Art. 7
                    (Norme transitorie e finali)

  1.  Per  quanto  non  disciplinato  dalla normativa del Fondo, come
modificata dal presente decreto, trovano applicazione le disposizioni
in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria.
  2.  Le norme del presente decreto non si applicano ai calciatori ed
agli  allenatori  di calcio di cui alla legge 14 giugno 1973, n. 366,
nonche' agli sportivi professionisti di cui alla legge 23 marzo 1981,
n. 91.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
  Dato a Roma, addi' 30 aprile 1997
                              SCALFARO
                PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
                TREU, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
                CIAMPI, Ministro del tesoro e del bilancio e
                        della programmazione economica
Visto, il Guardasigilli: FLICK
 
           Note all'art. 7:
            -    Il  testo   della   legge 14   giugno 1973,  n.  366
          (Estensione   ai calciatori   ed    agli   allenatori    di
          calcio   della  previdenza  ed assistenza gestite dall'Ente
          nazionale  di previdenza e di assistenza per  i  lavoratori
          dello    spettacolo)    e'    pubblicato  nella    Gazzetta
          Ufficiale 9 luglio 1973, n. 173.
            - Il testo  della legge 23 marzo  1981, n. 91 (Norme   in
          materia    di   rapporti   tra   societa'   e      sportivi
          professionisti) e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  27
          marzo 1981, n. 68.