Art. 10.
                        (Norme sanzionatorie)
    1.  Nei  confronti  dell'impresa  utilizzatrice  che ricorra alla
fornitura  di  prestatori  di  lavoro dipendente da parte di soggetti
diversi  da  quelli  di  cui  all'articolo  2,  ovvero  che  violi le
disposizioni  di  cui  all'articolo 1, commi 2, 3, 4 e 5, nonche' nei
confronti dei soggetti che forniscono prestatori di lavoro dipendente
senza  essere  iscritti  all'albo  di  cui  all'articolo  2, comma 1,
continua a trovare applicazione la legge 23 ottobre 1960 n. 1169.
    2.   Il   lavoratore   che  presti  la  sua  attivita'  a  favore
dell'impresa  utilizzatrice  si considera assunto da quest'ultima con
contratto  di  lavoro  a tempo indeterminato, nel caso di mancanza di
forma  scritta  del  contratto  di fornitura di prestazioni di lavoro
temporaneo  ai sensi dell'articolo 1, comma 5. In caso di mancanza di
forma  scritta  del contratto per prestazioni di lavoro temporaneo di
cui  all'articolo  3, ovvero degli elementi di cui al citato articolo
3,  comma  3,  lettera  g),  il  contratto  per prestazioni di lavoro
temporaneo  si  trasforma  in  contratto  a  tempo indeterminato alle
dipendenze dell'impresa fornitrice.
    3.  Se  la  prestazione  di  lavoro  temporaneo  continua dopo la
scadenza   del   termine   inizialmente   fissato  o  successivamente
prorogato,  il  lavoratore ha diritto ad una maggiorazione pari al 20
per   cento   della  retribuzione  giornaliera  per  ogni  giorno  di
continuazione  del  rapporto  e  fino al decimo giorno successivo. La
predetta  maggiorazione  e'  a  carico  dell'impresa fornitrice se la
prosecuzione  del  lavoro  sia  stata  con  essa  concordata.  Se  la
prestazione  continua  oltre  il  predetto  termine, il lavoratore si
considera  assunto  a  tempo indeterminato dall'impresa utilizzatrice
dalla scadenza del termine stesso.
    4.  Chi  esiga  o  comunque  percepisca  compensi  da  parte  del
lavoratore  per avviarlo a prestazioni di lavoro temporaneo e' punito
con  la  pena  alternativa  dell'arresto  non  superiore ad un anno e
dell'ammenda  da  lire  5.000.000 a lire 12.000.000. In aggiunta alla
sanzione  penale  e'  disposta  la  cancellazione  dall'albo  di  cui
all'articolo 2, comma 1
    5. La vigilanza sull'applicazione degli obblighi prescritti dalle
norme  richiamate  nel presente articolo e' affidata al Ministero del
lavoro  e  della  previdenza  sociale,  che  la esercita attraverso i
propri organi periferici.
 
          Nota all'art. 10, comma 1:
            -   La  legge  23  ottobre  1960,  n.  1369  (Divieto  di
          intermediazione  ed  interposizione  nelle  prestazioni  di
          lavoro  e  nuova  disciplina  dell'impiego  di mano d'opera
          negli appalti di opere e di servizi)  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 25 novembre 1960, n. 289.