Art. 5 (Pensioni di invalidita' specifica) 1. Gli iscritti al Fondo appartenenti alle categorie indicate all'articolo 4, commi 2, 3 e 4, anche se iscritti successivamente alla data del 31 dicembre 1995, hanno diritto alla pensione di invalidita' specifica alle seguenti condizioni: a) abbiano raggiunto il trentesimo anno di eta'; b) abbiano perduto la capacita' di lavoro specifica nell'esercizio dell'attivita' professionale abituale o prevalente per infermita', difetto fisico o mentale, in modo totale e permanente; c) siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di inizio dell'assicurazione; d) possano far valere almeno 600 contributi giornalieri versati o accreditati, dei quali almeno 120 nel triennio precedente la data di presentazione della domanda di pensione; e) i contributi di cui alla lettera d) devono risultare versati per lavoro svolto nella sola attivita' professionale abituale e prevalente per la quale e' richiesto il riconoscimento dell'invalidita' specifica. 2. Il primo, secondo e terzo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, sono abrogati.
Note all'art. 5: - L'art. 8 del D.P.R. n. 1420/1971, come modificato dal presente articolo con l'abrogazione del primo, secondo e terzo comma, risulta il seguente: "Art. 8. - L'ente ha diritto di sottoporre a visita medica gli assicurati richiedenti la pensione d'invalidita' specifica per l'accertamento del requisito previsto alla lettera b) del primo comma. Ha altresi' il diritto di sottoporre a visita medica di revisione i pensionati. In entrambi i casi il rifiuto a presentarsi alle visite mediche e' motivo sufficiente per denegare la pensione o per sospendere il pagamento delle rate di pensione. La pensione di invalidita' specifica decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda".