Art. 17
              (Riordino della formazione professionale)
    1.  Allo  scopo di assicurare ai lavoratori adeguate opportunita'
di   formazione   ed   elevazione   professionale   anche  attraverso
l'integrazione del sistema di formazione professionale con il sistema
scolastico  e  con  il  mondo del lavoro e un piu' razionale utilizzo
delle  risorse  vigenti, anche comunitarie, destinate alla formazione
professionale  e al fine di realizzare la semplificazione normativa e
di  pervenire  ad  una  disciplina  organica della materia, anche con
riferimento ai profili formativi di speciali rapporti di lavoro quali
l'apprendistato  e  il  contratto di formazione e lavoro, il presente
articolo  definisce  i  seguenti  princlpi  e  criteri  generali, nel
rispetto  dei  quali  sono  adottate  norme  di  natura regolamentare
costituenti  la  prima  fase  di  un piu' generale, ampio processo di
riforma della disciplina in materia:
    a)  valorizzazione della formazione professionale quale strumento
per  migliorare  la  qualita'  dell'offerta  di  lavoro,  elevare  le
capacita'  competitive  del  sistema  produttivo,  in particolare con
riferimento  alle  medie e piccole imprese e alle imprese artigiane e
incrementare   l'occupazione,   attraverso  attivita'  di  formazione
professionale  caratterizzate da moduli flessibili, adeguati alle di-
verse realta' produttive locali nonche' di promozione e aggiornamento
professionale  degli  imprenditori, dei lavoratori autonomi, dei soci
di  cooperative,  secondo  modalita'  adeguate  alle  loro rispettive
specifiche esigenze;
    b)  attuazione  dei diversi interventi formativi anche attraverso
il ricorso generalizzato a stages, in grado di realizzare il raccordo
tra  formazione  e  lavoro  e finalizzati a valorizzare pienamente il
momento  dell'orientamento  nonche'  a favorire un primo contatto dei
giovani con le imprese;
    c)  svolgimento  delle  attivita'  di formazione professionale da
parte  delle  regioni  e/o  delle  province  anche in convenzione con
istituti di istruzione secondaria e con enti privati aventi requisiti
predeterminati;
    d)  destinazione  progressiva  delle  risorse  di  cui al comma 5
dell'articolo 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con   modificazioni,  dalla  legge  19  luglio  1993,  n.  236,  agli
interventi   di   formazione  dei  lavoratori  nell'ambito  di  piani
formativi  aziendali  o territoriali concordati tra le parti sociali,
con  specifico  riferimento alla formazione di lavoratori in costanza
di  rapporto  di  lavoro,  di  lavoratori  collocati in mobilita', di
lavoratori   disoccupati   per   i  quali  l'attivita'  formativa  e'
propedeutica  all'assunzione; le risorse di cui alla presente lettera
confluiranno  in uno o piu' fondi nazionali, articolati regionalmente
e   territorialmente   aventi   configurazione   giuridica   di  tipo
privatistico  e  gestiti  con  partecipazione  delle  parti  sociali;
dovranno  altresi'  essere  definiti i meccanismi di integrazione del
fondo di rotazione;
    e) attribuzione al Ministro del lavoro e della previdenza sociale
di  funzioni  propositive  ai  fini  della  definizione  da parte del
comitato  di  cui  all'articolo  5,  comma  5,  dei  criteri  e delle
modalita'   di  certificazione  delle  competenze  acquisite  con  la
formazione professionale;
    f)  adozione  di  misure  idonee  a  favorire,  secondo  piani di
intervento  predisposti  d'intesa  con le regioni, la formazione e la
mobilita'  interna o esterna al settore degli addetti alla formazione
professionale  nonche' la ristrutturazione degli enti di formazione e
la  trasformazione  dei  centri  in  agenzie  formative  al  fine  di
migliorare   l'offerta  formativa  e  facilitare  l'integrazione  dei
sistemi;  le  risorse  finanziarie  da  destinare  a  tali interventi
saranno  individuate  con  decreto  del  Ministro  del lavoro e della
previdenza  sociale nell'ambito delle disponibilita', da preordinarsi
allo  scopo,  esistenti nel Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
    g)  semplificazione delle procedure, definite a livello nazionale
anche  attraverso  parametri  standard, con deferimento ad atti delle
Amministrazioni  competenti  e  a  strumenti  convenzionali oltre che
delle  disposizioni di natura integrativa, esecutiva e organizzatoria
anche  della  disciplina di specifici aspetti nei casi previsti dalle
disposizioni regolamentari emanate ai sensi del comma 2;
    h) abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti.
    2.  Le disposizioni regolamentari di cui al comma 1 sono emanate,
a  norma  dell'articolo  17,  comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400,  entro  sei  mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge,  con  uno  o  piu'  decreti, sulla proposta del Presidente del
Consiglio  dei  ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale,  di  concerto  con  i  Ministri  della  pubblica istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca scientifica e tecnologica, per le
pari  opportunita',  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
economica,  per  la funzione pubblica e gli affari regionali, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  previo  parere delle
competenti Commissioni parlamentari.
    3.  A  garanzia  delle  somme  erogate  a titolo di anticipo o di
acconto  a  valere  sulle  risorse  del  Fondo  sociale europeo e dei
relativi  cofinanziamenti  nazionali e' istituito presso il Ministero
del  tesoro  - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale
per  l'amministrazione  del Fondo di rotazione per l'attuazione delle
politiche   comunitarie   (IGFOR),   un   fondo   di   rotazione  con
amministrazione   autonoma   e   gestione  fuori  bilancio  ai  sensi
dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
    4.  Il  fondo  di cui al comma 3 e' alimentato da un contributo a
carico  dei  soggetti  privati attuatori degli interventi finanziati,
nonche',  per  l'anno  1997, da un contributo di lire 30 miliardi che
gravera'  sulle  disponibilita' derivanti dal terzo del gettito della
maggiorazione  contributiva  prevista dall'articolo 25 della legge 21
dicembre 1978, n. 845, che affluisce, ai sensi dell'articolo 9, comma
5,  del  decreto-legge  20  maggio  1993,  n.  148,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  19  luglio  1993,  n.  236, al Fondo di
rotazione  per  la  formazione professionale e per l'accesso al Fondo
sociale  europeo previsto dal medesimo articolo 25 della citata legge
n. 845 del 1978.
    5.  Il  fondo  di cui al comma 3 utilizzera' le risorse di cui al
comma   4  per  rimborsare  gli  organismi  comunitari  e  nazionali,
erogatori   dei   finanziamenti,  nelle  ipotesi  di  responsabilita'
sussidiaria  dello  Stato  membro,  ai  sensi  dell'articolo  23  del
regolamento  (CEE)  n.  2082/93  del  Consiglio  del  20 luglio 1993,
accertate  anche precedentemente alla data di entrata in vigore della
presente legge.
    6.  Entro  sessanta  giorni dalla data di entrata in vigore della
presente  legge  il  Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, stabilisce con proprio decreto
le  norme  di amministrazione e di gestione del fondo di cui al comma
3. Con il medesimo decreto e' individuata l'aliquota del contributo a
carico  dei  soggetti  privati  di  cui  al  comma  4,  da  calcolare
sull'importo    del   finanziamento   concesso,   che   puo'   essere
rideterminata  con  successivo  decreto  per  assicurare l'equilibrio
finanziario  del predetto fondo. Il contributo non grava sull'importo
dell'aiuto finanziario al quale hanno diritto i beneficiari.
 
          Note all'art. 17, comma 1:
            -  Il  comma  5  dell'art. 9 del decrto-legge n. 148/1993
          convertito, con modificazioni,  dalla  legge  n.  236/1993,
          cosi'  recita:  "5.  A  far data dall'entrata in vigore del
          presente  decreto,  le  risorse  derivanti  dalle  maggiori
          entrate costituite dall'aumento contributivo gia' stabilito
          dalla  disposizione  contenuta  nell'art. 25 della legge 21
          dicembre 1978, n. 845, affluiscono interamente al Fondo  di
          cui all'articolo medesimo per la formazione professionale e
          per l'accesso al Fondo sociale europeo".
            -  Per il testo del comma 7 dell'art. 1 del decreto-legge
          n. 148/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge  n.
          236/1993, si veda in nota al comma 6 dell'art. 13.
          Nota all'art. 17, comma 2:
            -  Per  il  testo del comma 2 dell'art. 17 della legge n.
          400/1988, si veda in nota al comma 5 dell'art. 16.
          Note all'art. 17, comma 3:
            -  L'art.  9  della  legge  25  novembre  1971,  n.  1041
          (Gestioni  fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni
          dello Stato) cosi' recita:
            "Art. 9. - Tutte le gestioni fuori bilancio comunque  de-
          nominate  ed  organizzate,  compresi  i fondi di rotazione,
          regolate da leggi speciali sono condotte con  le  modalita'
          stabilite    dalle    particolari   disposizioni   che   le
          disciplinano, salvo quanto disposto in materia di controllo
          e di rendicontazione dai commi successivi.
            Per le gestioni fuori bilancio di cui al comma precedente
          il bilancio consuntivo o il rendiconto annuale e'  soggetto
          al  controllo  della competente ragioneria centrale e della
          Corte dei conti.
            Per i comitati, le commissioni e gli altri organi in seno
          alle  Amministrazioni  dello  Stato,  comprese  quelle  con
          ordinamento   autonomo,   che,   in   base   a  particolari
          disposizioni di legge, gestiscono fondi anche in parte  non
          stanziati  nel bilancio dello Stato, il bilancio consuntivo
          o il rendiconto  annuale  della  gestione  e'  soggetto  al
          controllo di cui al comma precedente.
            La  ragioneria  centrale  e  la  Corte  dei  conti  hanno
          facolta'  di  disporre   gli   accertamenti   diretti   che
          riterranno   necessari.   (I   rendiconti  annuali  saranno
          allegati al rendiconto generale dello Stato).
            Per  la  gestione  delle  somme dovute a norma di legge a
          personale  delle  Amministrazioni  statali  per   attivita'
          istituzionali esplicate per conto e nell'interesse di terzi
          o  di altre Amministrazioni anche oltre l'orario normale di
          ufficio o fuori dei luoghi  di  ordinario  svolgimento  del
          servizio,  devono essere presentati rendiconti trimestrali,
          da assoggettare al controllo di cui al secondo comma.
            I rendiconti o i bilanci  di  cui  al  presente  articolo
          devono  essere  resi  anche  se  non  previsti  dalle leggi
          speciali.
            Il Ministero del  tesoro  ha  facolta'  di  disporre  gli
          accertamenti  che ritenga necessari, anche durante il corso
          della gestione".
          Note all'art. 17, comma 4:
            - L'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845  (legge-
          quadro   in  materia  di  formazione  professionale)  cosi'
          recita:
            "Art. 25 (Istituzione di un Fondo di  rotazione).  -  Per
          favorire  l'accesso  al  Fondo  sociale  europeo e al Fondo
          regionale europeo dei progetti realizzati  dagli  organismi
          di  cui  all'articolo  precedente,  e' istituito, presso il
          Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,  con
          l'amministrazione  autonoma  e  gestione fuori bilancio, ai
          sensi dell'articolo 9 della  legge  25  novembre  1971,  n.
          1041, un Fondo di rotazione.
             Per  la  costituzione  del  Fondo  di  rotazione, la cui
          dotazione e' fissata in lire 100 miliardi,  si  provvede  a
          carico  del  bilancio  dello  Stato con l'istituzione di un
          apposito capitolo di spesa nello stato  di  previsione  del
          Ministero  del lavoro e della previdenza sociale per l'anno
          1979.
            A decorrere dal periodo di paga in  corso  al  1  gennaio
          1979,  le aliquote contributive di cui ai numeri da 1) a 5)
          dell'articolo 20 del decreto-legge 2  marzo  1974,  n.  30,
          convertito,  con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974,
          n. 114, e modificato dall'articolo 11 della legge 3  giugno
          1975, n. 160, sono ridotte:
             1) da 4,45 al 4,15 per cento;
             2) dal 4,45 al 4,15 per cento;
             3) dal 3,05 al 2,75 per cento;
             4) da 4,30 al 4 per cento;
             5) da 6,50 al 6,20 per cento.
            Con   la  stessa  decorrenza  l'aliquota  del  contributo
          integrativo dovuto per l'assicurazione obbligatoria  contro
          la  disoccupazione  involontaria  ai sensi dell'articolo 12
          della legge 3 giugno 1975, n. 160, e' aumentata  in  misura
          pari  allo  0,30  per  cento  delle  retribuzioni  soggette
          all'obbligo contributivo.
            I due terzi delle maggiori entrate derivanti dall'aumento
          contributivo di cui  al  precedente  comma  affluiscono  al
          Fondo  di  rotazione.  Il  versamento delle somme dovute al
          Fondo   e'   effettuato   dall'Istituto   nazionale   della
          previdenza sociale con periodicita' trimestrale.
            La  parte  di  disponibilita'  del Fondo di rotazione non
          utilizzata al temine di ogni biennio, a partire  da  quello
          successivo  alla  data  di entrata in vigore della presente
          legge, rimane acquisita alla gestione  per  l'assicurazione
          obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.
            Alla copertura dell'onere di lire 100 miliardi, derivante
          dall'applicazione   della   presente  legge  nell'esercizio
          finanziario 1979, si fara' fronte  mediante  corrispondente
          riduzione  dello stanziamento del capitolo 9001 dello stato
          di previsione della spesa  del  Ministero  del  tesoro  per
          l'anno finanziario anzidetto.
            Il  Ministro  del  tesoro e' autorizzto ad apportare, con
          propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
            Le somme  di  cui  ai  commi  precedenti  affluiscono  in
          apposito  conto  corrente  infruttifero  aperto  presso  la
          tesoreria centrale e denominato  "Ministero  del  lavoro  e
          della  previdenza  sociale  -  somme destinate a promuovere
          l'accesso al Fondo sociale europeo dei progetti  realizzati
          dagli  organismi  di cui all'articolo 8 della decisione del
          consiglio delle Comunita' europee numero  71/66/CEE  del  1
          febbraio 1971, modificata dalla decisione n. 77/801/CEE del
          20 dicembre 1977".
            -  Per  i testo del comma 5 dell'art. 9 del decreto legge
          n. 148/93 si veda in nota  al  comma  1  di  questo  stesso
          articolo.
          Nota all'art. 17, comma 5:
            -  L'art. 23 del regolamento CEE n. 2082/93 del Consiglio
          del 20 luglio 1993 che modifica  il  regolamento  (CEE)  n.
          4253/88    recante   disposizioni   di   applicazione   del
          regolamento  (CEE)  n.  2052/88  per  quanto  riguarda   il
          coordinamento   tra   gli   interventi   dei   vari   fondi
          strutturali, da un lato, e tra  tali  interventi  e  quelli
          della  Banca  europea  per  gli  investimenti e degli altri
          strumenti finanziari esistenti, dall'altro, e' il seguente:
            "Art.  23  (Controllo  finanziario).  -  1.  Al  fine  di
          garantire  il  successo  delle  azioni  svolte da promotori
          pubblici  o  privati,  gli  Stati  membri,   in   sede   di
          realizzazione  delle  azioni, adottano le misure necessarie
          per:
             verificare periodicamente che le azioni finanziate dalla
          Comunita' siano state attuate correttamente;
             prevenire e sanzionare le irregolarita';
             ricuperare i fondi persi a causa di un abuso  o  di  una
          negligenza.    Tranne  nel  caso in cui lo Stato membro e/o
          l'intermediario e/o il promotore  apportano  la  prova  che
          l'abuso  o  la  negligenza non e' loro imputabile, lo Stato
          membro e' sussidiariamente  responsabile  per  il  rimborso
          delle  somme  indebitamente  versate.  Per  le  sovvenzioni
          globali l'intermediario puo' ricorrere, con l'accordo dello
          Stato membro e della Commissione, a una  garanzia  bancaria
          od  a  qualunque  altra  forma di assicurazione contro tale
          rischio.
            Gli Stati membri informano la  Commissione  delle  misure
          adottate  a  tal  fine e, in particolare, le comunicano una
          descrizione  dei  sistemi  di  controllo  e  di    gestione
          istituti  ai  fini  di  una  realizzazione  efficace  delle
          azioni.  Essi  informano  regolarmente la Commissione circa
          l'evoluzione dei procedimenti amministrativi e giudiziari.
            Gli Stati membri tengono a disposizione della Commissione
          tutte le relazioni nazionali  appropriate,  concernenti  il
          controllo  delle  misure  previste  dai  programmi  o dalle
          azioni in questione.
            Non appena entrato in vigore il presente regolamento,  la
          Commissione adotta le modalita' dettagliate di applicazione
          del  presente  paragrafo,  secondo  le  procedure di cui al
          titolo VIII, e le comunica per informazione  al  Parlamento
          europeo.
            2.  Fatti salvi i controlli effettuati dagli Stati membri
          conformemente alle disposizioni legislative,  regolamentari
          e    amministrative    nazionali,   e   senza   pregiudizio
          dell'articolo 206 del trattato  e  di  qualsiasi  ispezione
          svolta a titolo dell'articolo 209, lettera c) del trattato,
          funzionari  o  agenti della Commissione possono controllare
          in loco,  in  particolare  mediante  sondaggio,  le  azioni
          finanziate  dai Fondi strutturali e i sistemi di gestione e
          di controllo.
            Prima di effettuare un controllo in loco, la  Commissione
          ne informa lo Stato membro interessato, in modo da ottenere
          tutto  l'aiuto necessario.   Il ricorso della Commissione a
          eventuali controlli in loco senza preavviso e' regolato  da
          accordi   stipulati  conformemente  alle  disposizioni  del
          regolamento  finanziario  nel  quadro  della   partnership.
          Possono  partecipare ai controlli funzionari o agenti dello
          Stato membro.
            La  Commissione   puo'   chiedere   allo   Stato   membro
          interessato   di   effettuare  un  controllo  in  loco  per
          verificare la regolarita'  della  richiesta  di  pagamento.
          Funzionari o agenti della Commissione possono partecipare a
          questi   controlli  e  devono  farlo  se  lo  Stato  membro
          interessato lo richiede.
            La Commissione provvede affinche'  i  controlli  da  essa
          svolti  siano  effettuati in modo coordinato, onde evitarne
          la ripetizione per lo stesso oggetto e lo  stesso  periodo.
          Lo  Stato membro interessato e la Commissione si comunicano
          vicendevolmente   senza   indugio   tutte   le    opportune
          informazioni relative all'esito dei controlli effettuati.
            3. Nel corso dei tre anni successivi all'ultimo pagamento
          relativo   ad   una  azione,  l'organismo  e  le  autorita'
          responsabili tengono a disposizione della Commissione tutti
          i  documenti  giustificativi  relativi  alle  spese  e   ai
          controlli inerenti all'azione".