Art. 15.
                 (Contratto di formazione e lavoro)
    1.  All'articolo  16  del  decreto-legge  16 maggio 1994, n. 299,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 19 luglio 1994, n. 451,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  al  comma  1,  dopo le parole: "fondazioni," sono inserite le
seguenti: "enti pubblici di ricerca";
    b)  al comma 6 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nelle
aree  di  cui all'obiettivo n. 1 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del
Consiglio  del 20 luglio 1993, e successive modificazioni, in caso di
trasformazione, allo scadere del ventiquattresimo mese, dei contratti
di  formazione e lavoro di cui al comma 2, lettera a), in rapporto di
lavoro  a tempo indeterminato, continuano a trovare applicazione, per
i  successivi dodici mesi, le disposizioni di cui al comma 3 e quelle
di  cui  al  primo  periodo  del  presente  comma. Nel caso in cui il
lavoratore,   durante   i   suddetti  ulteriori  dodici  mesi,  venga
illegittimamente  licenziato,  il  datore  di  lavoro  e' tenuto alla
restituzione   dei   benefici  contributivi  percepiti  nel  predetto
periodo".
    2.  La  Commissione  regionale  per l'impiego puo' deliberare, ai
sensi  dell'articolo  9, comma 9, del decreto- legge lo ottobre 1996,
n.  510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996,
n. 608, l'inserimento mirato lavorativo con contratto di formazione e
lavoro  per  soggetti  portatori  di handicap, sulla base di progetti
previsti dai contratti collettivi nazionali.
    3. L'onere derivante dal presente articolo e' valutato in lire 60
miliardi per l'anno 1997 e in lire 120 miliardi a decorrere dall'anno
1998.
 
          Nota all'art. 15, comma 1:
            - L'art. 16 del decreto-legge  n.  299/1994,  convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge  n.  451/1994, cosi' come
          modificato  dal  presente  articolo,  risulta   essere   il
          seguente:
            "Art.  16  (Norme in materia di contratti di formazione e
          lavoro).   - 1. Possono essere  assunti  con  contratto  di
          formazione  e lavoro i soggetti di eta' compresa tra sedici
          e trentadue anni. Oltre ai datori di lavoro di cui all'art.
          3, comma 1, del decreto-legge  30  ottobre  1984,  n.  726,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  19 dicembre
          1984, n. 863, possono stipulare contratti di  formazione  e
          lavoro anche gruppi di imprese, associazioni professionali,
          socio-culturali,  sportive,  fondazioni,  enti  pubblici di
          ricerca,  nonche'  datori  di  lavoro  iscritti  agli  albi
          professionali   quando  il  progetto  di  formazione  venga
          predisposto  dagli  ordini  e  collegi   professionali   ed
          autorizzato in conformita' a quanto previsto al comma 7.
            2.  Il  contratto  di  formazione  e  lavoro  e' definito
          secondo le seguenti tipologie:
             a) contratto di formazione  e  lavoro  mirato  alla:  1)
          acquisizione    di    professionalita'    intermedie;    2)
          acquisizione di professionalita' elevate;
             b) contratto di formazione e lavoro mirato ad  agevolare
          l'inserimento    professionale    mediante    un'esperienza
          lavorativa che  consenta  un  adeguamento  delle  capacita'
          professionali al contesto produttivo ed organizzativo.
            3.  I  lavoratori  assunti  con contratto di formazione e
          lavoro di cui alle lettere a) e  b)  del  comma  2  possono
          essere  inquadrati  ad  un  livello  inferiore  a quello di
          destinazione.
            4. La durata massima del contratto di formazione e lavoro
          non puo' superare i ventiquattro mesi per  i  contratti  di
          cui  alla  lettera  a)  del  comma  2 e i dodici mesi per i
          contratti di cui alla lettera b) del medesimo comma.
            5. I contratti di cui alla lettera a), numeri  1)  e  2),
          del comma 2 devono prevedere rispettivamente almeno ottanta
          e  centotrenta  ore  di  formazione da effettuarsi in luogo
          della prestazione lavorativa:   il contratto  di  cui  alla
          lettera b) del comma 2 deve prevedere una formazione minima
          non  inferiore a venti ore di base relativa alla disciplina
          del rapporto  di  lavoro,  all'organizzazione  del  lavoro,
          nonche'  alla prevenzione ambientale e antinfortunistica. I
          contratti   collettivi    possono    prevedere    la    non
          retribuibilita'  di  eventuali ore aggiuntive devolute alla
          formazione.
            6. Per i contratti di cui alla lettera  a)  del  comma  2
          continuano  a  trovare applicazione i benefici contributivi
          previsti dalle disposizioni vigenti in materia alla data di
          entrata in vigore del presente decreto.  Per i contratti di
          cui alla  lettera  b)  del  predetto  comma  2  i  medesimi
          benefici   trovano   applicazione   subordinatamente   alla
          trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato
          e successivamente ad essa, per una durata pari a quella del
          contratto di formazione e lavoro  cosi'  trasformato  e  in
          misura correlata al trattamento retributivo corrisposto nel
          corso del contratto di formazione medesimo.
            Nelle  aree  di  cui  all'obiettivo  n. 1 del regolamento
          (CEE) n. 2081/1993 del Consiglio del 20 luglio 1993, e suc-
          cessive modificazioni,  in  caso  di  trasformazione,  allo
          scadere   del   ventiquattresimo  mese,  dei  contratti  di
          formazione e lavoro di cui  al  comma  2,  lettera  a),  in
          rapporto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato, continuano a
          trovare applicazione, per  i  successivi  dodici  mesi,  le
          disposizioni  di  cui  al  comma 3 e quelle di cui al primo
          periodo del presente comma. Nel caso in cui il  lavoratore,
          durante   i   suddetti   ulteriori   dodici   mesi,   venga
          illegittimamente licenziato, il datore di lavoro e'  tenuto
          alla  restituzione  dei benefici contributivi percepiti nel
          predetto periodo
            7. Non sono soggetti alla proeedura  di  approvazione  da
          parte  della  competente  autorita'  i progetti conformi al
          contenuto di  decreti  del  Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza  sociale  che  definiscono  gli  obiettivi  e le
          caratteristiche  minime  che  l'attivita'  formativa   deve
          presentare    relativamente    a    ciascun    livello   di
          inquadramento.   Tali  decreti  sono  emanati,  sentita  la
          commissione   centrale  per  l'impiego,  sulla  base  degli
          accordi collettivi o delle proposte  formulate  dagli  enti
          bilaterali. L'accertamento di mera conformita' ai parametri
          determinati  dai  detti  decreti e' effettuato dall'ufficio
          provinciale del lavoro e della  massima  occupazione  entro
          venti giorni dalla data di ricezione della domanda. Decorso
          inutilmente   tale  termine  il  predetto  accertamento  si
          considera avvenuto.
            8. All'art. 3, comma  3,  del  decreto-legge  30  ottobre
          1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
          dicembre  1984,  n. 683, come modificato dall'art. 9, comma
          1, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 169,  dopo  il
          primo  periodo e' inserito il seguente: "Nel caso in cui la
          delibera della commissione regionale per l'impiego non  sia
          intervenuta   nel  termine  di  trenta  giorni  dalla  loro
          presentazione, provvede il direttore dell'ufficio regionale
          del lavoro e della massima occupazione.". Al medesimo  art.
          3,  comma  3,  sono  soppresse le parole:   "ovvero non sia
          intervenuta,  nel  termine  di  trenta  giorni  dalla  loro
          presentazione,  la delibera della commissione regionale per
          l'impiego.
            9. Alla scadenza del contratto di formazione e lavoro  di
          cui   al   comma  2,  lettera  a),  il  datore  di  lavoro,
          utilizzando  un  modello  predisposto,  sentite  le   parti
          sociali,  dal  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale,  trasmette  alla  sezione   circoscrizionale   per
          l'impiego  competente  per territorio idonea certificazione
          dei risultati conseguiti  dal  lavoratore  interessato.  Le
          strutture  competenti  delle  regioni  possono accertare il
          livello  di  formazione  acquisito  dal  lavoratore.   Alla
          scadenza  del  contratto di formazione e lavoro di cui alla
          lettera b) del comma 2, il datore  di  lavoro  rilascia  al
          lavoratore un attestato sull'esperienza svolta.
            10.  Qualora  sia  necessario per il raggiungimento degli
          obiettivi formativi, i progetti  possono  prevedere,  anche
          nei  casi in cui essi siano presentati da consorzi o gruppi
          di imprese, che l'esecuzione del  contratto  si  svolga  in
          posizione  di  comando  presso  una  pluralita' di imprese,
          individuate  nei  progetti  medesimi.  La  titolarita'  del
          rapporto resta ferma in capo alle singole imprese.
            11.  La  misura di cui al comma 6 dell'art. 8 della legge
          29 dicembre 1990, e' elevata al sessanta per cento.
            12. (Soppresso dalla legge di conversione).
            13. Nella predisposizione dei progetti  di  formazione  e
          lavoro   devono   essere   rispettati  i  principi  di  non
          discriminazione diretta ed indiretta di cui alla  legge  10
          aprile 1991, n. 125.
            14.  Le  disposizioni del presente articolo, ad eccezione
          del comma 1, primo periodo, non  trovano  applicazione  nei
          confronti   dei  contratti  di  formazione  e  lavoro  gia'
          stipulati alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto.  Esse, ad eccezione dei commi 1, primo periodo, 8,
          11 e 15, non trovano inoltre applicazione nei confronti dei
          contratti di formazione e  lavoro  stipulati  entro  il  31
          dicembre  1994, sulla base di progetti che alla data del 30
          settembre 1994 risultino gia' approvati, presentati  ovvero
          riconosciuti  conformi  ai  sensi  e per gli effetti di cui
          all'art. 3, comma 3, del decreto-legge 30 ottobre 1984,  n.
          726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
          1984,  n.  863,  come  modificato dall'art. 9, comma 1, del
          decreto-legge  29  marzo  1991,  n.  108,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  1  giugno  1991,  n.  169. La
          disposizione dell'ultimo periodo dell'art.  3, comma 3, del
          citato decreto-legge n.  726  del  1984,  si  applica  fino
          all'emanazione dei decreti di cui al comma 7 e comunque non
          oltre il 30 settembre 1994.
            15.  Dalla  tabella  C  annessa al decreto del Presidente
          della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300,  e'  eliminato  il
          procedimento  per l'approvazione dei progetti di formazione
          e  lavoro  da  parte  del  Ministro  del  lavoro  e   della
          previdenza  sociale,  previsto  dall'art.  3,  comma 3, del
          decreto-legge 30 ottobre  1984,  n.  726,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863".
          Note all'art. 15, comma 2:
            -  Il  comma  9  dell'art.  9 del decreto-legge 1 ottobre
          1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
          novembre 1996, n. 608 (Disposizioni urgenti in  materia  di
          lavori  socialmente  utili,  di  interventi  a sostegno del
          reddito e nel settore previdenziale) e'  il  seguente:  "9.
          Con  effetto  fino  al  31  dicembre  1997,  le commissioni
          regionali per l'impiego dei territori di cui al testo unico
          delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con
          decreto del Presidente della Repubblica 6  marzo  1978,  n.
          218,  possono  deliberare  l'elevazione  dell'eta'  massima
          prevista per la  stipula  del  contratto  di  formazione  e
          lavoro".