. 11. I criteri di calcolo di cui ai commi 9 e 10 trovano altresi' applicazione nel caso di liquidazione della quota di pensione di cui all'articolo 1, comma 12, lettera b), della citata legge n. 335 del 1995. 12. Ai lavoratori di cui all'articolo 3, comma 7, si applica l'articolo 1, commi 20, 21 e 22, della citata legge n. 335 del 1995. 13. Per i lavoratori appartenenti alle categorie dei tersicorei e ballerini iscritti successivamente alla data del 31 dicembre 1995, stante la specificita' dell'attivita' lavorativa svolta, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' consentito aggiungere alla propria eta' anagrafica, ai fini del conseguimento dell'eta' pensionabile prevista dall'articolo 1, comma 20, della citata legge n. 335 del 1995, e per l'applicazione dei coefficienti di trasformazione di cui all'articolo 1, comma 6, della citata legge n. 335 del 1995, un anno ogni quattro di lavoro effettivamente svolto nelle suddette qualifiche, fino ad un massimo di cinque anni. 14. I lavoratori di cui al comma 13 e i rispettivi datori di lavoro, in funzione dell'anticipo dell'eta' pensionabile, sono tenuti al versamento al Fondo, di un'aliquota contributiva aggiuntiva di finanziamento pari, rispettivamente, all'1 per cento e al 2 per cento.
Note all'art. 4: - Il comma 2 dell'art. 5 del decreto legislativo n. 503/1992, cosi' recita: "2. Per gli appartenenti alle Forze armate, per i lavoratori iscritti al Fondo di previdenza per il personale di volo, dipendente da aziende di navigazione aerea di cui alla legge 31 ottobre 1988, n. 480, per i lavoratori di cui all'art. 5, legge 7 agosto 1990, n. 248, per il personale viaggiante iscritto al Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, di cui alla legge 28 luglio 1961, n. 830, e al Fondo pensioni di cui all'art. 209, D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, per i lavoratori marittimi relativamente ai casi di cui all'art. 31, legge 26 luglio 1984, n. 413, per i lavoratori iscritti all'ENPALS appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 dell'art. 3, D.Lgs.C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, nonche' per i giocatori di calcio, gli allenatori di calcio e gli sportivi professionisti, di cui rispettivamente alla legge 14 giugno 1973, n. 366, ed alla legge 23 marzo 1981, n. 91, restano fermi i limiti di eta' stabiliti dalle disposizioni vigenti al 31 dicembre 1992". - Il secondo comma dell'art. 9 del D.P.R. n. 1420/1971, modificato dal comma 7 del presente articolo, cosi' recita: "Nei confronti dei lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 dell'art. 3 del D.Lgs.C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708, il periodo assicurativo di cui alla lettera a) del precedente comma e' ridotto ad anni trenta ed il numero dei contributi giornalieri a 1800". - Il comma 3 dell'art. 8 del decreto legisaltivo n. 503/1992, e' il seguente: "3. Negli altri casi, il periodo mancante per acquisire i requisiti per il pensionamento di cui al comma 1 e' determinato applicando al numero degli anni mancanti secondo la disciplina dei singoli ordinamenti i coefficienti di moltiplicazione di cui alla tabella C allegata". - Il comma 16 dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica) e la tabella A ivi modificata, sono i seguenti: "16. Con effetto dal 1 gennaio 1994, fermi restando i requisiti concessivi prescritti dalla vigente normativa in materia di pensionamento anticipato rispetto all'eta' stabilita per la cessazione dal servizio ovvero per il collocamento a riposo d'ufficio, nei confronti di coloro che conseguono il diritto a pensione anticipata con un'anzianita' contributiva inferiore a trentacinque anni, escluse le cause di cessazione dal servizio per invalidita', l'importo del relativo trattamento pensionistico, ivi compresa l'indennita' integrativa speciale, e' ridotto in proporzione agli anni mancanti al raggiungimento del predetto requisito contributivo, secondo le percentuali di cui alla allegata tabella A". "Pensionamento anticipato ==================================================================== Anni mancanti al raggiungimento Percentuale di riduzione del requisito contributivo per il calcolo di 35 anni della pensione anticipata ____________________________________________________________________ 1 1 2 3 3 5 4 7 5 9 6 11 7 13 8 15 9 17 10 20 11 23 12 26 13 29 14 32 15 35" - Gli articoli 6 e 9 del D.P.R. n. 1420/1971, come modificati dal presente articolo sono i seguenti: "Art. 6. - In deroga a quanto previsto dall'art. 34 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e nei confronti dei soli lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 dell'art. 3 del D.Lgs.C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708, nel testo modificato dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, i requisiti contributivi minimi richiesti per il conseguimento del diritto alle pensioni di invalidita', di vecchiaia ed ai superstiti, nonche' per la prosecuzione volontaria sono cosi' ridotti: 1) per la pensione d'invalidita': devono risultare versati, o accreditati almeno 300 contributi giornalieri; 2) per la pensione d'invalidita' devono risultare versati o accreditati almeno 300 contributi giornalieri dei quali 60 nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda; 3) per la pensione ai superstiti: devono risultare soddisfatte le condizioni contributive indicate al precedente punto 1) o al precedente punto 2); 4) per la prosecuzione volontaria: devono risultare effettivamente versati almeno 60 contributi giornalieri nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda. (I requisiti contributivi minimi di cui al precedente comma devono riferirsi, per almeno due terzi, ad effettive prestazioni lavorative svolte nel settore dello spettacolo) (Abrogato). I lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie dei tersicorei e ballerini conseguono altresi' il diritto alla pensione al compimento del quarantacinquesimo anno di eta' per gli uomini e del quarantesimo anno di eta' per le donne quando siano trascorsi almeno venti anni dalla data iniziale dell'assicurazione all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e risultino versati o accreditati in loro favore almeno 2700 contributi giornalieri oppure 900 contributi giornalieri effettivi in costanza di lavoro di cui almeno 200 nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda di pensione. La contribuzione di cui al comma precedente deve risultare versata per lavoro svolto esclusivamente con la qualifica di tersicoreo o ballerino. Per le pensioni liquidate a norma del terzo comma del presente articolo, il Fondo di cui all'art. 2 della legge 21 luglio 1965, n. 903, assume a proprio carico la quota di pensione sociale a partire dal mese successivo a quello in cui i pensionati raggiungono l'eta' per il godimento della pensione di vecchiaia o conseguono il diritto alla pensione di invalidita'. Alle pensioni di cui al comma precedente si applicano le disposizioni previste dall'art. 20 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernenti la disciplina del cumulo della pensione con la retribuzione. I lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate al primo comma, possono essere ammessi alla contribuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo a condizione che risultino effettivamente versati in loro favore, qualunque sia l'epoca del versamento almeno 300 contributi giornalieri". "Art. 9. - I lavoratori dello spettacolo hanno diritto alla pensione di anzianita' privilegiata alle seguenti condizioni: a) siano trascorsi trentacinque anni dalla data di inizio dell'assicurazione, ivi compresi i periodi riconosciuti utili in favore degli ex combattenti, militari o categorie assimilate, i periodi di cui al quarto comma dell'art. 49 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nonche' quelli di cui all'articolo unico del D.P.R. 15 dicembre 1970, n. 1288; b) possano far valere almeno 6300 contributi giornalieri effettivi in costanza di lavoro, volontari e figurativi accreditati in favore degli ex combattenti, militari e categorie assimilate, e periodi di cui al quarto comma dell'art. 49 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nonche' quelli di cui all'articolo unico del D.P.R. 15 dicembre 1970, n. 1288; c) non prestino attivita' lavorativa subordinata alla data di presentazione della domanda di pensione. Nei confronti dei lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 dell'art. 3 del D.Lgs.C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708, il periodo assicurativo di cui alla lettera a) del precedente comma e' ridotto ad anni trenta ed il numero dei contributi giornalieri a 1800. Alle pensioni liquidate a norma del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernenti il divieto di cumulo della pensione con la retribuzione". - L'art. 12 del decreto legislativo n. 503/1992 cosi' recita: "Art. 12. - 1. La tabella di cui all'articolo 21, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e' cosi' modificata: Quote di pensione corrispondenti per ogni anno di anzianita' Quote di retribuzione eccedenti il limite contributiva (espresse in percentuale del limite stesso) complessiva -- -- Sino al 33 per cento 1,60 Dal 33 per cento al 66 per cento 1,35 Dal 66 per cento al 90 per cento 1,10 Oltre il 90 per cento 0,90 2. Le percentuali di riduzione derivanti dal raffronto tra le aliquote di rendimento operanti al di sotto del limite massimo della retribuzione annua pensionabile per l'assicurazione generale obbligatoria e quelle di cui alla tabella determinata al comma 1 sono estese alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive, ai fini della determinazione della misura delle relative pensioni, fermi restando i limiti massimi di retribuzione pensionabile previsti dai singoli ordinamenti, ivi compresi quelli di cui all'art. 8 della legge 31 ottobre 1988, n. 480 e le percentuali di abbattimento operanti oltre i detti limiti se piu' elevate, fatta esclusione per i casi disciplinati ai sensi dell'art. 3 del D.L. 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160. 3. In fase di prima applicazione, qualora non siano previsti dai singoli ordinamenti limiti massimi di retribuzione pensionabile, le quote di retribuzione eccedenti il limite massimo di cui al comma 1 e le corrispondenti percentuali di riduzione di cui al comma 2 trovano, a decorrere dal 1 gennaio 1993, progressiva applicazione, con cadenza quinquennale, a partire dalle soglie di retribuzione piu' elevate, e con scaglionamento riferito alla meta' delle percentuali di riduzione predette. In ogni caso le percentuali di riduzione non possono determinare aliquote di rendimento inferiori a quelle stabilite al comma 1". - I commi 6, 7 e 11 dell'articolo 1 della legge n. 335/1995, sono i seguenti: "6. L'importo della pensione annua nell'assicurazione generale obbligatoria e nelle forme sostitutive ed esclusive della stessa, e' determinato secondo il sistema contributivo moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione di cui all'allegata tabella A relativo all'eta' dell'assicurato al momento del pensionamento. Per tener conto delle frazioni di anno rispetto all'eta' dell'assicurato al momento del pensionamento, il coefficiente di trasformazione viene adeguato con un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'eta' immediatamente superiore e il coefficiente dell'eta' inferiore a quella dell'assicurato ed il numero dei mesi. Ad ogni assicurato e' inviato, con cadenza annuale, un estratto conto che indichi le contribuzioni effettuate, la progressione del montante contributivo e le notizie relative alla posizione assicurativa. 7. Per le pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo, nei casi di maturazione di anzianita' contributive pari o superiori a 40 anni si applica il coefficiente di trasformazione relativo all'eta' di 57 anni, in presenza di eta' anagrafica inferiore. Ai fini del computo delle predette anzianita' non concorrono le anzianita' derivanti dal riscatto di periodi di studio e dalla prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi e la contribuzione accreditata per i periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del diciottesimo anno di eta' e' moltiplicata per 1,5. 8-10 (Omissis). 11. Sulla base delle rilevazioni demografiche e dell'andamento effettivo del tasso di variazione del PIL di lungo periodo rispetto alle dinamiche dei redditi soggetti a contribuzione previdenziale, rilevati dall'ISTAT, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Nucleo di valutazione di cui al comma 44, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le competenti Commissioni parlamentari e le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, ridetermina, ogni dieci anni, il coefficiente di trasformazione previsto al comma 6". - I commi 8 e 9 dell'art. 1 della legge n. 335/1995, cosi' recitano: "8. Ai fini della determinazione del montante contributivo individuale si applica alla base imponibile l'aliquota di computo nei casi che danno luogo a versamenti, ad accrediti o ad obblighi contributivi e la contribuzione cosi' ottenuta si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso di capitalizzazione. 9. Il tasso annuo di capitalizzazione e' dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT i tassi di variazione da considerare ai soli fini del calcolo del montante contributivo sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi". - Per il testo del comma 12 dell'articolo 1 della legge n. 335/1995, si veda in nota all'art. 3. - I commi 20, 21 e 22 dell'art. 1 della legge n. 335/1995, cosi' recitano: "20. Il diritto alla pensione di cui al comma 19, previa risoluzione del rapporto di lavoro, si consegue al compimento del cinquantasettesimo anno di eta', a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell'assicurato almeno cinque anni di contribuzione effettiva e che l'importo della pensione risulti essere non inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7. Si prescinde dal predetto requisito anagrafico al raggiungimento della anzianita' contributiva non inferiore a 40 anni, determinata ai sensi del comma 7, secondo periodo, nonche' dal predetto importo dal sessantacinquesimo anno di eta'. Qualora non sussistano i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione ai superstiti in caso di morte dell'assicurato, ai medesimi superstiti, che non abbiano diritto a rendite per infortunio sul lavoro o malattia professionale in conseguenza del predetto evento e che si trovino nelle condizioni reddituali di cui all'art. 3, comma 6, compete una indennita' una tantum, pari all'ammontare dell'assegno di cui al citato art. 3, comma 6, moltiplicato per il numero delle annualita' di contribuzione accreditata a favore dell'assicurato, da ripartire fra gli stessi in base ai criteri operanti per la pensione ai superstiti. Per periodi inferiori all'anno, la predetta indennita' e' calcolata in proporzione alle settimane coperte da contribuzione. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il ministro del tesoro, determina, con decreto, le modalita' e i termini per il conseguimento dell'indennita'. 21. Per i pensionati di eta' inferiore ai 63 anni la pensione di vecchiaia di cui al comma 19 non e' cumulabile con redditi da lavoro dipendente nella loro interezza e con quelli da lavoro autonomo nella misura del 50 per cento per la parte eccedente il trattamento minimo dell'assicurazione generale obbligatoria e fino a concorrenza con i redditi stessi. 22. Per i pensionati di eta' pari o superiore ai 63 anni la pensione di vecchiaia di cui al comma 19 non e' cumulabile con redditi da lavoro dipendente ed autonomo nella misura del 50 per cento per la parte eccedente il trattamento minimo dell'assicurazione generale obbligatoria e fino a concorrenza dei redditi stessi".