Art. 14. (Occupazione nel settore della ricerca) 1. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, una quota, da determinarsi annualmente, delle somme disponibili, di competenza della medesima amministrazione e a valere sulle risorse finanziarie di cui ai provvedimenti: legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni; legge lo marzo 1986, n. 64, e successive modificazioni; legge 5 agosto 1988, n. 346; decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, e relativa legge di conversione 19 dicembre 1992, n. 488; decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, e relativa legge di conversione 22 novembre 1994, n. 644; decreto- legge 31 gennaio 1995, n. 26, e relativa legge di conversione 29 marzo 1995, n. 95; decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, e relativa legge di conversione 7 aprile 1995, n. 104; decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, e relativa legge di conversione 8 agosto 1996, n. 421; decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, e relativa legge di conversione 20 dicembre 1996, n. 641; puo' essere assegnata prioritariamente, per l'erogazione, a piccole e medie imprese, alle imprese artigiane e ai soggetti di cui agli articoli 17 e 27 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, di contributi finalizzati all'avviamento di titolari di diploma universitario, di laureati e di dottori di ricerca ad attivita' di ricerca, con la stipula di contratti a termine di lavoro subordinato, anche a tempo parziale, nell'ambito di progetti di ricerca di durata predeterminata. 2. In deroga alla normativa concernente il personale degli enti pubblici di ricerca e in attesa del riordino generale del settore, e' consentito agli enti medesimi, in via sperimentale, nell'ambito di attivita' per il trasferimento tecnologico, di assegnare in distacco temporaneo ricercatori, tecnologi e tecnici di ricerca di cui all'articolo 15 della legge 11 marzo 1988, n. 67, presso piccole e medie imprese, nonche' presso i soggetti di cui agli articoli 17 e 27 della legge 5 ottobre 1991, n. 317. 3. L'assegnazione di cui al comma 2 comporta il mantenimento del rapporto di lavoro con l'ente assegnante, con l'annesso trattamento economico e contributivo. E' disposta su richiesta dell'impresa o del soggetto di cui al comma 2, previo assenso dell'interessato e per un periodo non superiore a quattro anni, rinnovabile una sola volta, sulla base di intese tra le parti, che regolano le funzioni, nonche' le modalita' di inserimento dei lavoratori in distacco temporaneo presso l'impresa o il soggetto assegnatario. L'impresa o i soggetti di cui agli articoli 17 e 27 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, corrispondono un compenso, a titolo di incentivo e aggiuntivo al trattamento corrisposto dall'ente assegnante, ai ricercatori, tecnologi e tecnici di ricerca distaccati. 4. Con i decreti di cui al comma 1, a valere sulle medesime risorse di cui alla predetta disposizione, nonche', per l'anno 1998, a valere su quelle di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, possono essere altresi' concesse agli enti pubblici di ricerca, i quali procedano alle assegnazioni in distacco temporaneo di cui al comma 2, eventuali integrazioni dei contributi ordinari finalizzate alla copertura, nella misura determinata dai medesimi decreti, degli oneri derivanti dall'assunzione, in sostituzione del personale distaccato, di titolari di diploma universitario, di laureati o di dottori di ricerca con contratto a termine di lavoro subordinato anche a tempo parziale, di durata non superiore a quattro anni, rinnovabile una sola volta, per attivita' di ricerca. 5. I decreti di cui ai commi 1 e 4 determinano le procedure di presentazione e di selezione delle richieste di contributo e di integrazione, gli importi massimi del contributo e dell'integrazione per ogni soggetto beneficiario, anche in relazione alle aree territoriali interessate nel rispetto delle finalita' stabilite dal decreto- legge 22 ottobre 1992, n. 415, e relativa legge di conversione 19 dicembre 1992, n. 488, e alla possibilita' di cofinanziamento comunitario, la differenziazione del contributo e dell'integrazione in relazione al livello di qualificazione del personale da assumere, l'eventuale ulteriore disciplina del distacco temporaneo, nonche' apposite modalita' di monitoraggio e di verifica.
Note all'art. 14, comma 1: - La legge 17 febbraio 1982, n. 46 (Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 febbraio 1982, n. 57. - La legge 1 marzo 1996, n. 64 (Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 marzo 1986, n. 61. - La legge 5 agosto 1988, n. 346 (Modifiche alla legge 17 febbraio 1982, n. 46, e partecipazione a programmi internazionali e comunitari di ricerca applicata) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 agosto 1988, n. 190. - Il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415 (Modifiche della legge 1 marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 ottobre 1992, n. 249. La relativa legge di conversione 19 dicembre 1992, n. 488, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 dicembre 1992, n. 299. - Il decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547 (Interventi urgenti a sostegno dell'economia) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 settembre 1994, n. 244. La relativa legge di conversione 22 novembre 1994, n. 644, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 novembre 1994, n. 274. - Il decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26 (Disposizioni urgenti per la ripresa della attivita' imprenditoriali) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 1995, n. 25. La relativa legge di conversione 29 marzo 1995, n. 95, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1 aprile 1995, n. 77. - Il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32 (Disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attivita' gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale, nonche' per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 1995, n. 33. La relativa legge di conversione 7 aprile 1995, n. 104, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile 1995, n. 84. - Il decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321 (Disposizioni urgenti per le attivita' produttive) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 giugno 1996, n. 140. La relativa legge di conversione 8 agosto 1996, n. 421, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 1996, n. 190. - Il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548 (Interventi per le aree depresse e protette, per manifestazioni sportive internazionali, nonche' modifiche alla legge 25 febbraio 1992, n. 210) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 1996, n. 249. La relativa legge di conversione 20 dicembre 1996, n. 641, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 1996, n. 299. - Gli articoli 17 e 27 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 (Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese) cosi' recitano: "Art. 17 (Soggetti benificiari). - 1. I consorzi e le societa' consortili costituiti, anche in forma cooperativa, fra piccole imprese industriali, o fra tali imprese e piccole imprese commerciali e di servizi, costituite anche in forma cooperativa, aventi lo scopo di fornire servizi, anche nell'ambito del terziario avanzato, diretti a promuovere lo sviluppo, anche tecnologico, e la realizzazione della produzione, della commercializzazione e della gestione delle imprese consorziate, sono ammessi a godere dei benefici di cui agli articoli 20 e 24. 2. Possono fruire degli stessi benefici di cui al comma 1 i consorzi e le societa' consortili fra imprese artigiane di produzione di beni e servizi costituiti ai sensi dell'art. 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443, nonche' i consorzi e le societa' consortili costituiti dalle predette imprese e dalle imprese di cui al comma 1 del presente articolo. 3. Sono ammessi ai medesimi benefici di cui al comma 1 i consorzi e le societa' consortili, anche in forma cooperativa, ai quali alla data del 30 giugno 1990 partecipano piccole imprese industriali con non piu' di trecento dipendenti, fermo il limite del capitale investito indicato nell'art. 1, in misura non superiore a un sesto del numero complessivo delle imprese consorziate". "Art. 27 (Societa' consortili miste) - 1. Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente articolo le societa' consortili a capitale misto pubblico e privato aventi come scopo statutario la prestazione di servizi per l'innovazione tecnologica, gestionale e organizzativa alle piccole imprese industriali, commerciali, di servizi e alle imprese artigiane di produzione di beni e servizi. 2. Le societa' consortili di cui al comma 1 debbono essere costituite da imprese ed enti, in numero non inferiore a cinque, ed avere un capitale sociale non inferiore a lire 20 milioni. In deroga all'art. 2602 del codice civile, possono partecipare ad esse universita', CNR, ENEA e camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, istituti ed aziende di credito, altri enti pubblici anche territoriali, societa' finanziarie promosse dalle regioni, enti privati operanti nei settori della ricerca, della finanza e del credito, nonche' associazioni sindacali di categoria tra imprenditori. 3. Al punto 4 dell'art. 32 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 le parole: "sempreche' siano fondati e gestiti da altri enti pubblici" sono soppresse. 4. Le quote ed azioni del capitale sociale sottoscritte complessivamente dalle imprese artigiane e dalle piccole imprese di cui al comma 1 devono essere superiori alla meta' dell'ammontare del capitale sociale e il numero di tali imprese non puo' essere inferiore al numero degli altri soggetti partecipanti alla societa' consortile. 5. Gli enti e le imprese che eccedono i limiti dimensionali di cui all'art. 1 non possono fruire dei servizi e delle attivita' delle societa' consortili a cui partecipano; in deroga all'art. 2602 del codice civile, i beneficiari delle attivita' delle societa' consortili possono tuttavia essere anche imprese non consorziate, purche' se ne assumano i relativi oneri e rientrino tra le imprese di cui al comma 1. 6. Alle societa' consortili di cui al comma 1 del presente articolo si applica il comma 2 dell'art. 18. 7. Le attivita' delle societa' consortili, di cui al comma 1, da svolgere ad esclusivo vantaggio delle piccole imprese di cui al medesimo comma 1 possono riguardare: a) la ricerca tecnologica, la progettazione, la sperimentazione, l'acquisizione di conoscenze e la prestazione di assistenza tecnica, organizzativa e di mercato connessa al progresso ed al rinnovamento tecnologico, nonche' la consulenza ed assistenza alla diversificazione di idonee gamme di prodotti e delle loro prospettive di mercato, con particolare riguardo al reperimento, alla diffusione e all'applicazione di innovazioni tecnologiche; b) la consulenza e l'assistenza per la nascita di nuove attivita' imprenditoriali e per il loro consolidamento; c) la formazione professionale finalizzata all'introduzione di nuove tecnologie e metodi per il miglioramento della qualita' sulla base di apposite convenzioni con la regione competente per territorio; d) l'acquisizione e progettazione di aree attrezzate per insediamenti produttivi, ivi compresa l'azione promozionale per l'insediamento di attivita' produttive in dette aree, la progettazione e la realizzazione delle opere di urbanizzazione e dei servizi, nonche' l'attrezzatura degli spazi pubblici destinati ad attivita' collettive; e) la vendita e la concessione alle imprese di lotti in aree attrezzate; f) la costruzione in aree attrezzate di fabbricati, impianti, laboratori per attivita' industriali e artigianali, depositi e magazzini; g) la vendita, la locazione, la locazione finanziaria alle imprese di fabbricati e degli impianti in aree attrezzate; h) la costruzione e la gestione di impianti di depurazione degli scarichi degli insediamenti produttivi; i) il recupero degli immobili industriali preesistenti per la loro destinazione a fini produttivi; l) l'esercizio e la gestione di impianti di produzione combinata e di distribuzione di energia elettrica e di calore in regime di autoproduzione; m) l'acquisto o la vendita di energia elettrica da e a terzi da destinare alla copertura integrativa dei fabbisogni consortili. 8. Per le attivita' di cui al comma 7 possono essere concessi, alle societa' consortili di cui al comma 1, i contributi di cui all'art. 22, entro il limite di lire 500 milioni annui e per non piu' di lire 1.000 milioni in un triennio, nella misura massima del 50 per cento delle spese ritenute ammissibili. Per le societa' consortili localizzate nei territori di cui all'allegato al regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio, e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione della Commissione delle Comunita' europee del 21 marzo 1989 e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato regolamento CEE n. 2052/88, i predetti limiti sono elevati, rispettivamente, a lire 1.000 milioni e a lire 1.500 milioni e al 70 per cento. 9. Per l'istruttoria, la concessione e l'erogazione dei contributi si applicano le medesime disposizioni e le procedure di cui all'art. 20, comma 2, dell'art. 21, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 10. I programmi relativi ad attivita' di ricerca scientifica e tecnologica devono essere inviati per conoscenza anche al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. 11. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato determina, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, le norme di attuazione del presente articolo. 12. Gli oneri derivanti dalla concessione dei contributi di cui al comma 8 gravano sul fondo di cui all'art. 43, comma 1, che e' a tal fine integrato di lire 63 miliardi per il triennio 1991-1993, in ragione di lire 8 miliardi per l'anno 1991, di lire 28 miliardi per l'anno 1992 e di lire 27 miliardi per l'anno 1993. 13. I contributi di cui al presente articolo possono cumularsi con le agevolazioni finanziarie disposte da altre leggi nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, purche' non vengano superati complessivamente i limiti massimi di intervento nelle spese di investimento previsti dalle stesse leggi. 14. Le societa' consortili di cui al comma 1 possono accedere agli interventi del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 e, solo limitatamente a quelle societa' consortili a cui partecipano anche le universita' e gli enti pubblici e privati operanti nei settori della ricerca, agli interventi del fondo speciale per la ricerca applicata, istituito con l'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni. Tali interventi non sono cumulabili con quelli previsti dal presente articolo. Note all'art. 14, comma 2: - L'art. 15 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1988), cosi' recita: "Art. 15. - 1. E' autorizzata la spesa di lire 210 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990 per consentire all'IMI, all'EFIM, all'ENl e all'IRI di concorrere, con le modalita' e nelle proporzioni di cui all'art. 14, decimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, all'ulteriore aumento, di pari importo, del capitale sociale della GEPI S.p.a., costituita ai sensi dell'art. 5 della legge 22 marzo 1971, n. 84. 2. Per consentire l'attuazione degli interventi di cui al fondo speciale per la ricerca applicata, istituito con l'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e' autorizzata la spesa di lire 250 miliardi per l'anno 1988, di lire 500 miliardi per l'anno 1989 e di lire 1.000 miliardi per l'anno 1990, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro. 3. Una quota fino al 10 per cento delle disponibilita' del fondo di cui al comma 2, con priorita' per programmi anche consortili a favore delle piccole e medie imprese, e' utilizzata per finanziare l'attivita' di formazione professionale di ricercatori e tecnici di ricerca di eta' non superiore a 29 anni, che verranno impiegati nella realizzazione dei progetti. Per le attivita' di formazione professionale saranno utilizzate le societa' di ricerca costituite con i mezzi del fondo medesimo e anche le strutture universitarie e post-universitarie. I soggetti destinatari delle quote di finanziamento per attivita' di formazione professionale devono documentare i risultati delle suddette attivita' di formazione. Sulle suindicate attivita' il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica riferisce annualmente al CIPI nelle forme previste dall'art. 11, terzo comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 46. 4. Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica adotta le occorrenti iniziative per armonizzare, riequilibrare e qualificare il sistema infrastrutturale relativo al settore della ricerca scientifica, favorendo rapporti di collaborazione e la costituzione di consorzi tra le universita' e le altre istituzioni di ricerca pubbliche e private, da regolare mediante apposite convenzioni. A tal fine e' autorizzata la spesa di lire 50 miliardi per l'anno 1988 destinati alla concessione da parte del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica di contributi in conto capitale a titolo di concorso nelle spese, secondo modalita' e procedure stabilite con decreto del Ministro medesimo, di concerto con quello del tesoro. Fino alla data di costituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, le iniziative di cui al presente comma sono adottate d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione. 5. Il fondo di cui all'art. 1, legge 30 aprile 1985, n. 163, recante nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo, e' stabilito, ai sensi dell'art. 15 della stessa legge n. 163 del 1985, in lire 897 miliardi per il 1988, in lire 943 miliardi per il 1989 e in lire 991 miliardi per il 1990. Per gli anni successivi l'entita' del fondo e' determinata con le modalita' previste dall'art. 19, quattordicesimo comma, legge 22 dicembre 1984, n. 887. 6. Al fondo di dotazione dell'Ente autonomo gestione cinema (EAGC) e' conferito l'apporto di lire 25 miliardi per il 1988. E' altresi' conferito all'Ente autonomo "Teatro San Carlo" di Napoli il contributo straordinario di lire 5 miliardi per l'anno 1988, lire 3 miliardi per l'anno 1989 e lire 2 miliardi per l'anno 1990 per la celebrazione del duecentocinquantesimo anniversario della fondazione del teatro. E' conferito al comune di Spoleto il contributo straordinario di lire 3 miliardi per l'anno 1988 e lire 2 miliardi per l'anno 1989 affinche' sia trasferito alla Fondazione "Festival dei due mondi" di Spoleto. 7. Il limite di impegno di lire 45 miliardi per l'anno 1989 di cui all'art. 2, comma 1-bis, decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, recante misure urgenti per la costruzione o l'ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione o completamento di strutture sportive di base e per l'utilizzazione dei finaziamenti aggiuntivi a favore delle attivita' di interesse turistico, e' elevato a lire 105 miliardi, di cui almeno il 40 per cento nei territori meridionali. 8. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 2, comma 1-ter. decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, e' elevata, a decorrere dall'anno 1989 e fino all'anno 1996, di lire 5 miliardi. 9. Il limite del controvalore dei prestiti che il Consorzio nazionale di credito agrario di miglioramento e gli altri istituti di credito abilitati possono contrarre all'estero negli anni 1988 e 1989 ai sensi del terzo comma dell'art. 13 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e' complessivamente elevato di lire 1.500 miliardi. 10. Per consentire, ai sensi dell'art. 12, comma 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, la prosecuzione degli interventi di riconversione delle cooperative agricole e loro consorzi di valorizzazione di prodotti agricoli, nonche' delle cooperative e loro consorzi operanti nel settore dell'allevamento che, per effetto di provvedimenti comunitari restrittivi, abbiano dovuto sospendere o ridurre l'attivita' di trasformazione, e' autorizzata la spesa di lire 60 miliardi per l'anno 1988, con particolare riguardo agli interventi di riconversione finalizzati allo sviluppo di tecniche agricole che limitino o escludano l'impiego di fitofarmaci e alla valorizzazione dei relativi prodotti. 11. Per la copertura della quota stabilita dall'art. 1, comma 5, del regolamento CEE n. 2262/84 del Consiglio in data 17 luglio 1984, non a carico del bilancio generale delle Comunita' europee, relativa alle spese da sostenere per i controlli previsti dall'art. 1, comma 2, del citato regolamento CEE n. 2262/84, e' autorizzata, a decorrere dall'anno 1988, la spesa annua di lire 9 miliardi. 12. Al fine di finanziare il secondo piano annuale di attuazione degli interventi straordinari nel Mezzogiorno, la facolta' di assumere impegni di spesa per somme anche superiori agli stanziamenti annuali, prevista dall'art. 25 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e' riferita all'autorizzazione di spesa disposta ai sensi dell'art. 1 della legge 1 marzo 1986, n. 64, per gli anni dal 1988 al 1991. La quota per l'anno 1991 e' determinata in lire 13.000 miliardi. 13. Per la realizzazione di un programma che prevede l'installazione nel Mezzogiorno di centri per lo sviluppo dell'imprenditorialita' e' autorizzata la spesa di lire 100 miliardi in ragione di lire 25 miliardi per l'anno 1988, 30 miliardi per l'anno 1989 e 45 miliardi per l'anno 1990, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali. 14. Gli importi di cui al comma 13 possono essere erogati agli enti di gestione o a societa' per azioni da essi direttamente o indirettamente partecipate a titolo di contributo per la realizzazione dei relativi progetti predisposti dagli enti e approvati dal CIPI, su proposta del Ministro delle partecipazioni statali, di intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. 15. Per la realizzazione dello schedario viticolo comunitario, previsto dal regolamento CEE n. 2392/86 del Consiglio del 24 luglio 1986, alla cui istituzione la Comunita' partecipa con un finanziamento del 50 per cento dei costi effettivi, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento medesimo, e' autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l'anno 1988, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. 16. Per consentire lo sviluppo del settore zootecnico, ai sensi della legge 8 novembre 1986, n. 752, le cooperative agricole e loro consorzi per la costruzione, ristrutturazione ed ampliamento di impianti di macellazione, lavorazione e commercializzazione delle carni possono contrarre mutui nel limite complessivo massimo di lire 700 miliardi, in ragione di lire 400 miliardi nel 1988 e di lire 300 miliardi nel 1989. Detti mutui possono essere destinati nei limiti di lire 100 miliardi per il 1988 e di lire 50 miliardi per il 1989 anche ad operazioni di consolidamento delle passivita' esistenti a favore dei soggetti e relativamente alle strutture ed impianti sopra indicati; si applica in tale caso la disposizione dell'art. 6, secondo comma, della legge 4 giugno 1984, n. 194. In relazione a tali mutui, e' concesso un contributo negli interessi nella misura massima di 10 punti percentuali secondo criteri e modalita' da stabilirsi con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro. Si applica alla gestione dei macelli e degli impianti di lavorazione della carne bovina, suina ed ovina la disposizione dell'art. 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, aggiunta dall'art. 13, secondo comma, della legge 4 giugno 1984, numero 194. Per le finalita' di cui al presente comma sono autorizzati limiti di impegno decennali di lire 30 miliardi per l'anno 1988 e di lire 20 miliardi per l'anno 1989. Le disposizioni del presente comma si applicano d'intesa con le regioni, anche per il finanziamento dei progetti relativi al consolidamento e allo sviluppo degli allevamenti da latte e da carne di cooperative agricole e loro consorzi. 17. Il fondo istituito presso la Sezione speciale per il credito alla cooperazione della Banca nazionale del lavoro ai sensi dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e' incrementato nell'anno 1988 di lire 70 miliardi. Alla predetta Sezione speciale e' accordata la garanzia dello Stato, per il rischio di cambio sui prestiti aventi durata non superiore ad un anno, contratti all'estero per lo svolgimento della propria attivita'. La garanzia si applica alle variazioni eccedenti il 2 per cento intervenute nel tasso di cambio tra la data di conversione in lire della valuta mutuata e quelle del rimborso del capitale e del pagamento degli interessi, secondo modalita' di attuazione da fissare con decreto del Ministro del tesoro, e con un onere massimo, in ogni caso, non superiore a lire 20 miliardi. Gli eventuali oneri derivanti dalla operativita' della garanzia di cambio prevista dal presente comma sono imputati al capitolo 4529 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988 e ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi 18. Al fondo di cui all'art. 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, istituito presso la Sezione speciale per il credito alla cooperazione per il finanziamento di interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione, e' conferita per il 1988 la somma di lire 30 miliardi. 19. Alle societa' finanziarie di cui all'art. 16 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e' corrisposto a titolo di rimborso degli oneri connessi all'istruttoria, all'assistenza ed alla consulenza relativa ai progetti predisposti dalle cooperative di cui all'art. 14 della medesima legge, nonche' per la gestione delle partecipazioni nelle stesse, un compenso da determinarsi con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro. Gli oneri derivanti, compresi quelli sostenuti prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono posti a carico del Fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione di cui all'art. 17 della richiamata legge n. 49 del 1985. 20. Il fondo di dotazione della SACE - Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione - istituito con l'art. 13 della legge 24 maggio 1977, n. 227, e' incrementato della somma di lire 300 miliardi; da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988. Continua ad applicarsi l'art. 11, comma 2, della legge 28 febbraio 1986, n. 41. 21. Dopo il terzo comma dell'art. 18 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, e' inserito il seguente: "L'ammontare dei rientri, di cui al comma precedente, va rapportato esclusivamente al corrispondente importo degli indennizzi cui si e' fatto fronte con le disponibilita' finanziarie del fondo di cui al secondo comma. Gli interessi, a qualsiasi titolo maturati, le eventuali differenze di cambio nonche' oneri e spese relativi ai rientri suddetti restano, rispettivamente, acquisiti ed a carico della SACE". 22. Il fondo di dotazione del Mediocredito centrale, di cui all'art. 17 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e' aumentato di lire 500 miliardi, in ragione di lire 50 miliardi nell'anno 1988, di lire 200 miliardi nell'anno 1989 e di lire 250 miliardi nell'anno 1990. 23. Il fondo di cui all'art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, concernente la disciplina del commercio, e' ulteriormente integrato di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni dal 1988 al 1997. 24. Il fondo di cui al comma 23 e' altresi' incrementato di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990 per la concessione di contributi in conto capitale, limitatamente alle societa' promotrici di centri commerciali all'ingrosso, previsti dal comma 16, numero 1), dell'art. 11 della legge 28 febbraio 1986, n. 41. I termini per la presentazione delle domande sono stabiliti dal Comitato per la gestione del fondo per il finanziamento delle agevolazioni di cui all'art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517. 25. Per societa' promotrici di centri commerciali al dettaglio beneficiarie delle agevolazioni finanziarie previste da leggi statali e regionali, si intendono le societa', anche consortili, nelle quali il numero dei soci sia rappresentato prevalentemente da piccole e medie imprese commerciali con la eventuale partecipazione di altre imprese commerciali e degli organismi rappresentativi dell'associazionismo economico e sindacale del commercio. 26. Il Fondo nazionale per l'artigianato di cui all'art. 3 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, e' integrato per l'anno 1988 di lire 90 miliardi. 27. Il comma 2 dell'art. 3 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, e' sostituito dal seguente: "2. Il Fondo e' utilizzato, per una quota pari al 75 per cento, direttamente dalle regioni e ripartito ogni anno fra le medesime con decreto del Ministro dell'industria. del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio nazionale dell'artigianato, di cui all'art. 12 della legge 8 agosto 1985, n. 443, in base al numero delle imprese artigiane esistenti in ciascuna regione moltiplicato per il reciproco del reddito pro-capite regionale secondo i dati disponibili presso l'Istituto centrale di statistica nel periodo immediatamente precedente la ripartizione". 28. Il fondo speciale per le agevolazioni e per i servizi a favore dei turisti stranieri motorizzati, di cui alla legge 15 maggio 1986, n. 192, e' incrementato di lire 25 miliardi per il 1988. 29. Per consentire la definizione di interventi, avviati sulla base della direttiva CEE n. 81/363, finalizzati alla ristrutturazione e razionalizzazione dell'industria navalmeccanica nel quadro del rilancio della politica marittima nazionale definita dal Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), l'autorizzazione di spese di cui all'art. 1, primo comma, della legge 12 giugno 1985, n. 295, e' ulteriormente integrata della complessiva somma di lire 930 miliardi, in ragione di lire 265 miliardi per l'anno 1988, lire 265 miliardi per l'anno 1989 e lire 400 miliardi per l'anno 1990, in favore dell'industria cantieristica ed armatoriale. Tali somme sono annualmente ripartite tra i settori interessati con decreti del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro e sono comprensive degli importi di un ulteriore limite di impegno di lire 215 miliardi per l'anno 1988, in aggiunta a quelli di cui al terzo comma dell'art. 1 della richiamata legge n. 295 del 1985. 30. Ai fini dell'attuazione del regolamento della Commissione delle Comunita' europee n. 2617/1980, come modificato dai regolamenti nn. 217/1984 e 3635/1985, concernente provvidenze in favore di alcune zone colpite dalla ristrutturazione del settore della costruzione navale, nelle province di Trieste, Gorizia e Genova sono ammesse le agevolazioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive modificazioni ed integrazioni, fino al 31 dicembre 1988. Per la provincia di Genova sono esclusi i comuni di Gorreto, Rovegno, Rezzoaglio e Santo Stefano d'Aveto. 31. Per le finalita' di cui al comma 30 nonche' per l'applicazione dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, le autorizzazioni di spesa da iscrivere nel capitolo 7545 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato al sensi dell'art. 25, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, numero 902 e successive modificazioni ed integrazioni, sono incrementate di lire 50 miliardi, in ragione di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989 e di lire 10 miliardi per l'anno 1990. 32. Per le finalita' di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima e' autorizzata l'ulteriore complessiva spesa di lire 120 miliardi, in ragione di lire 10 miliardi per l'anno 1988, di lire 40 miliardi per l'anno 1989 e di lire 70 miliardi per l'anno 1990. Tali somme sono annualmente ripartite fra i vari interventi secondo un piano triennale da approvarsi dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE). 33. Per la prosecuzione degli interventi per il fermo del naviglio da pesca previsti dal decreto-legge 21 settembre 1987, n. 386, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 471, da attuarsi con i criteri ivi stabiliti, e' autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990. 34. Le disponibilita' esistenti presso il Fondo per la ristrutturazione e rinconversione industriale, di cui all'art. 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675, non utilizzate entro il 31 luglio 1988, affluiscono ad un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata per il 1988, per essere assegnate al Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. Le somme che si rendessero disponibili presso il Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale a seguito di rinuncia delle imprese interessate sono egualmente trasferite al Fondo per l'innovazione tecnologica, con la procedura di cui al precedente periodo. 35. Per la concessione dei benefici previsti dall'art. 1 del decreto-legge 31 luglio 1987, numero 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, con le modalita' ed i criteri ivi indicati, e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 40 miliardi per l'anno 1988 e di lire 30 miliardi per l'anno 1989. 36. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, per il programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno e' incrementata di lire 300 miliardi per il 1990. 37. Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 12 della legge 29 maggio 1982, n. 308, e' autorizzata la spesa di lire 34 miliardi per il 1988, destinati quanto a lire 30 miliardi alla concessione dei contributi di cui al numero 1) del primo comma dell'articolo 12 della medesima legge, e quanto a lire 4 miliardi, alla concessione dei contributi di cui al numero 2). 38. All'art. 26 della legge 29 maggio 1982, n. 308, sono aggiunte, in fine, le parole: "e sono riassegnate alle medesime regioni con delibere del CIPE". 39. Per gli interventi di cui all'art. 20 della legge 9 dicembre 1986, n. 896, concernente disciplina della ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 10 miliardi nel 1988, lire 20 miliardi nel 1989 e lire 30 miliardi nel 1990. 40. Per gli anni 1988, 1989 e 1990, a valere sulle disponibilita' del fondo di cui all'art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni ed integrazioni, alle imprese commerciali, indipendentemente dalle loro dimensioni, alle imprese previste dalla legge 17 maggio 1983, n. 217, ed alle imprese esercenti attivita' di servizi, compresi quelli relativi all'informatica e alla telematica, ubicate nei territori di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per le spese sostenute, nei limiti massimi di lire 6 miliardi per le societa', cooperative, loro consorzi, gruppi di acquisto, centri operativi aderenti ad unioni volontarie, ed altre forme di commercio associato, e di lire 3 miliardi per le rimanenti imprese, sono concessi, per l'ammodernamento, la ristrutturazione, l'ampliamento, la razionalizzazione e l'informatizzazione delle stesse: a) contributi in conto capitale nella misura del 10 per cento delle spese effettivamente sostenute, al netto dell'IVA; b) contributi in conto interessi con tasso a carico degIi operatori pari al 40 per cento del tasso di riferimento, per finanziamenti agevolati, fino al 60 per cento delle spese effettivamente sostenute, al netto dell'IVA. 41. Le agevolazioni di cui al comma 40 sono concesse in relazione alle domande presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. 42. Il fondo di cui all'art. 3-octies del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121, concernente interventi urgenti in materia di distribuzione commerciale, e' integrato di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990. 43. E' autorizzato l'apporto di lire 120 miliardi, per ciascuno degli anni dal 1988 al 1994, al fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane di cui all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949. 44. Per la corresponsione dei contributi di cui alla legge 21 maggio 1981, n. 240, e successive modificazioni ed integrazioni, e' autorizzata la spesa complessiva di lire 40 miliardi per l'anno 1988 da iscrivere, per le rispettive competenze, quanto a lire 15 miliardi nello stato di previsione del Ministero del tesoro, e quanto a lire 25 miliardi nello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero. 45. Per consentire il conseguimento delle finalita' previste dalla legge 5 dicembre 1986, n. 856, i complessivi limiti di cui all'art. 7, comma 1, e all'art. 8, comma 1, della stessa legge sono aumentati ciascuno della somma di lire 40 miliardi in riferimento alle quote previste per l'anno 1988. 46. Per le spese relative allo svolgimento di attivita' di ricerca e documentazione, studi e consulenze, da affidare ad esperti ed istituti esterni, anche di nazionalita' estera, per analisi e valutazioni di mercato nonche' per definire indirizzi e programmi, anche settoriali, inerenti al sistema delle partecipazioni statali e le relative riforme organizzative e procedimentali anche per acquisizioni o dismissioni di quote di capitale di societa' a partecipazione statale, e' autorizzata, a partire dall'anno 1988, la spesa di lire 1 miliardo da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali. 47. E' altresi' autorizzata la spesa di lire 3 miliardi, a partire dall'anno 1988, al fine della realizzazione di un sistema di automazione nell'ambito del Ministero delle partecipazioni statali, da iscrivere al capitolo 1101 del relativo stato di previsione. 48. Per consentire lo svolgimento di attivita' di ricerca e documentazione, studi e consulenze, da affidare a commissioni o ad esperti ed istituti esterni, per analisi e valutazioni delle problematiche delle piccole e medie imprese, delle iniziative concernenti il sistema della produzione industriale e delle fonti di energia, nonche' per le attivita' del Comitato tecnico per l'energia e del piano per la realizzazione dei mercati agroalimentari di cui all'art. 11 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e' autorizzata, a partire dall'anno 1988, la spesa di lire 500 milioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I compensi da attribuire ai membri delle commissioni o agli esperti sono determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro. 49. Alla copertura dell'onere di cui ai commi 46, 47 e 48, di lire 4,5 miliardi per il 1988, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7546 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il medesimo anno, all'uopo intendendosi ridotta di pari importo l'autorizzazione di spesa recata dalla legge 12 agosto 1977, n. 675. 50. Per consentire l'immediata realizzazione di investimenti finalizzati al recupero, alla ristrutturazione ed all'adeguamento funzionale dell'intero patrimonio immobiliare, delle strutture e dei servizi, e' autorizzata la spesa straordinaria di lire 15 miliardi per l'anno 1988 destinata all'Ente autonomo "Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo". Sono dichiarati prioritari gli interventi finalizzati alle strutture sportive ed a quelle complementari per le finalita' di cui al decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, previsti dal comma 7 del presente articolo. 51. E' autorizzato inoltre il conferimento di un apporto al fondo di dotazione dell'Ente autonomo "Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo" di 10 miliardi per l'anno 1988, per consentire gli investimenti indispensabili per le funzioni istituzionali. 52. Per un periodo di cinque anni, a decorrere dal 1 gennaio 1988, alle imprese industriali manifatturiere, anche artigiane e cooperative, gia' esistenti alla data del 1 ottobre 1987, le quali occupino non piu' di 100 lavoratori con contratto a tempo indeterminato e procedano, entro il 31 dicembre 1990, a nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, spetta, per ogni lavoratore assunto ed occupato in aggiunta ai lavoratori a tempo indeterminato risultanti in organico alla data del 1 ottobre 1987, un contributo di lire 3.600.000 per ciascuno degli anni 1988, 1989, 1990, di lire 2.880.000 per l'anno 1991 e di lire 2.160.000 per l'anno 1992. Il suddetto contributo, nel caso di assunzione di donne, nonche' di assunzione di uomini disoccupati da piu' di 12 mesi e di eta' compresa tra i 25 e i 40 anni, e' rispettivamente aumentato di lire 600.000, lire 480.000 e lire 360.000. Il predetto contributo e' proporzionato alla durata effettiva del rapporto di lavoro ed il suo ammontare, in caso di lavoro a tempo parziale, e' corrispondentemente ridotto. Esso non concorre a formare la base imponibile ai fini dell'applicazione delle imposte sul reddito. Il suddetto contributo e' concesso ed erogato secondo modalita' stabilite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e con il Ministro del tesoro e non spetta alle imprese di cui all'art. 14, comma 5, della legge 1 marzo 1986, n. 64, per la durata dell'esenzione ivi prevista. L'impresa e' tenuta a rimborsare il contributo percepito per il singolo lavoratore nel caso in cui quest'ultimo venga licenziato nei sei mesi successivi alla sua assunzione. Il contributo non e' cumulabile con analoghi contributi disposti dalle regioni meridionali. Il contributo di cui al presente comma e' concesso per le assunzioni effettuate in aree, ricomprese nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, individuate dal CIPE, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, tenuto conto dei livelli di disoccupazione nelle aree stesse presenti. Il relativo onere, valutato in lire 350 miliardi annui, e' posto a carico dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 1 marzo 1986, n. 64. 53. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge la detrazione prevista dall'art. 18, legge 12 agosto 1977, n. 675, e' elevata, ai fini dell'applicazione dell'art. 14, comma 3, della legge 1 marzo 1986, n. 64, al 6 per cento della base imponibile; la maggiore detrazione si applica anche alle prestazioni di posa in opera, installazione e montaggio di cui all'art. 55, legge 7 agosto 1982, n. 526. Alle minori entrate derivanti dal presente comma si fa fronte a norma del comma 6 del medesimo art. 14 della legge 10 marzo 1986, n. 64. 54. Il Governo presenta annualmente al Parlamento, entro il 30 settembre, una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti delle provvidenze previste nel comma 52. 55. Le disposizioni di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e successive modificazioni ed integrazioni, continuano a trovare applicazione dal 1 gennaio sino al 31 dicembre 1988. La facolta' di pensionamento anticipato prevista dalle predette disposizioni e' riconosciuta ai lavoratori dipendenti da imprese per le quali siano intervenute deliberazioni del Comitato dei ministri per il coordinamento della politica industriale, ai sensi dell'art. 2, comma quinto, lettera a) e c), della legge 12 agosto 1977, n. 675 relative a periodi successivi, anche solo in parte al 30 giugno 1987, ovvero deliberazioni relative alla sola facolta' di pensionamento anticipato successivamente al 30 giugno 1987. 56. La disciplina di cui all'art. 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, e successive modificazioni ed integrazioni, continua a trovare applicazione dal 1 gennaio sino al 31 dicembre 1988. Il relativo onere e' valutato in lire 350 miliardi per l'anno 1988 e in lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990". - Per il testo degli articoli 17 e 27 della legge n. 317/1991 si veda in nota al comma 1 di questo stesso articolo. Nota all'art. 14, comma 3: - Per il testo degli articoli 17 e 27 della legge n. 317/1991 si veda in nota al comma 1 di questo stesso articolo. Nota all'art. 14, comma 4: - Il comma 5 dell'art. 11 del decreto-legge n. 299/1994, convertito con modificazioni dalla legge n. 451/94, e' il seguente: "5. Al finanziamento delle iniziative di cui ai comini 1 e 2 si provvede nel limite delle risorse finanziarie, non inferiori a lire 50 miliardi annui, preordinate allo scopo dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, nell'ambito del Fondo di cui all'art. 11, comma 31, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Tali risorse sono destinate ad incrementare le disponibilita' del Fondo speciale per la ricerca applicata istituito dall'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089 cui sono posti a carico gli interventi del presente articolo". Nota all'art. 14, comma 5: - Per il titolo e gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto-legge n. 415/1992 e della relativa legge di conversione n. 488/1992 si veda in nota al comma 1 di questo stesso articolo.