Art. 7 (Norme transitorie e finali) 1. Per quanto non disciplinato dalla normativa del Fondo, come modificata dal presente decreto, trovano applicazione le disposizioni in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria. 2. Le norme del presente decreto non si applicano ai calciatori ed agli allenatori di calcio di cui alla legge 14 giugno 1973, n. 366, nonche' agli sportivi professionisti di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 30 aprile 1997 SCALFARO PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri TREU, Ministro del lavoro e della previdenza sociale CIAMPI, Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica Visto, il Guardasigilli: FLICK
Note all'art. 7: - Il testo della legge 14 giugno 1973, n. 366 (Estensione ai calciatori ed agli allenatori di calcio della previdenza ed assistenza gestite dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 luglio 1973, n. 173. - Il testo della legge 23 marzo 1981, n. 91 (Norme in materia di rapporti tra societa' e sportivi professionisti) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 marzo 1981, n. 68.