Art. 16 (Apprendistato) 1. Possono essere assunti, in tutti i settori di attivita', con contratto di apprendistato, i giovani di eta' non inferiore a sedici anni e non superiore a ventiquattro, ovvero a ventisei anni nelle aree di cui agli obiettivi n. 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, e successive modificazioni. Sono fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dalla legge sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti. L'apprendistato non puo' avere una durata superiore a quella stabilita per categorie professionali dai contratti collettivi nazionali di lavoro e comunque non inferiore a diciotto mesi e superiore a quattro anni. Qualora l'apprendista sia portatore di handicap i limiti di eta' di cui al presente comma sono elevati di due anni; i soggetti portatori di handicap impiegati nell'apprendistato sono computati nelle quote di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni. 2. Ai contratti di apprendistato conclusi a decorrere da un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le relative agevolazioni contributive trovano applicazione alla condizione che gli apprendisti partecipino alle iniziative di formazione esterna all'azienda previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del comitato istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 novembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 dell'11 dicembre 1996, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, le associazioni di categoria dei datori di lavoro e le regioni, sono definiti, entro trenta giorni dalla decisione del comitato, i contenuti formativi delle predette iniziative di formazione che, nel primo anno, dovranno riguardare anche la disciplina del rapporto di lavoro, l'organizzazione del lavoro e le misure di prevenzione per la tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, nonche' l'impegno formativo per l'apprendista, normalmente pari ad almeno 120 ore medie annue, prevedendo un impegno ridotto per i soggetti in possesso di titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale idonei rispetto all'attivita' da svolgere. Il predetto decreto definisce altresi' i termini e le modalita' per la certificazione dell'attivita' formativa svolta. 3. In via sperimentale, possono essere concesse agevolazioni contributive per i lavoratori impegnati in qualita' di tutore nelle iniziative formative di cui al comma 2, comprendendo fra questi anche i titolari di imprese artigiane qualora svolgano attivita' di tutore. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati le esperienze professionali richieste per lo svolgimento delle funzioni di tutore, nonche' entita', modalita' e termini di concessione di tali benefici nei limiti delle risorse derivanti dal contributo di cui all'articolo 5, comma 1. 4. Sono fatte salve le condizioni di maggior favore in materia di apprendistato previste per il settore dell'artigianato dalla vigente disciplina normativa e contrattuale. 5. Il Governo emana entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, norme regolamentari ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in materia di speciali rapporti di lavoro con contenuti formativi quali l'apprendistato e il contratto di formazione e lavoro, allo scopo di pervenire ad una disciplina organica della materia secondo criteri di valorizzazione dei contenuti formativi, con efficiente utilizzo delle risorse finanziarie vigenti, di ottimizzazione ai fini della creazione di occasioni di impiego delle specifiche tipologie contrattuali, nonche' di semplificazione, razionalizzazione e delegificazione, con abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti. Dovra' altresi' essere definito, nell'ambito delle suddette norme regolamentari, un sistema organico di controlli sulla effettivita' dell'addestramento e sul re- ale rapporto tra attivita' lavorativa e attivita' formativa, con la previsione di specifiche sanzioni amministrative per l'ipotesi in cui le condizioni previste dalla legge non siano state assicurate. 6. Sono abrogati gli articoli 6, primo comma, e 7 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni. Il secondo comma del predetto articolo 6 continua ad operare fino alla modificazione dei limiti di eta' per l'adempimento degli obblighi scolastici. 7. L'onere derivante dal presente articolo e' valutato in lire 185 miliardi per l'anno 1997, in lire 370 miliardi per l'anno 1998 e in lire 550 miliardi a decorrere dall'anno 1999.
Note all'art. 16, comma 1: - Per la lettura del testo dell'obiettivo n. 1 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, si veda in nota al comma 4 dell'art. 13. L'obiettivo n. 2 del medesimo regolamento e' il seguente: "Obiettivo n. 2. - 1. Le zone industriali in declino interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n. 2 riguardano regioni, regioni frontaliere o parti di regioni, compresi i bacini di occupazione e le comunita' urbane. 2. Le zone di cui al paragrafo 1 debbono corrispondere o appartenere, fatto salvo il paragrafo 4, ad una unita' territoriale del livello NUTS III che soddisfi ciascuno dei criteri seguenti: a) il tasso medio di disoccupazione dev'essere superiore alla media comunitaria registrata negli ultimi tre anni; b) rispetto all'occupazione complessiva, il tasso di occupazione nel settore industriale dev'essere uguale o superiore alla media comunitaria per qualsiasi anno di riferimento a decorrere dal 1975; c) il livello occupazionale nel settore industriale rispetto all'anno di riferimento di cui alla lettera b) deve risultare in regresso. L'intervento comunitario, fatto salvo il paragrafo 4, puo' estendersi anche: a zone contigue che soddisfano i criteri di cui alle lettere a), b) e c) nonche' a zone che soddisfano i criteri di cui alle lettere, a), b) e c) contigue ad una regione di cui all'obiettivo n. 1; a comunita' urbane caratterizzate da un tasso di disoccupazione superiore di almeno il 50% alla media comunitaria e che hanno registrato un regresso notevole dell'occupazione nel settore industriale; a zone che nel corso degli ultimi tre anni hanno subito o che attualmente subiscono o rischiano di subire, anche a seguito di mutamenti industriali e dell'evoluzione dei sistemi di produzione, perdite occupazionali di rilievo in settori industriali determinanti per il loro sviluppo economico con un conseguente serio aggravamento della disoccupazione in dette zone; a zone, in particolare urbane, confrontate a gravi problemi di bonifica di aree industriali degradate; ad altre zone industriali od urbane nelle quali l'impatto socioeconomico della ristrutturazione del settore della pesca, misurato secondo criteri obiettivi, lo giustifichi. Nell'applicare i criteri sopra enunciati, la Commissione terra' conto dell'incidenza relativa delle situazioni nazionali rispetto alla media comunitaria, per quanto riguarda il tasso di disoccupazione, il tasso di industrializzazione e il declino industriale. Per l'applicazione di tali criteri, gli Stati membri possono anche prendere come base di riferimento le realta' specifiche che differiscono sul tasso di attivita' o di occupazione reale delle popolazioni. 3. Sin dall'entrata in vigore del presente regolamento, previa presa in considerazione delle informazioni comunitarie relative alle disposizioni di cui al paragrafo 2, gli Stati membri interessati propongono alla Commissione, in base alle disposizioni di detto paragrafo e tenuto conto del principio di concentrazione, l'elenco delle zone che a loro avviso devono beneficiare dell'azione a titolo dell'obiettivo n. 2 e le comunicano tutte le informazioni utili al riguardo. Sulla scorta di questi elementi e della sua valutazione globale delle proposte presentate, tenendo conto delle priorita' e delle situazioni nazionali, la Commissione adotta, in stretta concertazione con lo Stato membro interessato e secondo la procodura prevista all'art. 17, un primo elenco triennale delle zone di cui al paragrafo 1 e ne informa il Parlamento europeo. 4. Nel redigere l'elenco e nel definire il quadro comunitario di sostegno di cui al paragrafo 9, la Commissione e gli Stati membri provvedono a garantire una reale concentrazione degli interventi sulle zone piu' gravemente colpite e nell'ambito geografico piu' appropriato, tenendo conto della situazione particolare delle zone interessate. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni che possono aiutarla in questo compito. 5. Berlino Ovest puo' beneficiare dell'aiuto previsto nell'ambito di questo obiettivo per il primo periodo triennale di cui al paragrafo 6. 6. La Commissione, di concerto con lo Stato membro interessato, rivede periodicamente l'elenco delle zone beneficiarie. Tuttavia i contributi concessi dalla Comunita' nell'ambito dell'obiettivo, n. 2 a favore delle varie zone contenute nell'elenco sono programmati ed erogati su base triennale. 7. Dopo tre anni dell'entrata in vigore dell'elenco di cui al paragrafo 3 i criteri definiti al paragrafo 2 possono essere modificati dal Consiglio che delibera a maggioranza qualicata su proposta della Commissione e pre- via consultazione del Parlamento europeo. 8. Gli Stati membri interessati presentano alla Commissione i loro piani di riconversione regionale e sociale. I piani contengono in particolare: la descrizione della situazione attuale, e l'indicazione dei finanziamenti previsti e dei principali risultati delle azioni varate nel corso del precedente periodo di programmazione, nel contesto degli aiuti strutturali comunitari ricevuti e tenuto conto dei risultati disponibili delle valutazioni; la descrizione di un'adeguata strategia per conseguire gli obiettivi di cui all'art. 1 e delle linee principali scelte per la riconversione delle zone in questione, con la quantificazione dei progressi da realizzare, se la loro natura lo consente e una valutazione ex ante dell'impatto previsto, anche in materia di occupazione, delle pertinenti azioni al fine di garantire che queste apportino vantaggi socioeconomici a medio termine corrispondenti alle risorse finanziarie mobilizzate; una valutazione ex ante della situazione ambientale della zona di cui trattasi e la valutazione dell'impatto ambientale della strategia e delle azioni di cui sopra, secondo i principi di uno sviluppo sostenibile in conformita' delle vigenti disposizioni del diritto comunitario; le disposizioni adottate per associare le autorita' competenti in materia ambientale, designate dallo Stato membro, alla preparazione e alla realizzazione delle azioni previste dal piano nonche' per garantire l'osservanza delle norme comunitarie in materia di ambiente; indicazioni sull'utilizzazione dei contributi dei Fondi, della BEI e degli altri strumenti finanziari prevista nella realizzazione del piano. 9. La Commissione valuta i piani proposti in funzione della loro coerenza con gli obiettivi del presente regolamento e con le disposizioni e le politiche menzionate agli articoli 6 e 7. Essa definisce sulla base di questi piani, nell'ambito della partnership prevista dall'art. 4, paragrafo 1 e di concerto con lo Stato membro interessato, il quadro comunitario di sostegno alla riconversione per gli interventi strutturali comunitari, avendo cura di seguire le procedure previste all'art. 17. Il quadro comunitario di sostegno comprende segnatamente: gli obiettivi di riconversione quantificati, per quanto la loro natura lo consente, i progressi da realizzare rispetto alla situazione attuale durante il periodo di cui trattasi, le linee prioritarie scelte per l'intervento comunitario, le modalita' di valutazione ex ante, sorveglianza e valutazione ex post delle azioni prospettate; le forme d'intervento; il piano indicativo di finaziamento con l'indicazione dell'importo degli interventi e della loro provenienza; la durata di tali interventi. Il quadro comunitario di sostegno puo', all'occorrenza, essere modificato e adattato, nell'ambito della partnership di cui all'art. 4, paragrafo 1, su iniziativa dello Stato membro interessato o della Commissione di concerto con lo Stato membro, in funzione di nuove informazioni pertinenti e dei risultati osservati nel corso della realizzazione delle azioni in questione, compresi i risultati della sorveglianza e della valutazione ex post. 10. Le modalita' d'applicazione del presente articolo sono precisate nelle disposizioni di cui all'art. 3, paragrafi 4 e 5". - La legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private) e' pubbicata nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 1968, n. 109. Nota all'art. 16, comma 2: - Per il testo del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 novembre 1996, si veda in nota al comma 5 dell'art. 5. Nota all'art. 16, comma 5: - Il comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), cosi' recita: "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari". Nota all'art. 16, comma 6: - Si trascrive il testo degli articoli 6 e 7 della legge 19 gennaio 1955, n. 25 (Disciplina dell'apprendistato); il presente articolo ha abrogato il primo comma dell'art. 6 e l'art. 7. "Art. 6. - Possono essere assunti come apprendisti i giovani di eta' non inferiore a quindici anni e' non superiore a venti, salvi i divieti e le limitazioni previsti dalla legge sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti. In deroga a quanto stabilito nel comma precedente, possono essere assunti, in qualita' di apprendisti anche coloro i quali abbiano compiuto il 14 anno di eta', a condizione che abbiano adempiuto all'obbligo scolastico a norma della legge 31 dicembre 1962, n. 1859". "Art. 7. - L'apprendistato non puo' avere una durata superiore a quella che sara' stabilita per categorie professionali dai contratti collettivi di lavoro. Comunque la durata dell'apprendistato non potra' superare i cinque anni".