Art. 11
                         Disposizioni varie

  1.  Quando  il  contratto  di  fornitura  di  prestazioni di lavoro
temporaneo  riguardi  prestatori con qualifica dirigenziale non trova
applicazione la disposizione di cui all'articolo 1, comma 2.
  2.   Le  disposizioni  della  presente  legge  che  si  riferiscono
all'impresa  utilizzatrice  sono  applicabili  anche  a  soggetti non
imprenditori.  Nei  confronti  delle  pubbliche  amministrazioni  non
trovano   comunque   applicazione   le   previsioni   relative   alla
trasformazione  del  rapporto a tempo indeterminato nei casi previsti
dalla presente legge.
  3. Le autorizzazioni di cui all'articolo 2, comma 1, possono essere
rilasciate   anche   a   societa',   direttamente   o  indirettamente
controllate   dallo  Stato,  aventi  finalita'  di  incentivazione  e
promozione dell'occupazione.
  4.  Qualora,  entro  quattro  mesi  dalla data di entrata in vigore
della  presente legge, non sia intervenuta, ai sensi dell'articolo 1,
comma  2,  lettera  a),  la  determinazione  da  parte  dei contratti
collettivi  nazionali  dei  casi  in  cui  puo'  essere  concluso  il
contratto di fornitura di lavoro temporaneo, il Ministro del lavoro e
della  previdenza  sociale  convoca  le  organizzazioni sindacali dei
datori  di  lavoro  e dei lavoratori maggiormente rappresentative, al
fine  di  promuovere  l'accordo.  In  caso  di  mancata  stipulazione
dell'accordo  entro  trenta  giorni  successivi alla convocazione, il
Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale individua in via
sperimentale, con proprio decreto, i predetti casi.
  5. Qualora, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente  legge,  non  sia  intervenuto un contratto collettivo per i
lavoratori   dipendenti   dalle   imprese   di  fornitura  di  lavoro
temporaneo,   stipulato   dalle  associazioni  rappresentative  delle
predette  imprese e dalle organizzazioni maggiormente rappresentative
dei  lavoratori,  il  Ministro  del lavoro e della previdenza sociale
convoca le parti al fine di promuovere un accordo tra le stesse.
  6.  Decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge,  il  Governo  procede  ad  una verifica, con le organizzazioni
sindacali   dei  datori  di  lavoro  e  dei  lavoratori  maggiormente
rappresentative sul piano nazionale, degli effetti delle disposizioni
dettate  dai  precedenti articoli in materia di prestazioni di lavoro
temporaneo e ne riferisce al Parlamento entro sei mesi.