Art. 16
                           (Apprendistato)
    1.  Possono  essere assunti, in tutti i settori di attivita', con
contratto  di apprendistato, i giovani di eta' non inferiore a sedici
anni  e  non  superiore  a ventiquattro, ovvero a ventisei anni nelle
aree  di cui agli obiettivi n. 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2081/93
del  Consiglio  del  20 luglio 1993, e successive modificazioni. Sono
fatti  salvi  i  divieti  e le limitazioni previsti dalla legge sulla
tutela  del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti. L'apprendistato
non  puo' avere una durata superiore a quella stabilita per categorie
professionali dai contratti collettivi nazionali di lavoro e comunque
non  inferiore  a  diciotto  mesi e superiore a quattro anni. Qualora
l'apprendista  sia  portatore  di handicap i limiti di eta' di cui al
presente  comma  sono  elevati  di  due anni; i soggetti portatori di
handicap  impiegati  nell'apprendistato sono computati nelle quote di
cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni.
    2.  Ai contratti di apprendistato conclusi a decorrere da un anno
dalla  data  di  entrata  in vigore della presente legge, le relative
agevolazioni  contributive  trovano  applicazione alla condizione che
gli  apprendisti  partecipino  alle  iniziative di formazione esterna
all'azienda  previste  dai  contratti collettivi nazionali di lavoro.
Con  decreto  del  Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su
proposta  del  comitato  istituito  con  decreto  del  Presidente del
Consiglio  dei  ministri  del  18  novembre  1996,  pubblicato  nella
Gazzetta   Ufficiale   n.  290  dell'11  dicembre  1996,  sentite  le
organizzazioni   sindacali  maggiormente  rappresentative  sul  piano
nazionale,  le  associazioni  di  categoria dei datori di lavoro e le
regioni,  sono  definiti,  entro  trenta  giorni  dalla decisione del
comitato,   i   contenuti  formativi  delle  predette  iniziative  di
formazione   che,  nel  primo  anno,  dovranno  riguardare  anche  la
disciplina  del  rapporto di lavoro, l'organizzazione del lavoro e le
misure  di  prevenzione  per la tutela della salute e della sicurezza
sul  luogo  di lavoro, nonche' l'impegno formativo per l'apprendista,
normalmente pari ad almeno 120 ore medie annue, prevedendo un impegno
ridotto per i soggetti in possesso di titolo di studio post-obbligo o
di attestato di qualifica professionale idonei rispetto all'attivita'
da  svolgere.  Il  predetto decreto definisce altresi' i termini e le
modalita' per la certificazione dell'attivita' formativa svolta.
    3.  In  via  sperimentale,  possono  essere concesse agevolazioni
contributive  per  i lavoratori impegnati in qualita' di tutore nelle
iniziative formative di cui al comma 2, comprendendo fra questi anche
i titolari di imprese artigiane qualora svolgano attivita' di tutore.
Con  decreto  del  Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da
emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge,  sono determinati le esperienze professionali richieste per lo
svolgimento  delle  funzioni  di tutore, nonche' entita', modalita' e
termini  di  concessione  di  tali  benefici nei limiti delle risorse
derivanti dal contributo di cui all'articolo 5, comma 1.
    4. Sono fatte salve le condizioni di maggior favore in materia di
apprendistato  previste per il settore dell'artigianato dalla vigente
disciplina normativa e contrattuale.
    5.  Il  Governo  emana  entro  nove mesi dalla data di entrata in
vigore   della   presente   legge,  previo  parere  delle  competenti
Commissioni  parlamentari, norme regolamentari ai sensi dell'articolo
17,  comma  2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla proposta del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri e del Ministro del lavoro e
della  previdenza  sociale  in materia di speciali rapporti di lavoro
con  contenuti  formativi  quali  l'apprendistato  e  il contratto di
formazione  e  lavoro,  allo  scopo  di  pervenire  ad una disciplina
organica   della   materia  secondo  criteri  di  valorizzazione  dei
contenuti   formativi,   con   efficiente   utilizzo   delle  risorse
finanziarie  vigenti,  di  ottimizzazione  ai fini della creazione di
occasioni di impiego delle specifiche tipologie contrattuali, nonche'
di   semplificazione,   razionalizzazione   e   delegificazione,  con
abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti. Dovra' altresi' essere
definito,  nell'ambito delle suddette norme regolamentari, un sistema
organico di controlli sulla effettivita' dell'addestramento e sul re-
ale  rapporto  tra attivita' lavorativa e attivita' formativa, con la
previsione di specifiche sanzioni amministrative per l'ipotesi in cui
le condizioni previste dalla legge non siano state assicurate.
    6.  Sono abrogati gli articoli 6, primo comma, e 7 della legge 19
gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni. Il secondo comma del
predetto  articolo  6 continua ad operare fino alla modificazione dei
limiti di eta' per l'adempimento degli obblighi scolastici.
    7.  L'onere  derivante  dal presente articolo e' valutato in lire
185  miliardi per l'anno 1997, in lire 370 miliardi per l'anno 1998 e
in lire 550 miliardi a decorrere dall'anno 1999.
 
          Note all'art. 16, comma 1:
            -  Per  la  lettura  del  testo  dell'obiettivo  n. 1 del
          regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio  del  20  luglio
          1993,  si veda in nota al comma 4 dell'art. 13. L'obiettivo
          n. 2 del medesimo regolamento e' il seguente:
            "Obiettivo n. 2. - 1.  Le  zone  industriali  in  declino
          interessate   dalla   realizzazione   dell'obiettivo  n.  2
          riguardano regioni, regioni frontaliere o parti di regioni,
          compresi i bacini di occupazione e le comunita' urbane.
            2. Le zone di cui al paragrafo 1 debbono corrispondere  o
          appartenere,  fatto  salvo  il  paragrafo  4, ad una unita'
          territoriale del livello NUTS III che soddisfi ciascuno dei
          criteri seguenti:
             a) il tasso medio di disoccupazione dev'essere superiore
          alla media comunitaria registrata negli ultimi tre anni;
             b) rispetto all'occupazione  complessiva,  il  tasso  di
          occupazione  nel  settore  industriale  dev'essere uguale o
          superiore alla media  comunitaria  per  qualsiasi  anno  di
          riferimento a decorrere dal 1975;
             c)  il  livello  occupazionale  nel  settore industriale
          rispetto all'anno di riferimento di  cui  alla  lettera  b)
          deve risultare in regresso.
            L'intervento  comunitario,  fatto  salvo  il paragrafo 4,
          puo' estendersi anche:
             a zone contigue che soddisfano i  criteri  di  cui  alle
          lettere a), b) e c) nonche' a zone che soddisfano i criteri
          di cui alle lettere, a), b) e c) contigue ad una regione di
          cui all'obiettivo n. 1;
             a   comunita'  urbane  caratterizzate  da  un  tasso  di
          disoccupazione  superiore  di  almeno  il  50%  alla  media
          comunitaria  e  che  hanno  registrato un regresso notevole
          dell'occupazione nel settore industriale;
             a  zone che nel corso degli ultimi tre anni hanno subito
          o che attualmente subiscono o rischiano di subire, anche  a
          seguito  di  mutamenti  industriali  e  dell'evoluzione dei
          sistemi di produzione, perdite occupazionali di rilievo  in
          settori  industriali  determinanti  per  il  loro  sviluppo
          economico  con  un  conseguente  serio  aggravamento  della
          disoccupazione in dette zone;
             a  zone,  in  particolare  urbane,  confrontate  a gravi
          problemi di bonifica di aree industriali degradate;
             ad  altre  zone  industriali  od  urbane   nelle   quali
          l'impatto socioeconomico della ristrutturazione del settore
          della   pesca,   misurato  secondo  criteri  obiettivi,  lo
          giustifichi.
            Nell'applicare i criteri sopra enunciati, la  Commissione
          terra'   conto  dell'incidenza  relativa  delle  situazioni
          nazionali  rispetto  alla  media  comunitaria,  per  quanto
          riguarda   il   tasso   di   disoccupazione,  il  tasso  di
          industrializzazione e il declino industriale.
            Per l'applicazione di  tali  criteri,  gli  Stati  membri
          possono  anche prendere come base di riferimento le realta'
          specifiche che differiscono sul tasso  di  attivita'  o  di
          occupazione reale delle popolazioni.
            3.  Sin  dall'entrata in vigore del presente regolamento,
          previa   presa   in   considerazione   delle   informazioni
          comunitarie  relative alle disposizioni di cui al paragrafo
          2,   gli   Stati   membri   interessati   propongono   alla
          Commissione, in base alle disposizioni di detto paragrafo e
          tenuto  conto  del  principio  di  concentrazione, l'elenco
          delle zone che a loro avviso devono beneficiare dell'azione
          a titolo dell'obiettivo n.  2  e  le  comunicano  tutte  le
          informazioni utili al riguardo.
            Sulla  scorta  di questi elementi e della sua valutazione
          globale delle  proposte  presentate,  tenendo  conto  delle
          priorita'  e  delle  situazioni  nazionali,  la Commissione
          adotta,  in  stretta  concertazione  con  lo  Stato  membro
          interessato  e  secondo la procodura prevista all'art.  17,
          un primo elenco triennale delle zone di cui al paragrafo  1
          e ne informa il Parlamento europeo.
            4.  Nel  redigere  l'elenco  e  nel  definire  il  quadro
          comunitario  di  sostegno  di  cui  al  paragrafo   9,   la
          Commissione  e  gli Stati membri provvedono a garantire una
          reale  concentrazione  degli  interventi  sulle  zone  piu'
          gravemente    colpite   e   nell'ambito   geografico   piu'
          appropriato, tenendo  conto  della  situazione  particolare
          delle  zone  interessate.  Gli Stati membri comunicano alla
          Commissione le informazioni che possono aiutarla in  questo
          compito.
            5.  Berlino  Ovest  puo'  beneficiare dell'aiuto previsto
          nell'ambito  di  questo  obiettivo  per  il  primo  periodo
          triennale di cui al paragrafo 6.
            6.  La  Commissione,  di  concerto  con  lo  Stato membro
          interessato,  rivede  periodicamente  l'elenco  delle  zone
          beneficiarie.   Tuttavia   i   contributi   concessi  dalla
          Comunita' nell'ambito dell'obiettivo, n. 2 a  favore  delle
          varie   zone  contenute  nell'elenco  sono  programmati  ed
          erogati su base triennale.
            7. Dopo tre anni dell'entrata in  vigore  dell'elenco  di
          cui  al  paragrafo  3  i  criteri  definiti  al paragrafo 2
          possono essere modificati  dal  Consiglio  che  delibera  a
          maggioranza  qualicata su proposta della Commissione e pre-
          via consultazione del Parlamento europeo.
            8.  Gli  Stati   membri   interessati   presentano   alla
          Commissione  i  loro  piani  di  riconversione  regionale e
          sociale. I piani contengono in particolare:
             la descrizione della situazione attuale, e l'indicazione
          dei finanziamenti previsti e dei principali risultati delle
          azioni  varate  nel  corso  del   precedente   periodo   di
          programmazione,   nel   contesto  degli  aiuti  strutturali
          comunitari  ricevuti   e   tenuto   conto   dei   risultati
          disponibili delle valutazioni;
             la  descrizione  di un'adeguata strategia per conseguire
          gli obiettivi di cui all'art. 1 e  delle  linee  principali
          scelte per la riconversione delle zone in questione, con la
          quantificazione  dei  progressi  da  realizzare, se la loro
          natura lo consente e una valutazione ex  ante  dell'impatto
          previsto, anche in materia di occupazione, delle pertinenti
          azioni  al  fine di garantire che queste apportino vantaggi
          socioeconomici a medio termine corrispondenti alle  risorse
          finanziarie mobilizzate;
             una  valutazione  ex  ante  della  situazione ambientale
          della zona di cui trattasi e  la  valutazione  dell'impatto
          ambientale  della  strategia  e  delle azioni di cui sopra,
          secondo  i  principi  di  uno   sviluppo   sostenibile   in
          conformita'   delle   vigenti   disposizioni   del  diritto
          comunitario; le  disposizioni  adottate  per  associare  le
          autorita' competenti in materia ambientale, designate dallo
          Stato  membro, alla preparazione e alla realizzazione delle
          azioni   previste   dal   piano   nonche'   per   garantire
          l'osservanza   delle   norme   comunitarie  in  materia  di
          ambiente;
             indicazioni sull'utilizzazione dei contributi dei Fondi,
          della BEI e degli altri strumenti finanziari prevista nella
          realizzazione del piano.
            9. La Commissione valuta i  piani  proposti  in  funzione
          della   loro   coerenza  con  gli  obiettivi  del  presente
          regolamento e con le disposizioni e le politiche menzionate
          agli articoli 6 e 7. Essa definisce sulla  base  di  questi
          piani, nell'ambito della partnership prevista dall'art.  4,
          paragrafo  1 e di concerto con lo Stato membro interessato,
          il quadro comunitario di sostegno  alla  riconversione  per
          gli  interventi  strutturali  comunitari,  avendo  cura  di
          seguire le procedure previste all'art. 17.
            Il quadro comunitario di sostegno comprende segnatamente:
             gli obiettivi di riconversione quantificati, per  quanto
          la  loro  natura  lo  consente,  i  progressi da realizzare
          rispetto alla situazione attuale durante il periodo di  cui
          trattasi,  le  linee  prioritarie  scelte  per l'intervento
          comunitario,   le   modalita'   di   valutazione  ex  ante,
          sorveglianza   e   valutazione   ex   post   delle   azioni
          prospettate;
             le forme d'intervento;
             il  piano  indicativo  di finaziamento con l'indicazione
          dell'importo degli interventi e della loro provenienza;
             la durata di tali interventi.
            Il quadro comunitario di sostegno  puo',  all'occorrenza,
          essere modificato e adattato, nell'ambito della partnership
          di  cui all'art.  4, paragrafo 1, su iniziativa dello Stato
          membro interessato o della Commissione di concerto  con  lo
          Stato  membro, in funzione di nuove informazioni pertinenti
          e dei risultati osservati  nel  corso  della  realizzazione
          delle  azioni  in  questione,  compresi  i  risultati della
          sorveglianza e della valutazione ex post.
            10. Le modalita'  d'applicazione  del  presente  articolo
          sono  precisate  nelle  disposizioni  di  cui  all'art.  3,
          paragrafi 4 e 5".
            - La legge 2 aprile 1968,  n.  482  (Disciplina  generale
          delle   assunzioni   obbligatorie   presso   le   pubbliche
          amministrazioni e le aziende private)  e'  pubbicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 30 aprile 1968, n. 109.
          Nota all'art. 16, comma 2:
            -  Per  il testo del decreto del Presidente del Consiglio
          dei Ministri del 18 novembre 1996, si veda in nota al comma
          5 dell'art. 5.
          Nota all'art. 16, comma 5:
            - Il comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988,  n.
          400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo e ordinamento
          della Presidenza del Consiglio dei Ministri), cosi' recita:
          "2. Con decreto del  Presidente  della  Repubblica,  previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  ministri,  sentito  il
          Consiglio di Stato,  sono  emanati  i  regolamenti  per  la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della Repubblica, autorizzando l'esercizio  della  potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione  delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari".
          Nota all'art. 16, comma 6:
            - Si trascrive il testo degli articoli 6 e 7 della  legge
          19  gennaio 1955, n. 25 (Disciplina dell'apprendistato); il
          presente articolo ha abrogato il primo comma dell'art. 6  e
          l'art. 7.
            "Art.  6.  -  Possono  essere  assunti come apprendisti i
          giovani di eta'  non  inferiore  a  quindici  anni  e'  non
          superiore  a  venti,  salvi  i  divieti  e  le  limitazioni
          previsti dalla legge sulla tutela del lavoro dei  fanciulli
          e degli adolescenti.
            In  deroga  a  quanto  stabilito  nel  comma  precedente,
          possono essere assunti, in qualita'  di  apprendisti  anche
          coloro  i  quali  abbiano  compiuto  il  14 anno di eta', a
          condizione che abbiano adempiuto all'obbligo  scolastico  a
          norma della legge 31 dicembre 1962, n. 1859".
            "Art.  7.  -  L'apprendistato  non  puo' avere una durata
          superiore  a  quella  che  sara'  stabilita  per  categorie
          professionali  dai contratti collettivi di lavoro. Comunque
          la durata dell'apprendistato non potra' superare  i  cinque
          anni".