Art. 14.
               (Occupazione nel settore della ricerca)
    1.  Con  uno o piu' decreti del Ministro dell'universita' e della
ricerca   scientifica  e  tecnologica,  una  quota,  da  determinarsi
annualmente,  delle  somme  disponibili, di competenza della medesima
amministrazione  e  a  valere  sulle  risorse  finanziarie  di cui ai
provvedimenti:   legge   17   febbraio  1982,  n.  46,  e  successive
modificazioni;   legge   lo   marzo   1986,   n.   64,  e  successive
modificazioni;  legge 5 agosto 1988, n. 346; decreto-legge 22 ottobre
1992,  n.  415,  e relativa legge di conversione 19 dicembre 1992, n.
488;  decreto-legge  23  settembre  1994, n. 547, e relativa legge di
conversione 22 novembre 1994, n. 644; decreto- legge 31 gennaio 1995,
n.  26,  e  relativa  legge  di  conversione  29  marzo  1995, n. 95;
decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, e relativa legge di conversione
7  aprile  1995,  n.  104;  decreto-legge  17  giugno 1996, n. 321, e
relativa legge di conversione 8 agosto 1996, n. 421; decreto-legge 23
ottobre  1996,  n.  548,  e relativa legge di conversione 20 dicembre
1996,   n.   641;   puo'   essere   assegnata  prioritariamente,  per
l'erogazione,  a piccole e medie imprese, alle imprese artigiane e ai
soggetti  di cui agli articoli 17 e 27 della legge 5 ottobre 1991, n.
317,  di contributi finalizzati all'avviamento di titolari di diploma
universitario,  di  laureati  e di dottori di ricerca ad attivita' di
ricerca, con la stipula di contratti a termine di lavoro subordinato,
anche  a tempo parziale, nell'ambito di progetti di ricerca di durata
predeterminata.
    2.  In  deroga alla normativa concernente il personale degli enti
pubblici di ricerca e in attesa del riordino generale del settore, e'
consentito  agli  enti  medesimi, in via sperimentale, nell'ambito di
attivita'  per il trasferimento tecnologico, di assegnare in distacco
temporaneo  ricercatori,  tecnologi  e  tecnici  di  ricerca  di  cui
all'articolo  15  della  legge 11 marzo 1988, n. 67, presso piccole e
medie imprese, nonche' presso i soggetti di cui agli articoli 17 e 27
della legge 5 ottobre 1991, n. 317.
    3.  L'assegnazione di cui al comma 2 comporta il mantenimento del
rapporto  di  lavoro con l'ente assegnante, con l'annesso trattamento
economico e contributivo. E' disposta su richiesta dell'impresa o del
soggetto  di cui al comma 2, previo assenso dell'interessato e per un
periodo  non  superiore  a  quattro anni, rinnovabile una sola volta,
sulla  base di intese tra le parti, che regolano le funzioni, nonche'
le  modalita'  di  inserimento  dei lavoratori in distacco temporaneo
presso  l'impresa  o il soggetto assegnatario. L'impresa o i soggetti
di  cui  agli  articoli  17  e 27 della legge 5 ottobre 1991, n. 317,
corrispondono  un  compenso,  a  titolo  di incentivo e aggiuntivo al
trattamento   corrisposto   dall'ente   assegnante,  ai  ricercatori,
tecnologi e tecnici di ricerca distaccati.
    4.  Con  i  decreti  di  cui  al comma 1, a valere sulle medesime
risorse  di cui alla predetta disposizione, nonche', per l'anno 1998,
a valere su quelle di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto-legge
16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio  1994,  n.  451,  possono  essere  altresi' concesse agli enti
pubblici  di ricerca, i quali procedano alle assegnazioni in distacco
temporaneo  di  cui al comma 2, eventuali integrazioni dei contributi
ordinari  finalizzate  alla  copertura,  nella misura determinata dai
medesimi   decreti,   degli   oneri   derivanti  dall'assunzione,  in
sostituzione   del  personale  distaccato,  di  titolari  di  diploma
universitario,  di  laureati  o di dottori di ricerca con contratto a
termine  di  lavoro subordinato anche a tempo parziale, di durata non
superiore  a  quattro anni, rinnovabile una sola volta, per attivita'
di ricerca.
    5.  I  decreti  di cui ai commi 1 e 4 determinano le procedure di
presentazione  e  di  selezione  delle  richieste  di contributo e di
integrazione,  gli importi massimi del contributo e dell'integrazione
per   ogni  soggetto  beneficiario,  anche  in  relazione  alle  aree
territoriali  interessate  nel rispetto delle finalita' stabilite dal
decreto-  legge  22  ottobre  1992,  n.  415,  e  relativa  legge  di
conversione  19  dicembre  1992,  n.  488,  e  alla  possibilita'  di
cofinanziamento  comunitario,  la  differenziazione  del contributo e
dell'integrazione  in  relazione  al  livello  di  qualificazione del
personale  da assumere, l'eventuale ulteriore disciplina del distacco
temporaneo, nonche' apposite modalita' di monitoraggio e di verifica.
 
          Note all'art. 14, comma 1:
            - La legge 17 febbraio 1982,  n.  46  (Interventi  per  i
          settori dell'economia di rilevanza nazionale) e' pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 27 febbraio 1982, n. 57.
            -  La  legge  1  marzo  1996,  n. 64 (Disciplina organica
          dell'intervento   straordinario   nel    Mezzogiorno)    e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 marzo 1986, n. 61.
             -  La  legge 5 agosto 1988, n. 346 (Modifiche alla legge
          17 febbraio 1982,  n.  46,  e  partecipazione  a  programmi
          internazionali   e  comunitari  di  ricerca  applicata)  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 agosto 1988, n. 190.
            - Il decreto-legge 22 ottobre  1992,  n.  415  (Modifiche
          della  legge  1  marzo  1986,  n. 64, in tema di disciplina
          organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno)  e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  22 ottobre 1992, n.
          249. La relativa legge di conversione 19 dicembre 1992,  n.
          488, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 dicembre
          1992, n. 299.
            -  Il decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547 (Interventi
          urgenti  a  sostegno  dell'economia)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  24 settembre 1994, n. 244. La relativa
          legge  di  conversione  22  novembre  1994,  n.   644,   e'
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 23 novembre 1994, n.
          274.
            - Il decreto-legge 31 gennaio 1995, n.  26  (Disposizioni
          urgenti  per la ripresa della attivita' imprenditoriali) e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 1995, n. 25.
          La relativa legge di conversione 29 marzo 1995, n.  95,  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1 aprile 1995, n. 77.
            -  Il  decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32 (Disposizioni
          urgenti per accelerare la  concessione  delle  agevolazioni
          alle  attivita'  gestite  dalla  soppressa  Agenzia  per la
          promozione  dello  sviluppo   del   Mezzogiorno,   per   la
          sistemazione  del  relativo  personale, nonche' per l'avvio
          dell'intervento   ordinario   nelle   aree   depresse   del
          territorio   nazionale)   e'   pubblicato   nella  Gazzetta
          Ufficiale 9 febbraio 1995, n.  33.  La  relativa  legge  di
          conversione  7  aprile  1995,  n.  104, e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 10 aprile 1995, n. 84.
            - Il decreto-legge 17 giugno 1996, n.  321  (Disposizioni
          urgenti  per  le  attivita' produttive) e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 17 giugno  1996,  n.  140.  La  relativa
          legge  di  conversione 8 agosto 1996, n. 421, e' pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 1996, n. 190.
            - Il decreto-legge 23 ottobre 1996,  n.  548  (Interventi
          per   le  aree  depresse  e  protette,  per  manifestazioni
          sportive internazionali, nonche' modifiche  alla  legge  25
          febbraio   1992,  n.  210)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  23  ottobre  1996,  n. 249. La relativa legge di
          conversione 20 dicembre 1996, n. 641, e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 1996, n. 299.
            - Gli articoli 17 e 27 della legge 5 ottobre 1991, n. 317
          (Interventi  per  l'innovazione e lo sviluppo delle piccole
          imprese) cosi' recitano:
            "Art. 17 (Soggetti benificiari). - 1.  I  consorzi  e  le
          societa' consortili costituiti, anche in forma cooperativa,
          fra  piccole  imprese  industriali,  o  fra  tali imprese e
          piccole imprese commerciali e di servizi, costituite  anche
          in  forma  cooperativa, aventi lo scopo di fornire servizi,
          anche  nell'ambito  del  terziario  avanzato,   diretti   a
          promuovere   lo   sviluppo,   anche   tecnologico,   e   la
          realizzazione della produzione, della commercializzazione e
          della gestione delle imprese consorziate,  sono  ammessi  a
          godere dei benefici di cui agli articoli 20 e 24.
            2. Possono fruire degli stessi benefici di cui al comma 1
          i  consorzi  e le societa' consortili fra imprese artigiane
          di  produzione  di  beni  e  servizi  costituiti  ai  sensi
          dell'art.  6  della  legge 8 agosto 1985, n. 443, nonche' i
          consorzi e le societa' consortili costituiti dalle predette
          imprese e dalle imprese di cui  al  comma  1  del  presente
          articolo.
            3.  Sono ammessi ai medesimi benefici di cui al comma 1 i
          consorzi  e  le  societa'  consortili,   anche   in   forma
          cooperativa,   ai  quali  alla  data  del  30  giugno  1990
          partecipano piccole imprese industriali  con  non  piu'  di
          trecento dipendenti, fermo il limite del capitale investito
          indicato  nell'art.  1,  in misura non superiore a un sesto
          del numero complessivo delle imprese consorziate".
            "Art.  27  (Societa'  consortili  miste)  -  1.   Possono
          beneficiare   delle   agevolazioni  previste  dal  presente
          articolo le societa' consortili a capitale misto pubblico e
          privato aventi come  scopo  statutario  la  prestazione  di
          servizi   per   l'innovazione   tecnologica,  gestionale  e
          organizzativa    alle    piccole    imprese    industriali,
          commerciali,   di  servizi  e  alle  imprese  artigiane  di
          produzione di beni e servizi.
            2. Le societa' consortili  di  cui  al  comma  1  debbono
          essere  costituite  da  imprese  ed  enti,  in  numero  non
          inferiore a  cinque,  ed  avere  un  capitale  sociale  non
          inferiore  a  lire 20 milioni. In deroga all'art.  2602 del
          codice civile, possono  partecipare  ad  esse  universita',
          CNR,  ENEA e camere di commercio, industria, artigianato ed
          agricoltura, istituti ed aziende  di  credito,  altri  enti
          pubblici  anche territoriali, societa' finanziarie promosse
          dalle regioni, enti  privati  operanti  nei  settori  della
          ricerca,  della finanza e del credito, nonche' associazioni
          sindacali di categoria tra imprenditori.
            3. Al punto 4 dell'art. 32 del testo unico approvato  con
          regio  decreto  20  settembre  1934,  n.  2011  le  parole:
          "sempreche' siano fondati e gestiti da altri enti pubblici"
          sono soppresse.
            4.  Le  quote ed azioni del capitale sociale sottoscritte
          complessivamente dalle imprese artigiane  e  dalle  piccole
          imprese  di  cui  al  comma  1 devono essere superiori alla
          meta' dell'ammontare del capitale sociale e  il  numero  di
          tali  imprese  non  puo'  essere  inferiore al numero degli
          altri soggetti partecipanti alla societa' consortile.
            5.  Gli  enti  e  le  imprese  che  eccedono   i   limiti
          dimensionali  di  cui  all'art.  1  non  possono fruire dei
          servizi e delle attivita' delle societa' consortili  a  cui
          partecipano;  in  deroga all'art. 2602 del codice civile, i
          beneficiari  delle  attivita'  delle  societa'   consortili
          possono  tuttavia  essere  anche  imprese  non consorziate,
          purche' se ne assumano i relativi oneri e rientrino tra  le
          imprese di cui al comma 1.
            6.  Alle  societa'  consortili  di  cui  al  comma  1 del
          presente articolo si applica il comma 2 dell'art. 18.
            7. Le attivita' delle  societa'  consortili,  di  cui  al
          comma  1,  da svolgere ad esclusivo vantaggio delle piccole
          imprese di cui al medesimo comma 1 possono riguardare:
             a)  la  ricerca  tecnologica,   la   progettazione,   la
          sperimentazione,   l'acquisizione   di   conoscenze   e  la
          prestazione  di  assistenza  tecnica,  organizzativa  e  di
          mercato   connessa   al   progresso   ed   al  rinnovamento
          tecnologico,  nonche'  la  consulenza  ed  assistenza  alla
          diversificazione  di  idonee gamme di prodotti e delle loro
          prospettive  di  mercato,  con  particolare   riguardo   al
          reperimento,   alla   diffusione   e   all'applicazione  di
          innovazioni tecnologiche;
             b) la consulenza e l'assistenza per la nascita di  nuove
          attivita' imprenditoriali e per il loro consolidamento;
             c)     la     formazione    professionale    finalizzata
          all'introduzione  di  nuove  tecnologie  e  metodi  per  il
          miglioramento   della   qualita'  sulla  base  di  apposite
          convenzioni con la regione competente per territorio;
             d) l'acquisizione e progettazione di aree attrezzate per
          insediamenti produttivi, ivi compresa l'azione promozionale
          per l'insediamento di attivita' produttive in  dette  aree,
          la   progettazione   e  la  realizzazione  delle  opere  di
          urbanizzazione e dei servizi, nonche' l'attrezzatura  degli
          spazi pubblici destinati ad attivita' collettive;
             e)  la vendita e la concessione alle imprese di lotti in
          aree attrezzate;
             f) la costruzione  in  aree  attrezzate  di  fabbricati,
          impianti,    laboratori   per   attivita'   industriali   e
          artigianali, depositi e magazzini;
             g) la vendita, la locazione,  la  locazione  finanziaria
          alle  imprese  di  fabbricati  e  degli  impianti  in  aree
          attrezzate;
             h)  la  costruzione  e  la  gestione  di   impianti   di
          depurazione degli scarichi degli insediamenti produttivi;
             i)  il  recupero degli immobili industriali preesistenti
          per la loro destinazione a fini produttivi;
             l)  l'esercizio  e la gestione di impianti di produzione
          combinata e di distribuzione  di  energia  elettrica  e  di
          calore in regime di autoproduzione;
             m)  l'acquisto  o la vendita di energia elettrica da e a
          terzi  da  destinare   alla   copertura   integrativa   dei
          fabbisogni consortili.
            8.  Per  le  attivita'  di  cui al comma 7 possono essere
          concessi, alle societa' consortili di cui  al  comma  1,  i
          contributi di cui all'art.  22, entro il limite di lire 500
          milioni  annui  e  per non piu' di lire 1.000 milioni in un
          triennio, nella misura massima del 50 per cento delle spese
          ritenute   ammissibili.   Per   le   societa'    consortili
          localizzate   nei   territori   di   cui   all'allegato  al
          regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio, e  nei  territori
          italiani   colpiti  da  fenomeni  di  declino  industriale,
          individuati con decisione della Commissione delle Comunita'
          europee del  21  marzo  1989  e  interessati  dalle  azioni
          comunitarie di sviluppo di cui al citato regolamento CEE n.
          2052/88, i predetti limiti sono elevati, rispettivamente, a
          lire  1.000  milioni  e  a  lire  1.500 milioni e al 70 per
          cento.
            9. Per l'istruttoria, la concessione e  l'erogazione  dei
          contributi  si  applicano  le  medesime  disposizioni  e le
          procedure di cui all'art.  20, comma 2, dell'art. 21, commi
          1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
            10.  I  programmi  relativi  ad  attivita'   di   ricerca
          scientifica   e   tecnologica  devono  essere  inviati  per
          conoscenza anche  al  Ministero  dell'universita'  e  della
          ricerca scientifica e tecnologica.
            11.   Il   Ministro   dell'industria,   del  commercio  e
          dell'artigianato determina, di concerto con il Ministro del
          tesoro e con il Ministro per  gli  interventi  straordinari
          nel  Mezzogiorno,  le  norme  di  attuazione  del  presente
          articolo.
            12. Gli oneri derivanti dalla concessione dei  contributi
          di  cui  al  comma  8 gravano sul fondo di cui all'art. 43,
          comma 1, che e' a tal fine integrato di  lire  63  miliardi
          per  il  triennio  1991-1993, in ragione di lire 8 miliardi
          per l'anno 1991, di lire 28 miliardi per l'anno 1992  e  di
          lire 27 miliardi per l'anno 1993.
            13.  I  contributi  di  cui  al presente articolo possono
          cumularsi con le agevolazioni finanziarie disposte da altre
          leggi nazionali, regionali e  delle  province  autonome  di
          Trento   e   di   Bolzano,  purche'  non  vengano  superati
          complessivamente i limiti massimi di intervento nelle spese
          di investimento previsti dalle stesse leggi.
            14. Le societa' consortili di  cui  al  comma  1  possono
          accedere  agli  interventi  del fondo speciale rotativo per
          l'innovazione tecnologica, di cui all'art. 14  della  legge
          17  febbraio  1982,  n.  46  e, solo limitatamente a quelle
          societa' consortili a cui partecipano anche le  universita'
          e  gli  enti  pubblici e privati operanti nei settori della
          ricerca, agli interventi del fondo speciale per la  ricerca
          applicata,  istituito  con  l'art. 4 della legge 25 ottobre
          1968, n. 1089, e successive modificazioni.  Tali interventi
          non  sono  cumulabili  con  quelli  previsti  dal  presente
          articolo.
          Note all'art. 14, comma 2:
            -  L'art.  15  della  legge  11   marzo   1988,   n.   67
          (Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio annuale e
          pluriennale dello Stato - legge  finanziaria  1988),  cosi'
          recita:
            "Art.  15.  -  1.  E'  autorizzata  la  spesa di lire 210
          miliardi per ciascuno degli anni  1988,  1989  e  1990  per
          consentire   all'IMI,   all'EFIM,   all'ENl  e  all'IRI  di
          concorrere, con le modalita' e  nelle  proporzioni  di  cui
          all'art. 14, decimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n.
          887,  all'ulteriore  aumento, di pari importo, del capitale
          sociale della GEPI S.p.a., costituita ai sensi dell'art.  5
          della legge 22 marzo 1971, n. 84.
            2. Per consentire l'attuazione degli interventi di cui al
          fondo  speciale  per  la  ricerca  applicata, istituito con
          l'art.  4  della  legge  25  ottobre  1968,  n.  1089,   e'
          autorizzata  la spesa di lire 250 miliardi per l'anno 1988,
          di lire 500 miliardi  per  l'anno  1989  e  di  lire  1.000
          miliardi  per  l'anno  1990,  da  iscrivere  nello stato di
          previsione del Ministero del tesoro.
            3. Una quota fino al 10 per  cento  delle  disponibilita'
          del  fondo  di  cui al comma 2, con priorita' per programmi
          anche consortili a favore delle piccole e medie imprese, e'
          utilizzata  per  finanziare   l'attivita'   di   formazione
          professionale  di  ricercatori e tecnici di ricerca di eta'
          non superiore a  29  anni,  che  verranno  impiegati  nella
          realizzazione  dei progetti. Per le attivita' di formazione
          professionale saranno utilizzate  le  societa'  di  ricerca
          costituite  con  i  mezzi  del  fondo  medesimo  e anche le
          strutture universitarie e  post-universitarie.  I  soggetti
          destinatari  delle  quote di finanziamento per attivita' di
          formazione professionale  devono  documentare  i  risultati
          delle  suddette  attivita'  di formazione. Sulle suindicate
          attivita' il Ministro per il coordinamento delle iniziative
          per  la  ricerca  scientifica   e   tecnologica   riferisce
          annualmente  al  CIPI  nelle  forme  previste dall'art. 11,
          terzo comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
            4. Il Ministro per il coordinamento delle iniziative  per
          la  ricerca  scientifica e tecnologica adotta le occorrenti
          iniziative per armonizzare, riequilibrare e qualificare  il
          sistema  infrastrutturale relativo al settore della ricerca
          scientifica, favorendo  rapporti  di  collaborazione  e  la
          costituzione  di  consorzi  tra  le  universita' e le altre
          istituzioni di ricerca pubbliche  e  private,  da  regolare
          mediante  apposite convenzioni.   A tal fine e' autorizzata
          la spesa di lire 50 miliardi per l'anno 1988 destinati alla
          concessione da parte  del  Ministro  per  il  coordinamento
          delle  iniziative  per la ricerca scientifica e tecnologica
          di contributi in conto capitale a titolo di concorso  nelle
          spese,  secondo modalita' e procedure stabilite con decreto
          del Ministro medesimo, di concerto con quello  del  tesoro.
          Fino    alla    data    di   costituzione   del   Ministero
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
          le  iniziative  di  cui  al  presente  comma  sono adottate
          d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione.
            5. Il fondo di cui all'art. 1, legge 30 aprile  1985,  n.
          163,  recante nuova disciplina degli interventi dello Stato
          a favore dello spettacolo, e' stabilito, ai sensi dell'art.
          15 della stessa legge n. 163 del 1985, in lire 897 miliardi
          per il 1988, in lire 943 miliardi per il 1989 e in lire 991
          miliardi per il 1990. Per gli anni successivi l'entita' del
          fondo e' determinata con le  modalita'  previste  dall'art.
          19, quattordicesimo comma, legge 22 dicembre 1984, n. 887.
            6.  Al  fondo  di  dotazione  dell'Ente autonomo gestione
          cinema (EAGC) e' conferito l'apporto di  lire  25  miliardi
          per  il  1988.  E'  altresi'  conferito  all'Ente  autonomo
          "Teatro San Carlo" di Napoli il contributo straordinario di
          lire 5 miliardi per l'anno 1988, lire 3 miliardi per l'anno
          1989 e lire 2 miliardi per l'anno 1990 per la  celebrazione
          del duecentocinquantesimo anniversario della fondazione del
          teatro.    E'  conferito al comune di Spoleto il contributo
          straordinario di lire 3 miliardi per l'anno 1988 e  lire  2
          miliardi  per  l'anno  1989  affinche'  sia trasferito alla
          Fondazione "Festival dei due mondi" di Spoleto.
            7. Il limite di impegno di lire 45  miliardi  per  l'anno
          1989  di  cui  all'art.  2,  comma  1-bis,  decreto-legge 3
          gennaio 1987, n. 2, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge  6  marzo  1987, n. 65, recante misure urgenti per la
          costruzione o l'ammodernamento di impianti sportivi, per la
          realizzazione o completamento di strutture sportive di base
          e per l'utilizzazione dei finaziamenti aggiuntivi a  favore
          delle  attivita'  di interesse turistico, e' elevato a lire
          105 miliardi, di cui almeno il 40 per cento  nei  territori
          meridionali.
            8.  L'autorizzazione  di  spesa  di cui all'art. 2, comma
          1-ter. decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, e' elevata,
          a  decorrere dall'anno 1989 e fino all'anno 1996, di lire 5
          miliardi.
            9.  Il  limite  del  controvalore  dei  prestiti  che  il
          Consorzio  nazionale  di credito agrario di miglioramento e
          gli altri istituti di credito abilitati  possono  contrarre
          all'estero  negli anni 1988 e 1989 ai sensi del terzo comma
          dell'art. 13 della legge  22  dicembre  1984,  n.  887,  e'
          complessivamente elevato di lire 1.500 miliardi.
            10. Per consentire, ai sensi dell'art. 12, comma 4, della
          legge  28  febbraio  1986,  n.  41,  la  prosecuzione degli
          interventi di riconversione delle  cooperative  agricole  e
          loro  consorzi  di  valorizzazione  di  prodotti  agricoli,
          nonche' delle cooperative  e  loro  consorzi  operanti  nel
          settore  dell'allevamento che, per effetto di provvedimenti
          comunitari restrittivi, abbiano dovuto sospendere o ridurre
          l'attivita' di trasformazione, e' autorizzata la  spesa  di
          lire  60 miliardi per l'anno 1988, con particolare riguardo
          agli interventi di riconversione finalizzati allo  sviluppo
          di  tecniche agricole che limitino o escludano l'impiego di
          fitofarmaci e alla valorizzazione dei relativi prodotti.
            11.  Per  la copertura della quota stabilita dall'art. 1,
          comma 5, del regolamento CEE n. 2262/84  del  Consiglio  in
          data  17  luglio  1984,  non a carico del bilancio generale
          delle Comunita' europee, relativa alle spese  da  sostenere
          per  i  controlli previsti dall'art. 1, comma 2, del citato
          regolamento CEE n. 2262/84,  e'  autorizzata,  a  decorrere
          dall'anno 1988, la spesa annua di lire 9 miliardi.
            12.  Al  fine  di  finanziare il secondo piano annuale di
          attuazione degli interventi straordinari  nel  Mezzogiorno,
          la  facolta'  di  assumere impegni di spesa per somme anche
          superiori agli stanziamenti annuali, prevista dall'art.  25
          del  testo unico approvato con decreto del Presidente della
          Repubblica   6   marzo   1978,   n.   218,   e'    riferita
          all'autorizzazione  di  spesa disposta ai sensi dell'art. 1
          della legge 1 marzo 1986, n. 64, per gli anni dal  1988  al
          1991.  La  quota  per  l'anno  1991  e' determinata in lire
          13.000 miliardi.
            13. Per la realizzazione  di  un  programma  che  prevede
          l'installazione  nel  Mezzogiorno di centri per lo sviluppo
          dell'imprenditorialita' e' autorizzata la spesa di lire 100
          miliardi in ragione di lire 25 miliardi per l'anno 1988, 30
          miliardi per l'anno 1989 e 45 miliardi per l'anno 1990,  da
          iscrivere  nello  stato  di  previsione del Ministero delle
          partecipazioni statali.
            14. Gli importi di cui al comma 13 possono essere erogati
          agli enti di gestione o  a  societa'  per  azioni  da  essi
          direttamente  o  indirettamente  partecipate  a  titolo  di
          contributo  per  la  realizzazione  dei  relativi  progetti
          predisposti  dagli  enti  e approvati dal CIPI, su proposta
          del Ministro delle partecipazioni statali, di intesa con il
          Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.
            15.  Per  la  realizzazione  dello   schedario   viticolo
          comunitario,  previsto  dal  regolamento CEE n. 2392/86 del
          Consiglio del 24  luglio  1986,  alla  cui  istituzione  la
          Comunita'  partecipa  con un finanziamento del 50 per cento
          dei  costi  effettivi,  ai  sensi   dell'articolo   9   del
          regolamento  medesimo,  e'  autorizzata  la spesa di lire 8
          miliardi per l'anno  1988,  da  iscrivere  nello  stato  di
          previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
            16. Per consentire lo sviluppo del settore zootecnico, ai
          sensi  della  legge 8 novembre 1986, n. 752, le cooperative
          agricole   e   loro   consorzi    per    la    costruzione,
          ristrutturazione    ed    ampliamento    di   impianti   di
          macellazione, lavorazione e commercializzazione delle carni
          possono contrarre mutui nel limite complessivo  massimo  di
          lire 700 miliardi, in ragione di lire 400 miliardi nel 1988
          e di lire 300 miliardi nel 1989. Detti mutui possono essere
          destinati  nei limiti di lire 100 miliardi per il 1988 e di
          lire 50  miliardi  per  il  1989  anche  ad  operazioni  di
          consolidamento  delle  passivita'  esistenti  a  favore dei
          soggetti e relativamente alle strutture ed  impianti  sopra
          indicati; si applica in tale caso la disposizione dell'art.
          6,  secondo  comma,  della  legge 4 giugno 1984, n. 194. In
          relazione  a  tali  mutui,  e' concesso un contributo negli
          interessi nella misura  massima  di  10  punti  percentuali
          secondo  criteri  e modalita' da stabilirsi con decreto del
          Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto  con
          il  Ministro  del  tesoro.  Si  applica  alla  gestione dei
          macelli e degli impianti di lavorazione della carne bovina,
          suina ed ovina la disposizione dell'art.  10 della legge 27
          ottobre 1966, n. 910, aggiunta dall'art. 13, secondo comma,
          della legge 4 giugno 1984, numero 194. Per le finalita'  di
          cui  al  presente  comma sono autorizzati limiti di impegno
          decennali di lire 30 miliardi per l'anno 1988 e di lire  20
          miliardi  per  l'anno  1989.  Le  disposizioni del presente
          comma si applicano d'intesa con le regioni,  anche  per  il
          finanziamento  dei  progetti  relativi  al consolidamento e
          allo sviluppo degli allevamenti da  latte  e  da  carne  di
          cooperative agricole e loro consorzi.
            17.  Il fondo istituito presso la Sezione speciale per il
          credito alla cooperazione della Banca nazionale del  lavoro
          ai  sensi dell'art.  1 della legge 27 febbraio 1985, n. 49,
          e' incrementato nell'anno 1988 di lire  70  miliardi.  Alla
          predetta  Sezione  speciale  e' accordata la garanzia dello
          Stato, per il rischio di cambio sui prestiti aventi  durata
          non  superiore  ad  un  anno,  contratti  all'estero per lo
          svolgimento della propria attivita'. La garanzia si applica
          alle variazioni eccedenti il 2 per  cento  intervenute  nel
          tasso  di  cambio  tra la data di conversione in lire della
          valuta mutuata e quelle del rimborso  del  capitale  e  del
          pagamento  degli interessi, secondo modalita' di attuazione
          da fissare con decreto del Ministro del tesoro,  e  con  un
          onere  massimo,  in  ogni  caso,  non  superiore  a lire 20
          miliardi. Gli eventuali oneri derivanti dalla  operativita'
          della  garanzia  di cambio prevista dal presente comma sono
          imputati al capitolo 4529 dello  stato  di  previsione  del
          Ministero  del  tesoro  per  l'anno  finanziario  1988 e ai
          corrispondenti capitoli per gli anni successivi
            18. Al fondo di cui all'art. 17 della legge  27  febbraio
          1985,  n.   49, istituito presso la Sezione speciale per il
          credito  alla  cooperazione   per   il   finanziamento   di
          interventi  a  salvaguardia  dei livelli di occupazione, e'
          conferita per il 1988 la somma di lire 30 miliardi.
            19. Alle societa' finanziarie di cui  all'art.  16  della
          legge  27  febbraio 1985, n. 49, e' corrisposto a titolo di
          rimborso    degli    oneri    connessi     all'istruttoria,
          all'assistenza  ed  alla  consulenza  relativa  ai progetti
          predisposti dalle cooperative  di  cui  all'art.  14  della
          medesima    legge,    nonche'   per   la   gestione   delle
          partecipazioni nelle stesse, un  compenso  da  determinarsi
          con  decreto  del  Ministro dell'industria, del commercio e
          dell'artigianato, di concerto con i Ministri del  lavoro  e
          della previdenza sociale e del tesoro. Gli oneri derivanti,
          compresi  quelli  sostenuti  prima  dell'entrata  in vigore
          della  presente  legge,  sono  posti  a  carico  del  Fondo
          speciale  per  gli interventi a salvaguardia dei livelli di
          occupazione di cui all'art. 17 della richiamata legge n. 49
          del 1985.
            20.  Il  fondo di dotazione della SACE - Sezione speciale
          per  l'assicurazione   del   credito   all'esportazione   -
          istituito con l'art. 13 della legge 24 maggio 1977, n. 227,
          e'  incrementato  della  somma  di  lire  300  miliardi; da
          iscrivere nello  stato  di  previsione  del  Ministero  del
          tesoro  per  l'anno 1988. Continua ad applicarsi l'art. 11,
          comma 2, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.
            21. Dopo il terzo  comma  dell'art.  18  della  legge  27
          dicembre 1983, n. 730, e' inserito il seguente:
            "L'ammontare  dei rientri, di cui al comma precedente, va
          rapportato esclusivamente al corrispondente  importo  degli
          indennizzi  cui  si  e'  fatto fronte con le disponibilita'
          finanziarie  del  fondo  di  cui  al  secondo  comma.   Gli
          interessi,   a  qualsiasi  titolo  maturati,  le  eventuali
          differenze di cambio nonche'  oneri  e  spese  relativi  ai
          rientri  suddetti  restano, rispettivamente, acquisiti ed a
          carico della SACE".
            22. Il fondo di dotazione del Mediocredito  centrale,  di
          cui  all'art.    17  della legge 25 luglio 1952, n. 949, e'
          aumentato di lire 500  miliardi,  in  ragione  di  lire  50
          miliardi  nell'anno  1988,  di  lire 200 miliardi nell'anno
          1989 e di lire 250 miliardi nell'anno 1990.
            23. Il fondo di cui all'art. 6  della  legge  10  ottobre
          1975,  n.  517, concernente la disciplina del commercio, e'
          ulteriormente integrato di lire 100 miliardi  per  ciascuno
          degli anni dal 1988 al 1997.
            24.  Il fondo di cui al comma 23 e' altresi' incrementato
          di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni  1988,  1989  e
          1990  per  la  concessione di contributi in conto capitale,
          limitatamente   alle   societa'   promotrici   di    centri
          commerciali all'ingrosso, previsti dal comma 16, numero 1),
          dell'art. 11 della legge 28 febbraio 1986, n. 41. I termini
          per  la  presentazione  delle  domande  sono  stabiliti dal
          Comitato per la gestione del  fondo  per  il  finanziamento
          delle agevolazioni di cui all'art. 6 della legge 10 ottobre
          1975, n. 517.
            25.  Per  societa'  promotrici  di  centri commerciali al
          dettaglio  beneficiarie  delle   agevolazioni   finanziarie
          previste  da  leggi  statali  e  regionali, si intendono le
          societa', anche consortili, nelle quali il numero dei  soci
          sia   rappresentato  prevalentemente  da  piccole  e  medie
          imprese commerciali  con  la  eventuale  partecipazione  di
          altre imprese commerciali e degli organismi rappresentativi
          dell'associazionismo economico e sindacale del commercio.
            26.  Il Fondo nazionale per l'artigianato di cui all'art.
          3 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con
          modificazioni, dalla legge  3  ottobre  1987,  n.  399,  e'
          integrato per l'anno 1988 di lire 90 miliardi.
            27.  Il  comma  2 dell'art. 3 del decreto-legge 31 luglio
          1987, n.  318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
          ottobre 1987, n.  399, e' sostituito dal seguente:
            "2.  Il Fondo e' utilizzato, per una quota pari al 75 per
          cento, direttamente dalle regioni e ripartito ogni anno fra
          le medesime con decreto del  Ministro  dell'industria.  del
          commercio   e   dell'artigianato,   sentito   il  Consiglio
          nazionale dell'artigianato, di cui all'art.  12 della legge
          8 agosto 1985, n. 443, in  base  al  numero  delle  imprese
          artigiane esistenti in ciascuna regione moltiplicato per il
          reciproco  del  reddito pro-capite regionale secondo i dati
          disponibili presso l'Istituto centrale  di  statistica  nel
          periodo immediatamente precedente la ripartizione".
            28. Il fondo speciale per le agevolazioni e per i servizi
          a  favore  dei  turisti  stranieri motorizzati, di cui alla
          legge 15 maggio 1986, n. 192, e' incrementato  di  lire  25
          miliardi per il 1988.
            29.  Per consentire la definizione di interventi, avviati
          sulla base della direttiva CEE n. 81/363, finalizzati  alla
          ristrutturazione    e    razionalizzazione   dell'industria
          navalmeccanica  nel  quadro  del  rilancio  della  politica
          marittima nazionale definita dal Comitato interministeriale
          per  il  coordinamento  della  politica industriale (CIPI),
          l'autorizzazione di spese di cui all'art. 1,  primo  comma,
          della  legge  12  giugno  1985,  n.  295,  e' ulteriormente
          integrata della complessiva somma di lire 930 miliardi,  in
          ragione  di  lire  265  miliardi  per l'anno 1988, lire 265
          miliardi per l'anno 1989 e lire  400  miliardi  per  l'anno
          1990,    in    favore   dell'industria   cantieristica   ed
          armatoriale.  Tali somme sono annualmente ripartite  tra  i
          settori  interessati  con decreti del Ministro della marina
          mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro  e  sono
          comprensive degli importi di un ulteriore limite di impegno
          di  lire 215 miliardi per l'anno 1988, in aggiunta a quelli
          di cui al terzo comma dell'art. 1 della richiamata legge n.
          295 del 1985.
            30.   Ai   fini  dell'attuazione  del  regolamento  della
          Commissione delle  Comunita'  europee  n.  2617/1980,  come
          modificato  dai  regolamenti  nn.    217/1984  e 3635/1985,
          concernente provvidenze in favore di  alcune  zone  colpite
          dalla   ristrutturazione   del  settore  della  costruzione
          navale, nelle province di Trieste, Gorizia  e  Genova  sono
          ammesse  le  agevolazioni di cui all'art. 5 del decreto del
          Presidente della Repubblica 9  novembre  1976,  n.  902,  e
          successive   modificazioni  ed  integrazioni,  fino  al  31
          dicembre 1988. Per la provincia di Genova  sono  esclusi  i
          comuni  di  Gorreto,  Rovegno,  Rezzoaglio  e Santo Stefano
          d'Aveto.
            31. Per le finalita' di  cui  al  comma  30  nonche'  per
          l'applicazione  dell'art.  23  del  decreto  del Presidente
          della  Repubblica   10   settembre   1982,   n.   915,   le
          autorizzazioni  di  spesa  da  iscrivere  nel capitolo 7545
          dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del
          commercio e dell'artigianato al sensi dell'art.  25,  primo
          comma,   lettera  a),  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  9  novembre  1976,  numero  902  e   successive
          modificazioni ed integrazioni, sono incrementate di lire 50
          miliardi, in ragione di lire 20 miliardi per ciascuno degli
          anni 1988 e 1989 e di lire 10 miliardi per l'anno 1990.
            32.  Per le finalita' di cui alla legge 17 febbraio 1982,
          n. 41, concernente il piano per la razionalizzazione  e  lo
          sviluppo  della  pesca marittima e' autorizzata l'ulteriore
          complessiva spesa di lire 120 miliardi, in ragione di  lire
          10 miliardi per l'anno 1988, di lire 40 miliardi per l'anno
          1989 e di lire 70 miliardi per l'anno 1990. Tali somme sono
          annualmente  ripartite  fra  i  vari  interventi secondo un
          piano    triennale    da    approvarsi     dal     Comitato
          interministeriale per la programmazione economica (CIPE).
            33. Per la prosecuzione degli interventi per il fermo del
          naviglio  da  pesca previsti dal decreto-legge 21 settembre
          1987, n. 386, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
          novembre 1987, n.  471,  da  attuarsi  con  i  criteri  ivi
          stabiliti,  e' autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per
          ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990.
            34. Le disponibilita' esistenti presso il  Fondo  per  la
          ristrutturazione   e  rinconversione  industriale,  di  cui
          all'art.  3  della  legge  12  agosto  1977,  n.  675,  non
          utilizzate  entro  il  31  luglio  1988,  affluiscono ad un
          apposito capitolo dello stato  di  previsione  dell'entrata
          per  il  1988,  per  essere  assegnate  al  Fondo  speciale
          rotativo per l'innovazione tecnologica di cui  all'art.  14
          della  legge  17  febbraio  1982,  n. 46.   Le somme che si
          rendessero   disponibili   presso   il   Fondo    per    la
          ristrutturazione  e  riconversione industriale a seguito di
          rinuncia  delle   imprese   interessate   sono   egualmente
          trasferite  al  Fondo per l'innovazione tecnologica, con la
          procedura di cui al precedente periodo.
            35. Per la concessione dei benefici previsti dall'art.  1
          del  decreto-legge  31 luglio 1987, numero 318, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399,  con
          le  modalita'  ed  i  criteri  ivi indicati, e' autorizzata
          l'ulteriore spesa di lire 40 miliardi per l'anno 1988 e  di
          lire 30 miliardi per l'anno 1989.
            36.  L'autorizzazione  di  spesa di cui all'art. 11 della
          legge 28 novembre 1980, n. 784, per il  programma  generale
          di  metanizzazione  del Mezzogiorno e' incrementata di lire
          300 miliardi per il 1990.
            37. Per la concessione dei contributi di cui all'articolo
          12 della legge 29 maggio 1982, n. 308,  e'  autorizzata  la
          spesa  di  lire 34 miliardi per il 1988, destinati quanto a
          lire 30 miliardi alla concessione dei contributi di cui  al
          numero  1)  del primo comma dell'articolo 12 della medesima
          legge, e quanto a lire 4  miliardi,  alla  concessione  dei
          contributi di cui al numero 2).
            38.  All'art. 26 della legge 29 maggio 1982, n. 308, sono
          aggiunte, in fine, le  parole:  "e  sono  riassegnate  alle
          medesime regioni con delibere del CIPE".
            39.  Per  gli interventi di cui all'art. 20 della legge 9
          dicembre 1986, n. 896, concernente disciplina della ricerca
          e coltivazione delle risorse  geotermiche,  e'  autorizzata
          l'ulteriore  spesa  di  lire  10 miliardi nel 1988, lire 20
          miliardi nel 1989 e lire 30 miliardi nel 1990.
            40. Per gli anni  1988,  1989  e  1990,  a  valere  sulle
          disponibilita'  del  fondo di cui all'art. 6 della legge 10
          ottobre  1975,  n.  517,  e  successive  modificazioni   ed
          integrazioni,  alle  imprese commerciali, indipendentemente
          dalle loro dimensioni, alle imprese previste dalla legge 17
          maggio 1983, n. 217, ed alle imprese esercenti attivita' di
          servizi, compresi quelli relativi  all'informatica  e  alla
          telematica,  ubicate  nei  territori  di cui al testo unico
          approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  6
          marzo  1978,  n.  218,  per  le spese sostenute, nei limiti
          massimi di lire 6 miliardi per  le  societa',  cooperative,
          loro   consorzi,   gruppi  di  acquisto,  centri  operativi
          aderenti ad unioni volontarie, ed altre forme di  commercio
          associato,  e  di lire 3 miliardi per le rimanenti imprese,
          sono concessi, per l'ammodernamento,  la  ristrutturazione,
          l'ampliamento,  la  razionalizzazione e l'informatizzazione
          delle stesse:
             a) contributi in conto capitale nella misura del 10  per
          cento   delle  spese  effettivamente  sostenute,  al  netto
          dell'IVA;
             b) contributi in conto  interessi  con  tasso  a  carico
          degIi   operatori  pari  al  40  per  cento  del  tasso  di
          riferimento, per finanziamenti agevolati, fino  al  60  per
          cento   delle  spese  effettivamente  sostenute,  al  netto
          dell'IVA.
            41.  Le  agevolazioni di cui al comma 40 sono concesse in
          relazione alle domande presentate successivamente alla data
          di entrata in vigore della presente legge.
            42. Il fondo di cui all'art. 3-octies  del  decreto-legge
          26 gennaio 1987, n. 9  convertito, con modificazioni, dalla
          legge 27 marzo 1987, n. 121, concernente interventi urgenti
          in  materia  di  distribuzione commerciale, e' integrato di
          lire 50 miliardi per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990.
            43. E' autorizzato l'apporto di lire  120  miliardi,  per
          ciascuno  degli  anni dal 1988 al 1994, al fondo contributi
          interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane
          di cui all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949.
            44. Per la corresponsione  dei  contributi  di  cui  alla
          legge 21 maggio 1981, n. 240, e successive modificazioni ed
          integrazioni,  e'  autorizzata la spesa complessiva di lire
          40 miliardi per l'anno 1988 da iscrivere, per le rispettive
          competenze, quanto  a  lire  15  miliardi  nello  stato  di
          previsione  del  Ministero  del  tesoro, e quanto a lire 25
          miliardi  nello  stato  di  previsione  del  Ministero  del
          commercio con l'estero.
            45.  Per  consentire  il  conseguimento  delle  finalita'
          previste dalla legge 5 dicembre 1986, n. 856, i complessivi
          limiti di cui all'art.  7, comma 1, e all'art. 8, comma  1,
          della  stessa  legge sono aumentati ciascuno della somma di
          lire 40 miliardi in riferimento  alle  quote  previste  per
          l'anno 1988.
            46.  Per  le spese relative allo svolgimento di attivita'
          di  ricerca  e  documentazione,  studi  e  consulenze,   da
          affidare   ad   esperti   ed  istituti  esterni,  anche  di
          nazionalita' estera, per analisi e valutazioni  di  mercato
          nonche'   per   definire   indirizzi   e  programmi,  anche
          settoriali,  inerenti  al  sistema   delle   partecipazioni
          statali    e    le   relative   riforme   organizzative   e
          procedimentali anche  per  acquisizioni  o  dismissioni  di
          quote  di capitale di societa' a partecipazione statale, e'
          autorizzata, a partire dall'anno 1988, la spesa di  lire  1
          miliardo   da  iscrivere  nello  stato  di  previsione  del
          Ministero delle partecipazioni statali.
            47. E' altresi' autorizzata la spesa di lire 3  miliardi,
          a partire dall'anno 1988, al fine della realizzazione di un
          sistema  di  automazione  nell'ambito  del  Ministero delle
          partecipazioni statali, da iscrivere al capitolo  1101  del
          relativo stato di previsione.
            48. Per consentire lo svolgimento di attivita' di ricerca
          e   documentazione,  studi  e  consulenze,  da  affidare  a
          commissioni o ad esperti ed istituti esterni, per analisi e
          valutazioni  delle  problematiche  delle  piccole  e  medie
          imprese,  delle  iniziative  concernenti  il  sistema della
          produzione industriale e delle fonti  di  energia,  nonche'
          per  le  attivita' del Comitato tecnico per l'energia e del
          piano per la realizzazione dei  mercati  agroalimentari  di
          cui  all'art.  11  della  legge 28 febbraio 1986, n. 41, e'
          autorizzata, a partire dall'anno 1988, la spesa di lire 500
          milioni  da  iscrivere  nello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
          I compensi da attribuire ai membri delle commissioni o agli
          esperti   sono   determinati   con   decreto  del  Ministro
          dell'industria,  del  commercio  e   dell'artigianato,   di
          concerto con il Ministro del tesoro.
            49.  Alla  copertura  dell'onere di cui ai commi 46, 47 e
          48, di lire 4,5 miliardi per il 1988, si provvede  mediante
          riduzione  dello  stanziamento  iscritto  al  capitolo 7546
          dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del
          commercio e dell'artigianato per il medesimo anno, all'uopo
          intendendosi ridotta di pari  importo  l'autorizzazione  di
          spesa recata dalla legge 12 agosto 1977, n. 675.
            50.   Per   consentire   l'immediata   realizzazione   di
          investimenti finalizzati al recupero, alla ristrutturazione
          ed  all'adeguamento   funzionale   dell'intero   patrimonio
          immobiliare,  delle strutture e dei servizi, e' autorizzata
          la spesa straordinaria di lire 15 miliardi per l'anno  1988
          destinata  all'Ente  autonomo  "Mostra  d'oltremare  e  del
          lavoro italiano nel mondo". Sono dichiarati prioritari  gli
          interventi  finalizzati alle strutture sportive ed a quelle
          complementari per le finalita' di cui  al  decreto-legge  3
          gennaio  1987,  n.  2, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 6 marzo  1987,  n.  65,  previsti  dal  comma  7  del
          presente articolo.
            51.  E' autorizzato inoltre il conferimento di un apporto
          al  fondo   di   dotazione   dell'Ente   autonomo   "Mostra
          d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo" di 10 miliardi
          per   l'anno   1988,   per   consentire   gli  investimenti
          indispensabili per le funzioni istituzionali.
            52. Per un periodo di cinque  anni,  a  decorrere  dal  1
          gennaio  1988,  alle  imprese  industriali  manifatturiere,
          anche artigiane e cooperative, gia' esistenti alla data del
          1  ottobre  1987,  le  quali  occupino  non  piu'  di   100
          lavoratori con contratto a tempo indeterminato e procedano,
          entro il 31 dicembre 1990, a nuove assunzioni con contratto
          di   lavoro   a   tempo  indeterminato,  spetta,  per  ogni
          lavoratore assunto ed occupato in aggiunta ai lavoratori  a
          tempo  indeterminato risultanti in organico alla data del 1
          ottobre 1987, un contributo di lire 3.600.000 per  ciascuno
          degli  anni  1988, 1989, 1990, di lire 2.880.000 per l'anno
          1991 e di lire  2.160.000  per  l'anno  1992.  Il  suddetto
          contributo,  nel  caso  di  assunzione di donne, nonche' di
          assunzione di uomini disoccupati da piu' di 12  mesi  e  di
          eta'  compresa  tra  i  25  e i 40 anni, e' rispettivamente
          aumentato di lire 600.000, lire 480.000 e lire 360.000.  Il
          predetto contributo e' proporzionato alla
          durata   effettiva   del  rapporto  di  lavoro  ed  il  suo
          ammontare,  in  caso  di  lavoro  a  tempo   parziale,   e'
          corrispondentemente ridotto. Esso non concorre a formare la
          base imponibile ai fini dell'applicazione delle imposte sul
          reddito.  Il  suddetto  contributo  e'  concesso ed erogato
          secondo modalita' stabilite  dal  Ministero  del  lavoro  e
          della  previdenza  sociale, di concerto con il Ministro per
          gli  interventi  straordinari  nel  Mezzogiorno  e  con  il
          Ministro  del  tesoro  e  non  spetta  alle  imprese di cui
          all'art.  14, comma 5, della legge 1 marzo 1986, n. 64, per
          la durata dell'esenzione ivi prevista. L'impresa e'  tenuta
          a   rimborsare  il  contributo  percepito  per  il  singolo
          lavoratore nel caso in cui  quest'ultimo  venga  licenziato
          nei  sei mesi successivi alla sua assunzione. Il contributo
          non e' cumulabile con analoghi  contributi  disposti  dalle
          regioni meridionali. Il contributo di cui al presente comma
          e'   concesso   per   le  assunzioni  effettuate  in  aree,
          ricomprese nei territori di cui all'articolo  1  del  testo
          unico   approvato   con   D.P.R.  6  marzo  1978,  n.  218,
          individuate dal CIPE, su proposta del Ministro del lavoro e
          della previdenza sociale d'intesa con il Ministro  per  gli
          interventi  straordinari  nel Mezzogiorno, tenuto conto dei
          livelli di disoccupazione nelle aree  stesse  presenti.  Il
          relativo  onere,  valutato  in  lire 350 miliardi annui, e'
          posto a carico dell'autorizzazione di  spesa  di  cui  alla
          legge 1 marzo 1986, n. 64.
            53.  A  decorrere  dalla  data di entrata in vigore della
          presente legge la detrazione prevista dall'art.  18,  legge
          12 agosto 1977,
           n.  675,  e'  elevata, ai fini dell'applicazione dell'art.
          14, comma 3, della legge 1 marzo 1986,  n.  64,  al  6  per
          cento  della  base  imponibile;  la  maggiore detrazione si
          applica  anche  alle  prestazioni   di   posa   in   opera,
          installazione  e  montaggio  di  cui  all'art.  55, legge 7
          agosto 1982, n. 526.  Alle  minori  entrate  derivanti  dal
          presente  comma  si  fa  fronte  a  norma  del  comma 6 del
          medesimo art. 14 della legge 10 marzo 1986, n. 64.
            54. Il Governo presenta annualmente al Parlamento,  entro
          il  30 settembre, una relazione sullo stato di attuazione e
          sugli effetti delle provvidenze previste nel comma 52.
            55. Le disposizioni di cui agli  articoli  16,  17  e  18
          della   legge   23   aprile  1981,  n.  155,  e  successive
          modificazioni  ed  integrazioni,   continuano   a   trovare
          applicazione  dal  1  gennaio  sino al 31 dicembre 1988. La
          facolta'  di  pensionamento   anticipato   prevista   dalle
          predette   disposizioni   e'   riconosciuta  ai  lavoratori
          dipendenti  da  imprese  per  le  quali  siano  intervenute
          deliberazioni    del   Comitato   dei   ministri   per   il
          coordinamento  della   politica   industriale,   ai   sensi
          dell'art.  2, comma quinto, lettera a) e c), della legge 12
          agosto  1977, n.   675 relative a periodi successivi, anche
          solo in parte  al  30  giugno  1987,  ovvero  deliberazioni
          relative  alla  sola  facolta'  di pensionamento anticipato
          successivamente al 30 giugno 1987.
            56. La disciplina di cui all'art. 1 della legge 31 maggio
          1984, n. 193, e successive modificazioni  ed  integrazioni,
          continua  a  trovare  applicazione dal 1 gennaio sino al 31
          dicembre 1988. Il relativo onere e' valutato  in  lire  350
          miliardi  per  l'anno  1988  e  in  lire  100  miliardi per
          ciascuno degli anni 1989 e 1990".
            - Per il testo degli articoli 17  e  27  della  legge  n.
          317/1991  si  veda  in  nota  al  comma  1 di questo stesso
          articolo.
          Nota all'art. 14, comma 3:
            -  Per  il  testo  degli  articoli 17 e 27 della legge n.
          317/1991 si veda in  nota  al  comma  1  di  questo  stesso
          articolo.
          Nota all'art. 14, comma 4:
            -  Il comma 5 dell'art. 11 del decreto-legge n. 299/1994,
          convertito con modificazioni dalla legge n. 451/94,  e'  il
          seguente:  "5.  Al finanziamento delle iniziative di cui ai
          comini  1  e  2  si  provvede  nel  limite  delle   risorse
          finanziarie,  non  inferiori  a  lire  50  miliardi  annui,
          preordinate allo scopo dal  Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza   sociale,   di   concerto   con   il   Ministro
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
          nell'ambito del Fondo di cui all'art. 11, comma  31,  della
          legge 24 dicembre 1993, n. 537. Tali risorse sono destinate
          ad incrementare le disponibilita' del Fondo speciale per la
          ricerca  applicata  istituito  dall'art.  4  della legge 25
          ottobre  1968,  n.  1089  cui  sono  posti  a  carico   gli
          interventi del presente articolo".
          Nota all'art. 14, comma 5:
            -  Per  il  titolo  e  gli estremi di pubblicazione nella
          Gazzetta Ufficiale del decreto-legge n.  415/1992  e  della
          relativa  legge  di conversione n. 488/1992 si veda in nota
          al comma 1 di questo stesso articolo.