Art. 13.
              (Incentivi alla riduzione e rimodulazione
           degli orari di lavoro, lavoro a tempo parziale)
    1. L'orario normale di lavoro e' fissato in 40 ore settimanali. I
contratti  collettivi nazionali possono stabilire una durata minore e
riferire   l'orario  normale  alla  durata  media  delle  prestazioni
lavorative  in  un  periodo  non  superiore all'anno. In attesa della
nuova  normativa  in  materia di tempi di lavoro e comunque non oltre
sei  mesi  dalla  data  di entrata in vigore della presente legge, le
disposizioni  di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 5-bis del
regio  decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17
aprile  1925,  n.  473,  e  successive  modificazioni e integrazioni,
continuano  a  trovare applicazione solo in caso di superamento delle
48 ore settimanali di lavoro.
    2.  Allo  scopo di favorire il ricorso a forme di orario ridotto,
anche  attraverso  processi  concordati  di  riduzione dell'orario di
lavoro,  con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e della previdenza
sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della
programmazione economica, da emanare entro sessanta giorni dalla data
di  entrata  in  vigore  della presente legge, sentite le Commissioni
parlamentari   competenti,  sono  stabilite  misure  di  riduzione  o
rimodulazione  delle  aliquote  contributive in funzione dell'entita'
della  riduzione  e  rimodulazione  dell'orario di lavoro determinate
contrattualmente.  Tali  misure  verranno  attuate  secondo criteri e
modalita' stabiliti nel medesimo decreto, con particolare riferimento
alla  rimodulazione  delle aliquote contributive per fasce di orario,
rispettivamente,  fino  a  ventiquattro,  oltre ventiquattro e fino a
trentadue, oltre trentadue e fino a trentasei, oltre trentasei e fino
a  quaranta ore settimanali. Le medesime aliquote si applicano quando
l'orario  medio  settimanale sia compreso nelle fasce suddette, anche
con riferimento ai casi di lavoro a tempo parziale verticale. In sede
di  prima  applicazione, per i primi due anni successivi alla data di
entrata in vigore della presente legge, gli interventi sono destinati
prioritariamente  ai casi in cui il contratto di cui al primo periodo
preveda  assunzioni  a  tempo  indeterminato  di  nuovo  personale ad
incremento  dell'organico  o la trasformazione di contratti di lavoro
da  tempo  pieno a tempo parziale nell'ambito di processi di gestione
di esuberi di personale.
    3.  I  benefici concessi ai sensi del comma 2 sono cumulabili con
quelli previsti dall'articolo 7 del decreto- legge 16 maggio 1994, n.
299,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n.
451,  per  i quali si provvede ad incrementare le risorse preordinate
allo  scopo.  Al comma 1 del citato articolo 7 le parole: "fino al 31
dicembre 1995" sono soppresse.
    4.  Con  il  decreto  di  cui al comma 2 e' stabilita la maggiore
misura  della riduzione delle aliquote contributive prevista al comma
2, nei seguenti contratti a tempo parziale:
    a)  contratti  di lavoro a tempo parziale stipulati dalle imprese
situate nelle aree di cui all'obiettivo n. 1 del regolamento (CEE) n.
2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, e successive modificazioni,
ad incremento degli organici esistenti alla data di entrata in vigore
della  presente legge, con lavoratori inoccupati di eta' compresa tra
i diciotto e i venticinque anni e residenti nelle predette aree;
    b)  contratti di lavoro a tempo parziale in cui siano trasformati
i contratti di lavoro intercorrenti con lavoratori che conseguono nei
successivi   tre   anni   i   requisiti  di  accesso  al  trattamento
pensionistico,  a  condizione  che  il  datore  di lavoro assuma, con
contratti  di  lavoro  a tempo parziale e per un tempo lavorativo non
inferiore a quello ridotto ai lavoratori predetti, giovani inoccupati
o disoccupati di eta' inferiore a trentadue anni;
    c) contratti di lavoro a tempo parziale stipulati con lavoratrici
precedentemente  occupate  che  rientrano nel mercato del lavoro dopo
almeno due anni di inattivita';
    d)  contratti  di lavoro a tempo parziale stipulati per l'impiego
di  lavoratori  nei  settori  della  salvaguardia dell'ambiente e del
territorio,  del recupero e della riqualificazione degli spazi urbani
e dei beni culturali;
    e)  contratti di lavoro a tempo parziale stipulati da imprese che
abbiano   provveduto   ad   attuare  interventi  volti  al  risparmio
energetico  e  all'uso  di energie alternative ai sensi della legge 9
gennaio 1991, n. 10.
    5. Decorsi due anni dall'emanazione del decreto di cui al comma 2
il   Governo  procede  ad  una  valutazione,  con  le  organizzazioni
sindacali   dei  datori  di  lavoro  e  dei  lavoratori  maggiormente
rappresentative  sul  piano nazionale, degli effetti degli interventi
di   cui   al  presente  articolo  sui  comportamenti  delle  imprese
fruitrici, sui livelli occupazionali e sulla diffusione dei contratti
di  lavoro a tempo parziale, anche al fine di rideterminare l'impegno
finanziario   di   cui  al  presente  articolo,  e  ne  riferisce  al
Parlamento.
    6.  Le  misure  previste  nel  presente  articolo  possono essere
attuate  nei  limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito
del  Fondo  per  l'occupazione  di  cui  all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  19  luglio  1993,  n.  236,  come incrementato ai sensi
dell'articolo  29-quater  del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30,
nella  misura  di  lire  868  miliardi  per  l'anno 1997, di lire 494
miliardi  per  l'anno  1998  e di lire 739 miliardi annui a decorrere
dall'anno  1999,  nonche'  ai  sensi  dell'articolo 25 della presente
legge.  Per  il  primo anno successivo alla data di entrata in vigore
della presente legge, tale limite non potra' superare 400 miliardi di
lire.  Per i successivi anni il limite e' determinato con decreto del
Ministro  del  lavoro  e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro, nell'ambito delle risorse disponibili del Fondo,
ripartendone  la  destinazione  tra  gli  incentivi  alla riduzione e
rimodulazione degli orari di lavoro e gli incentivi per i contratti a
tempo parziale.
    7.  I  contratti  collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle
organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  e  dei  datori  di lavoro
maggiormente  rappresentative  sul  piano nazionale, provvederanno ad
estendere  al settore agricolo le disposizioni in materia di lavoro a
tempo parziale.
 
          Nota all'art. 13, comma 1:
            - I commi secondo  e  terzo  dell'art.  5-bis  del  regio
          decreto-legge   15   marzo   1923,   n.   692  (Limitazione
          dell'orario di lavoro per gli  operai  ed  impiegati  delle
          aziende  industriali  o  commerciali  di  qualunque natura)
          convertito  dalla  legge  17  aprile  1925,  n.  473, costi
          recitano:
            "L'esecuzione  del   lavoro   straordinario,   nei   casi
          consentiti  a  sensi  del  comma  precedente,  deve  essere
          comunicata  all'Ispettorato  del  lavoro   competente   per
          territorio entro 24 ore dall'inizio; nella comunicazione il
          datore  di lavoro deve indicare i motivi di ordine tecnico-
          produttivo  che  hanno  imposto  il   ricorso   al   lavoro
          straordinario  e  quelli che hanno impedito l'assunzione di
          altri lavoratori.
            L'ispettorato del lavoro puo' ordinae la cessazione o  la
          limitazione del lavoro straordinario quando ritenga che non
          sussistano  le condizioni richieste dal primo comma".  Nota
          all'art. 13, comma 3:
            -  L'art.  7  del  decreto-legge  16 maggio 1994, n. 299,
          convertito con modificazioni, dalla legge 19  luglio  1994,
          n. 451 (Disposizioni urgenti in materia di occupazione e di
          fiscalizzazione  degli oneri sociali) cosi' come modificato
          dal presente articolo, e' il seguente:
            "Art.  7  (Misure  sperimentali  di  flessibilita'  della
          durata  del  lavoro).  -  1.  In attesa di un intervento di
          ridefinizione organica delle misure di incentivazione di un
          diverso assetto degli orari di lavoro in funzione di difesa
          o di promozione dei livelli occupazionali, il Ministro  del
          lavoro  e  della previdenza sociale, al fine di promuovere,
          in via sperimentale, il ricorso al lavoro a tempo  parziale
          nonche'  a  forme  di  utilizzo  flessibile  dell'orario di
          lavoro,  puo'   concedere,   nei   limiti   delle   risorse
          preordinate   allo  scopo  nell'ambito  del  Fondo  di  cui
          all'articolo 11, comma 31, della legge 24 dicembre 1993, n.
          537, e in applicazione delle disposizioni  del  decreto  di
          cui al comma 3, i seguenti benefici:
             a)   una   riduzione.   a   beneficio   delle   imprese,
          dell'aliquota  contributiva  per  l'assicurazione  generale
          obbligatoria   per   l'invalidita',   la   vecchiaia  ed  i
          superstiti, relativamente ai contratti di  lavoro  a  tempo
          parziale  stipulati  ad incrememto degli organici esistenti
          alla data di entrata in vigore del presente decreto  ovvero
          sulla  base  di accordi collettivi di gestione di eccedenze
          di personale che contemplino la trasformazione di contratti
          di lavoro da tempo piene a tempo parziale;
             b)  una  riduzione,  a  beneficio  delle  imprese,   non
          inferiore allo 0,20 dell'aliquota contributiva prevista per
          il  trattamento di integrazione salariale dall'articolo 12,
          primo comma, n. 1), della legge 20 maggio 1975, n.  164,  e
          successive   modificazioni,  nonche'  una  integrazione  al
          trattamento retributivo dei lavoratori nelle imprese in cui
          vengano   stipulati   i   contratti   collettivi   di   cui
          all'articolo  2  del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  19  dicembre
          1984,   n.   863,   che   altresi'  determinano  la  durata
          dell'orario  settimanale   come   media   di   un   periodo
          plurisettimanale non inferiore a quattro mesi.
            2.  Il  beneficio  di  cui  al  comma 1, lettera a), puo'
          essere determinato in misura differenziata con  riferimento
          a differenti fasce di orario.
            3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
          sociale,  di  concerto  con il Ministro del tesoro, vengono
          stabiliti  misure,  termini,  modalita'  e  condizioni  dei
          benefici di cui al comma 1".  Note all'art. 13.
            -  L'obiettivo  n. 1 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del
          Consiglio del 20 luglio 1993, che modifica  il  regolamento
          (CEE)  n.  2052/88  relativo  alle  missioni  dei  zonali a
          finalita'   strutturali,   alla   loro   efficacia   e   al
          coordinamento  dei  loro interventi e di quelli della Banca
          europea  per  gli  investimenti  e  degli  altri  strumenti
          finanziari esistenti, e' il seguente:
            "Obiettivo   n.   1.   Le   regioni   interessate   dalla
          realizzazione dell'obiettivo n. 1 sono regioni dei  livello
          NUTS  II,  il  cui  PIL pro capite risulta, in base ai dati
          degli  ultimi  tre  anni,  inferiore  al  75%  della  media
          comunitaria.
            Rientrano  tra queste regioni anche l'Irlanda del Nord, i
          cinque nuovi Lander tedeschi, Berlino Est,  i  dipartimenti
          francesi d'Oltremare, le Azzorre, le Isole Canarie e Madera
          ed altre regioni il cui PIL pro capite si avvicina a quello
          delle regioni indicate al primo comma e che vanno inserite,
          per  motivi particolari, nell'elenco relativo all'obiettivo
          n. 1.
            Gli  Abruzzi  sono  ammissibili  agli  aiuti   a   titolo
          dell'obiettivo  n.  1  per  il periodo che va dal 1 gennaio
          1994 al 31 dicembre 1996.
            Eccezionalmente, visto il fenomeno unico di contiguita' e
          in funzione del loro PIL regionale a livello NUTS III,  gli
          arrondissements  Avesnes, Douai e Valenciennes e le zone di
          Argyll e Bute, d'Arran, di Cumbraes e di Western Moray sono
          aggiunti all'elenco delle regioni dell'obiettivo n. 1.
            2. L'elenco delle regioni interessate dalla realizzazione
          dell'obiettivo n. 1 e' contenuto nell'allegato I.
            3. L'elenco delle  regioni  e'  valido  per  sei  anni  a
          decorrere  dal 1 gennaio 1994. Prima della scadenza di tale
          periodo la Commissione riesamina l'elenco  in  tempo  utile
          affinche'   il   Consiglio,   deliberando   a   maggioranza
          qualificata  su  proposta  della   Commissione   e   previa
          consultazione  del  Parlamento  europeo,  adotti  un  nuovo
          elenco valido per il periodo successivo  alla  scadenza  di
          cui sopra.
            4.   Gli   Stati   membri   interessata  presentano  alla
          Commissione i loro piani di sviluppo regionale. Tali  piani
          contengono in particolare:
             la  descrizione  della  situazione  attuale  per  quanto
          concerne le disparita' e i ritardi di sviluppo, le  risorse
          finanziarie  mobilizzate  e  i  principali  risultati delle
          azioni  varate  nel  corso  del   precedente   periodo   di
          programmazione,   nel   contesto  degli  aiuti  strutturali
          comunitari  ricevuti   e   tenuto   conto   dei   risultati
          disponibili delle valutazioni;
             la  descrizione  di un'adeguata strategia per conseguire
          gli obiettivi di cui all'articolo 1, delle linee principali
          scelte  per  lo  sviluppo  regionale  e   degli   obiettivi
          specifici,  quantificati se la loro natura lo consente; una
          stima preliminare dell'impatto previsto, anche  in  materia
          di   occupazione,   delle  pertinenti  azioni  ai  fine  di
          assicurare che apportino i vantaggi socio economici a medio
          termine corrispondenti ai finanziamenti previsti;
             una  valutazione  della  situazione   ambientale   della
          regione   in   questione   e  la  valutazione  dell'impatto
          ambientale  della  strategia  e  delle  azioni  sopracitate
          secondo   i   principi   di  uno  sviluppo  sostenibile  in
          conformita'  delle   vigenti   disposizioni   del   diritto
          comunitario;  le  disposizioni  adottate  per  associare le
          autorita' competenti in materia ambientale designate  dallo
          Stato  membro  alla preparazione e alla realizzazione delle
          azioni previste dai piano nonche' per garantire il rispetto
          delle norme comunitarie in materia ambientale;
             una   tabella   finanziaria   indicativa   globale   che
          riepiloghi  le  risorse finanziarie nazionali e comunitarie
          previste corrispondenti a ciascuno  degli  assi  principali
          scelti  per  lo  sviluppo  regionale nell'ambito del piano,
          nonche' indicazioni sull'utilizzazione dei  contributi  dei
          Fondi,   della  BEI  e  degli  altri  strumenti  finanziari
          prevista nella realizzazione del piano.
            Gli Stati membri possono presentare un programma  globale
          di  sviluppo  regionale  per  tutte le loro regioni incluse
          nell'elenco di cui al  paragrafo  2  purche'  questo  piano
          comporti gli elementi di cui al primo comma.
            Gli  Stati  membri presentano per le regioni in questione
          anche i piani di cui all'articolo 10; i  dati  relativi  ai
          piani  possono  anche essere indicati nei piani di sviluppo
          regionale riguardanti le accentate regioni.
            5. La Commissione valuta i piani  proposti,  nonche'  gli
          altri elementi di cui al paragrafo 4 in funzione della loro
          coerenza  con  gli obiettivi del presente regolamento e con
          le disposizioni e le politiche menzionate agli articoli 6 e
          7. Essa definisce, sulla base di tutti i piani  di  cui  al
          paragrafo   4,   nell'ambito   della  partnership  prevista
          dall'art.   4, paragrafo 1, e  di  concerto  con  lo  Stato
          membro  interessato,  il quadro comunitario di sostegno per
          gli interventi strutturali comunitari, secondo le procedure
          previste all'art. 17.
            Il quadro comunitario di sostegno comprende segnatamente:
             gli   obiettivi   di   sviluppo,   con   la   rispettiva
          quantificazione  se la loro natura lo consente, i progressi
          da realizzare rispetto alla situazione attuale  durante  il
          periodo  di  cui  trattasi, le linee prioritarie scelte per
          l'intervento comunitario, le modalita' per  la  valutazione
          ex ante, il controllo e la valutazione ex post delle azioni
          prospettate;
             le forme d'intervento;
             il  piano  indicativo di finanziamento con l'indicazione
          dell'importo degli interventi e della loro provenienza;  la
          durata di tali interventi.
            Il   quadro   comunitario   di   sostegno  garantisce  il
          coordinamento   di   tutti   gli   interventi   strutturali
          comunitari previsti per la realizzazione dei vari obiettivi
          di   cui   all'articolo   1   all'interno  di  una  regione
          determinata.
            Il quadro comunitario di  sostegno  puo'  all'occorrenza,
          essere modificato e adattato, nell'ambito della partnership
          di  cui  all'art. 4, paragrafo 1, su iniziativa dello Stato
          membro o della Commissione di concerto con lo Stato membro,
          in  funzione  di  nuove  informazioni  pertinenti   e   dei
          risultati  registrati  durante l'attuazione delle azioni in
          questione, compresi  i  risultati  del  controllo  e  della
          valutazione ex post.
            A  richiesta  debitamente giustificata dello Stato membro
          interessato, la  Commissione  adotta  i  quadri  comunitari
          particolari  di  sostegno  per  uno  o piu' piani di cui al
          paragrafo 4.
            6. Le modalita' d'applicazione del presente articolo sono
          precisate  nelle  disposizioni  di  cui   all'articolo   3,
          paragrafi 4 e 5.
            7.  La  programmazione  si riferisce anche alle azioni di
          cui  all'obiettivo  n.  5a),  da  attuare   nelle   regioni
          interessate  operando una distinzione tra azioni in materia
          di strutture agricole e  azioni  in  materia  di  strutture
          della pesca".
            -  La legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione
          del Piano energetico nazionale, in materia di uso razionale
          dell'energia, di risparmio energetico e di  sviluppo  delle
          fonti  rinnovabili di energia) e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale  16 gennaio 1991, n. 13.  Note all'art. 13, comma
          6:
            - Il comma 7 dell'art.  1  del  decreto-legge  20  maggio
          1993,  n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 19
          luglio  1993,  n.  236  (interventi  urgenti   a   sostegno
          dell'occupazione)  cosi'  recita: "7.   Per le finalita' di
          cui al presente articolo e' istituito presso  il  Ministero
          del   lavoro  e  della  previdenza  sociale  il  Fondo  per
          l'occupazione,   alimentato   dalle    risorse    di    cui
          all'autorizzazione di spesa stabilita al comma 8, nel quale
          confluiscono  anche  i  contributi  comunitari  desinati al
          finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo,
          su richiesta del Ministero del lavoro  e  della  previdenza
          sociale.    A  tale  ultimo  fine  i contributi affluiscono
          all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati
          al predetto Fondo".
            - L'art. 29-quater del decreto-legge 31 dicembre 1996, n.
          669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
          1997, n. 30 (Disposizioni urgenti  in  materia  tributaria,
          finanziaria  e  contabile  a completamento della manovra di
          finanza pubblica per  l'anno  1997),  cosi'  recita:  "Art.
          29-quater. (Integrazione del Fondo occupazione).    -    Il
          Fondo   di  cui all'articolo 1, comma 7, del decreto- legge
          20 maggio 1993. n. 148, convertito, con modificazioni dalla
          legge 19 luglio 1993, n. 236, e' incrementato di  lire  868
          miliardi  per  l'anno 1997,   di   lire  494  miliardi  per
          l'anno  1998  e  di lire 739 miliardi a decorrere dall'anno
          1999. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
          riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
          triennale  1997-1999,  al  capitolo  6856  dello  stato  di
          previsione  del Ministero del tesoro per l'anno finanziario
          1997, all'uopo  parzialmente  utilizzando  l'accantonamento
          relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri".