Art. 19.
               (Regioni a statuto speciale e province
                  autonome di Trento e di Bolzano)
    1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento
e  di  Bolzano esercitano nelle materie di cui agli articoli 16, 17 e
18  le competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi statuti e
delle relative norme di attuazione.