Art. 12.
    (Disciplina sanzionatoria del contratto a tempo determinato)
1. Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1962,
n. 230, e' sostituito dal seguente:
    "Se  il  rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine
inizialmente fissato o successivamente prorogato, il datore di lavoro
e'  tenuto  a  corrispondere  al  lavoratore  una maggiorazione della
retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al 20
per  cento  fino  al  decimo  giorno  successivo, al 40 per cento per
ciascun  giorno ulteriore. Se il rapporto di lavoro continua oltre il
ventesimo  giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi
ovvero  oltre  il  trentesimo  negli  altri  casi,  il  contratto  si
considera  a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini.
Qualora  il  lavoratore venga riassunto a termine entro un periodo di
dieci  giorni  ovvero  venti  giorni  dalla  data  di  scadenza di un
contratto  di  durata,  rispettivamente, inferiore o superiore ai sei
mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato. Quando
si  tratti  di  due  assunzioni  successive a termine, il rapporto di
lavoro  si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione
del primo contratto".
 
          Nota all'art.12, comma 1:
            - L'art. 2 della legge 18 aprile 1962, n. 230 (Disciplina
          del contratto di lavoro a  tempo  determinato)  cosi'  come
          modificato   dal   presente  articolo,  risulta  essere  il
          seguente:
            "Art. 2 - Il termine del contratto  a  tempo  determinato
          puo'    essere,    con    il   consenso   del   lavoratore,
          eccezionalmente prorogato, non piu' di una volta e  per  un
          tempo  non  superiore  alla  durata del contratto iniziale,
          quando la proroga sia richiesta da esigenze contingibili ed
          imprevedibili  e  si  riferisca   alla   stessa   attivita'
          lavorativa  per  la quale il contratto e' stato stipulato a
          tempo determinato, ai sensi del secondo comma dell'articolo
          precedente.
            Se il rapporto di lavoro continua dopo  la  scadenza  del
          termine  iniziale  fissato  o successivamente prorogato, il
          datore di lavoro e' tenuto a  corrispondere  al  lavoratore
          una  maggiorazione  della  retribuzione  per ogni giorno di
          continuazione del rapporto pari al 20  per  cento  fino  al
          decimo  giorno  successivo,  al  40  per  cento per ciascun
          giorno ulteriore. Se il rapporto di lavoro  continua  oltre
          il   ventesimo  giorno  in  caso  di  contratto  di  durata
          inferiore a sei mesi ovvero oltre il trentesimo negli altri
          casi, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla
          scadenza dei predetti termini. Qualora il lavoratore  venga
          riassunto  a  termine  entro  un  periodo  di  dieci giorno
          ovverto venti giorni dalla  scadenza  di  un  contratto  di
          durata, rispettivamente, inferiore o superiore ai sei mesi,
          il  secondo  contratto  si considera a tempo indeterminato:
          Quando si tratti di due assunzioni successive a termine, il
          rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla
          data di stipulazione del primo contratto".