Art. 2.
           (Soggetti abilitati all'attivita' di fornitura
                di prestazioni di lavoro temporaneo)
  1.  L'attivita'  di  fornitura  di  lavoro  temporaneo  puo' essere
esercitata  soltanto  da societa' iscritte in apposito albo istituito
presso  il  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale. Il
Ministero  del lavoro e della previdenza sociale rilascia, sentita la
commissione  centrale  per  l'impiego,  entro  sessanta  giorni dalla
richiesta  e  previo  accertamento della sussistenza dei requisiti di
cui   al   comma   2,   l'autorizzazione   provvisoria  all'esercizio
dell'attivita'  di  fornitura  di  prestazioni  di lavoro temporaneo,
provvedendo   contestualmente   all'iscrizione   delle  societa'  nel
predetto  albo.  Decorsi  due  anni  il  Ministero del lavoro e della
previdenza  sociale,  su  richiesta del soggetto autorizzato, entro i
trenta   giorni   successivi   rilascia   l'autorizzazione   a  tempo
indeterminato  subordinatamente  alla verifica del corretto andamento
dell'attivita' svolta.
  2.  I  requisiti richiesti per l'esercizio dell'attivita' di cui al
comma 1 sono i seguenti:
    a)  la  costituzione  della  societa'  nella forma di societa' di
capitali  ovvero  cooperativa,  italiana  o  di  altro  Stato  membro
dell'Unione  europea;  l'inclusione nella denominazione sociale delle
parole:    "societa'    di    fornitura    di   lavoro   temporaneo";
l'individuazione,  quale oggetto esclusivo, della predetta attivita';
l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a un miliardo di
    lire;  la  sede  legale o una sua dipendenza nel territorio dello
    Stato;
b) la disponibilita' di uffici e di competenze professionali
idonee  allo  svolgimento  dell'attivita'  di fornitura di manodopera
nonche'  la  garanzia che l'attivita' interessi un ambito distribuito
sull'intero  territorio  nazionale e comunque non inferiore a quattro
regioni;
    c) a garanzia dei crediti dei lavoratori assunti con il contratto
di cui all'articolo 3 e dei corrispondenti crediti contributivi degli
enti  previdenziali,  la  disposizione,  per  i primi due anni, di un
deposito cauzionale di lire 700 milioni presso un istituto di credito
avente  sede  o  dipendenza nel territorio nazionale; a decorrere dal
terzo  anno  solare, la disposizione, in luogo della cauzione, di una
fideiussione bancaria o assicurativa non inferiore al 5 per cento del
fatturato,  al  netto  dell'imposta  sul  valore aggiunto, realizzato
nell'anno precedente e comunque non inferiore a lire 700 milioni;
    d)  in  capo  agli  amministratori,  ai  direttori  generali,  ai
dirigenti  muniti  di rappresentanza e ai soci accomandatari: assenza
di  condanne  penali,  anche non definitive, ivi comprese le sanzioni
sostitutive  di  cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, per delitti
contro  il  patrimonio,  per delitti contro la fede pubblica o contro
l'economia  pubblica,  per  il delitto previsto dall'articolo 416-bis
del  codice  penale,  o  per delitti non colposi per i quali la legge
commini  la  pena  della  reclusione  non inferiore nel massimo a tre
anni,  per  delitti  o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla
prevenzione  degli  infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da
leggi  in  materia  di  lavoro  o  di  previdenza  sociale;  assenza,
altresi',  di  sottoposizione  alle misure di prevenzione disposte ai
sensi  della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio
1965,  n.  575, o della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive
modificazioni.
  3.  L'autorizzazione di cui al comma 1 puo' essere concessa anche a
societa'  cooperative  di produzione e lavoro che, oltre a soddisfare
le  condizioni di cui al comma 2, abbiano almeno cinquanta soci e tra
di  essi,  come socio sovventore, almeno un fondo mutualistico per la
promozione  e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli articoli 11
e  12  della  legge 31 gennaio 1992, n. 59, e che occupino lavoratori
dipendenti  per un numero di giornate non superiore ad un terzo delle
giornate  di  lavoro  effettuate dalla cooperativa nel suo complesso.
Soltanto  i  lavoratori  dipendenti  dalla  societa'  cooperativa  di
produzione  e lavoro possono essere da questa forniti come prestatori
di lavoro temporaneo.
  4. I requisiti di cui ai commi 2 e 3 nonche' le informazioni di cui
al  comma  7 sono dichiarati dalla societa' alla camera di commercio,
industria,  artigianato  e  agricoltura  della provincia in cui ha la
sede  legale, per l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 9 del
decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.
  5.  Il  Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con decreto
da  emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente  legge,  stabilisce  le  modalita' della presentazione della
richiesta di autorizzazione di cui al comma 1.
  6.  Il  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza sociale svolge
vigilanza  e  controllo  sull'attivita'  dei  soggetti abilitati alla
fornitura  di  prestazioni di lavoro temporaneo ai sensi del presente
articolo  e  sulla  permanenza  in  capo  ai  medesimi  soggetti  dei
requisiti di cui al comma 2.
  7. La societa' comunica all'autorita' concedente gli spostamenti di
sede,   l'apertura   delle   filiali   o  succursali,  la  cessazione
dell'attivita'  ed  ha  inoltre  l'obbligo  di  fornire all'autorita'
concedente tutte le informazioni da questa richieste.
  8.  La disciplina in materia di assunzioni obbligatorie e l'obbligo
di  riserva  di  cui  all'articolo 25, comma 1, della legge 23 luglio
1991, n. 223, non si applicano all'impresa fornitrice con riferimento
ai  lavoratori  da  assumere  con contratto per prestazioni di lavoro
temporaneo.   I  predetti  lavoratori  non  sono  computati  ai  fini
dell'applicazione,    all'impresa    fornitrice,    delle    predette
disposizioni.
 
          Note all'art. 2, comma 2:
            -   Il  testo  della  legge  24  novembre  1981,  n.  689
          (Modifiche al sistema penale) e' pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329.
            - L'art. 416-bis del codice penale cosi' recita:
            "Art.  416-bis (Associazione di tipo mafioso). - Chiunque
          fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da  tre
          o  piu'  persone,  e' punito con la reclusione da tre a sei
          anni.  Coloro  che  promuovono,  dirigono   o   organizzano
          l'associazione   sono   puniti,   per  cio'  solo,  con  la
          reclusione da quattro a nove  anni.  L'associazione  e'  di
          tipo  mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano
          della forza di  intimidazione  del  vincolo  associativo  e
          della  condizione  di  assoggettamento  e di omerta' che ne
          deriva  per  commettere  delitti,  per  acquisire  in  modo
          diretto  o indiretto la gestione o comunque il controllo di
          attivita' economiche, di  concessioni,  di  autorizzazioni,
          appalti  e  servizi  pubblici  o  per realizzare profitti o
          vantaggi ingiusti per se' o per altri, ovvero  al  fine  di
          impedire  od  ostacolare  il libero esercizio del voto o di
          procurare  voti  a  se'  o  ad  altri   in   occasione   di
          consultazioni  elettorali.  Se  l'associazione e' armata si
          applica la pena della reclusione da quattro  a  dieci  anni
          nei  casi  previsti  dal primo comma e da cinque a quindici
          anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si
          considera   armata   quando   i   partecipanti   hanno   la
          disponibilita',   per   il  conseguimento  della  finalita'
          dell'associazione, di armi o materie esplodenti,  anche  se
          occultate  o  tenute  in luogo di deposito. Se le attivita'
          economiche  di  cui  gli  associati  intendono  assumere  o
          mantenere  il controllo sono finanziate in tutto o in parte
          con il prezzo, il prodotto, o il profitto  di  delitti,  le
          pene  stabilite  nei  commi precedenti sono aumentate da un
          terzo alla meta'. Nei confronti del  condannato  e'  sempre
          obbligatoria  la confisca delle cose che servirono o furono
          destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il
          prezzo, il prodotto, il profitto  o  che  ne  costituiscono
          l'impiego.   Le   disposizioni  del  presente  articolo  si
          applicano anche alla camorra  e  alle  altre  associazioni,
          comunque  localmente  denominate, che valendosi della forza
          intimidatrice  del  vincolo  associativo  perseguono  scopi
          corrispondenti   a   quelli   delle  associazioni  di  tipo
          mafioso".
            - Il testo della legge 27 dicembre 1956, n. 1423  (Misure
          di  prevenzione  nei confronti delle persone pericolose per
          la sicurezza e per la  pubblica  moralita')  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1956, n. 327.
            -   Il   testo   della  legge  31  maggio  1965,  n.  575
          (Disposizioni contro la mafia) e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 5 giugno 1965, n.  138.
            -  Il  testo  della  legge  13  settembre  1982,  n.  646
          (Disposizioni  in  materia  di  misure  di  prevenzione  di
          carattere  patrimoniale  ed  integrazione  alle  leggi   27
          dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio
          1965,  n.  575. Istituzione di una commissione parlamentare
          sul fenomeno della  mafia)  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 14 settembre 1982, n. 253.
          Nota all'art. 2, comma 3:
            - Gli articoli 11 e 12 della legge 31 gennaio 1992, n. 59
          (Nuove  norme  in  materia  di  societa' cooperative) cosi'
          recitano:
            "Art. 11 (Fondi  mutualistici  per  la  promozione  e  lo
          sviluppo   della   cooperazione).   -  1.  Le  associazioni
          nazionali  di  rappresentanza,  assistenza  e  tutela   del
          movimento  cooperativo,  riconosciute  ai sensi dell'art. 5
          del citato decreto legislativo del Capo  provvisorio  dello
          Stato   14   dicembre   1947,   n.   1577,   e   successive
          modificazioni, e quelle riconosciute in base a  leggi  ema-
          nate da regioni a statuto speciale possono costituire fondi
          mutualistici   per   la  promozione  e  lo  sviluppo  della
          cooperazione. I fondi possono essere gestiti senza scopo di
          lucro da societa' per azioni o da associazioni.
            2. L'oggetto sociale deve consistere esclusivamente nella
          promozione  e  nel  fianziamento  di  nuove  imprese  e  di
          iniziative di sviluppo della cooperazione,  con  preferenza
          per   i   programmi  diretti  all'innovazione  tecnologica,
          all'incremento  dell'occupazione  ed  allo   sviluppo   del
          Mezzogiorno.
            3.  Per realizzare i propri fini, i fondi di cui al comma
          1 possono promuovere la costituzione  di  societa'  cooper-
          ative  o  di loro consorzi, nonche' assumere partecipazioni
          in  societa'  cooperative   o   in   societa'   da   queste
          controllate.   Possono   altresi'   finanziarie   specifici
          programmi di sviluppo di societa'  cooperative  o  di  loro
          consorzi,   organizzare   o  gestire  corsi  di  formazione
          professionale  del  personale  dirigente  amministrativo  o
          tecnico  del settore della cooperazione, promuovere studi e
          ricerche su temi economici e sociali di rilevante interesse
          per il movimento cooperativo.
            4. Le societa' cooperative e i  loro  consorzi,  aderenti
          alle  associazioni riconosciute di cui al primo periodo del
          comma   1,   devono   destinare   alla    costituzione    e
          all'incremento    di   ciascun   fondo   costituito   dalle
          associazioni cui aderiscono una quota degli  utili  annuali
          pari  al 3 per cento. Per gli enti cooperativi disciplinati
          dal regio decreto 26 agosto 1937,  n.  1706,  e  successive
          modificazioni,  la quota del 3 per cento e' calcolata sulla
          base degli utili al netto delle riserve obbligatorie.
            5. Deve inoltre essere devoluto ai fondi di cui al  comma
          1  il patrimonio residuo delle cooperative in liquidazione,
          dedotti il capitale versato e  rivalutato  ed  i  dividendi
          eventualmente  maturati, di cui al primo comma, lettera c),
          dell'art.  26  del  citato  decreto  legislativo  del  Capo
          provvisorio  dello  Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e suc-
          cessive modificazioni.
            6. Le societa' cooperative e i loro consorzi non aderenti
          alle associazioni riconosciute di cui al primo periodo  del
          comma  1,  o  aderenti  ad  associazioni  che  non  abbiano
          costituito  il  fondo  di  cui  al   comma   1,   assolvono
          all'obbligo  di  cui  al  comma 4 mediante versamento della
          quota di utili secondo quanto previsto dall'art. 20.
            7. Le societa' cooperative ed i loro consorzi  sottoposti
          alla  vigilanza  delle  regioni a statuto speciale, che non
          aderiscono alle associazioni riconosciute di cui  al  primo
          periodo  del  comma  1 o che aderiscono ad associazioni che
          non  abbiano  costituito  il  fondo  di  cui  al  comma  1,
          effettuano  il versamento previsto al comma 4 nell'apposito
          fondo regionale, ove  istituito  o,  in  mancanza  di  tale
          fondo, secondo le modalita' di cui al comma 6.
            8.  Lo  Stato  e  gli  enti  pubblici  possono finanziare
          specifici progetti predisposti dagli enti gestori dei fondi
          di cui al comma 1 o dalla pubblica aministrazione,  rivolti
          al conseguimento delle finalita' di cui al comma 2. I fondi
          possono essere altresi' alimentati da contributi erogati da
          soggetti privati.
            9.  I  versamenti ai fondi effettuati dai soggetti di cui
          all'art.  87, comma 1, lettera a), del  testo  unico  delle
          imposte  sui  redditi,  approvato con decreto del Pesidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono  esenti  da
          imposte  e  sono  deducibili,  nel  limite del 3 per cento,
          dalla   base   imponibile   del   soggetto   che   effettua
          l'erogazione.
            10.  Le  societa'  cooperative  e i loro consorzi che non
          ottemperano  alle  disposizioni   del   presente   articolo
          decadono  dai  benefici  fiscali e di altra natura ai sensi
          della normativa vigente".
            "Art. 12 (Costituzione  dei  fondi  mutualistici  per  la
          promozione  e  lo  sviluppo  della  cooperazione).  - 1. ll
          capitale delle societa' per  azioni  di  cui  all'art.  11,
          comma  1,  deve essere sottoscritto in misura non inferiore
          all'80 per cento dalla  associazione  riconosciuta  che  ne
          promuove   la  costituzione.  Le  azioni  emesse  non  sono
          trasferibili senza il preventivo consenso  della  assemblea
          dei soci.
            2.  Delle  associazioni  di  cui  all'art.  11,  comma 1,
          secondo periodo, fanno parte di diritto tutte  le  societa'
          cooperative  e  i  loro  consorzi  aderenti alle rispettive
          associazioni riconosciute di cui al citato comma  1,  primo
          periodo.
            3.  Le  associazioni di cui all'art. 11, comma 1, secondo
          periodo, conseguono la personalita' giuridica  con  decreto
          del  Ministro  del lavoro e della previdenza sociale, fatte
          salve le competenze delle regioni a  statuto  speciale;  ad
          esse  si  applicano  gli  artt.  14  e  seguenti del codice
          civile.
            4. Le societa' e le associazioni che, ai sensi  dell'art.
          11,   comma   1,   gestiscono  fondi  mutualistici  per  la
          promozione e lo sviluppo della cooperazione  sono  soggette
          alla  vigilanza  dei Ministro del lavoro e della previdenza
          sociale,  che  ne  approva  gli  statuti  fatte  salve   le
          competenze  delle regioni a statuto speciale. Gli eventuali
          utili di esercizio devono essere utilizzati  o  reinvestiti
          per il conseguimento dell'oggetto sociale.
            5.  Le societa' e le associazioni di cui al comma 4, sono
          assoggettate ad  annuale  certificazione  del  bilancio  da
          parte di societa' di revisione secondo le disposizioni leg-
          islative vigenti".
          Nota all'art. 2, comma 4:
            -  L'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7
          dicembre 1995, n. 581 (Regolamento di attuazione  dell'art.
          8  della  legge  29  dicembre  1993,  n. 580, in materia di
          istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188
          del codice civile) cosi' recita:
            "Art.  9   (Repertorio   delle   notizie   economiche   e
          amministrative).   - 1. In attuazione dell'art. 8, comma 8,
          lettera d), della legge n. 580 del 1993,  presso  l'ufficio
          e'  istituito  il  repertorio  delle  notizie economiche ed
          amministrative (REA).
            2. Sono obbligati alla denuncia al REA:
             a)   gli  esercenti  tutte  le  attivita'  economiche  e
          professionali la cui denuncia alla camera di commercio  sia
          prevista   dalle   norme  vigenti,  purche'  non  obbligati
          all'iscrizione  in  albi  tenuti  da   ordini   o   collegi
          professionali:
             b)  gli  imprenditori con sede principale all'estero che
          aprono nel territorio nazionale unita' locali.
            3.   Il   REA   contiene   le   notizie   economiche   ed
          amministrative  per  le  quali e' prevista la denuncia alla
          camera di commercio e la relativa utilizzazione  del  regio
          decreto  20  settembre  1934,  n. 2011, dal regio decreto 4
          gennaio 1925, n. 29,  dall'art.  29  del  decreto-legge  28
          febbraio  1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 26 aprile  1983,  n.  131,  e  da  altre  leggi,  con
          esclusione  di quelle gia' iscritte o annotate nel registro
          delle imprese e nelle sue sezioni speciali. Con decreto del
          Ministro, d'intesa con il Ministro delle risorse  agricole,
          alimentari  e forestali per la parte riguardante le imprese
          agricole, sono indicate le notizie di carattere  economico,
          statistico,  amministrativo  che  l'ufficio puo' acquisire,
          invece che  dai  privati,  direttamente  dagli  archivi  di
          pubbliche  amministrazioni  e dei concessionari di pubblici
          servizi secondo le  norme  vigenti,  nonche'  dall'archivio
          statistico  delle  imprese  attive  costituito  a norma del
          regolamento CEE n. 2186 del 22  luglio  1993,  purche'  non
          coperte  dal segreto statistico. Con lo stesso decreto sono
          stabilite modalita'  semplificate  per  la  denuncia  delle
          notizie  di  carattere economico ed amministrativo da parte
          dei soggetti iscritti o annotati nelle sezioni speciali.
            4. L'esercente attivita' agricole deve altresi' indicare,
          qualora non compresi negli archivi di cui  al  comma  3,  i
          dati colturali, l'estensione e la tipologia dei terreni con
          i  relativi  dati catastali, la tipologia degli allevamenti
          del bestiame, secondo il modello approvato con decreto  del
          Ministro,   di  concerto  con  il  Ministro  delle  risorse
          agricole, alimentari e  forestali,  sentita  la  Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province autonome di Trento e di Bolzano.
            5. Il REA e' gestito secondo  tecniche  informatiche  nel
          rispetto    delle   norme   vigenti.   L'ufficio   provvede
          all'inserimento nella memoria elettronica del REA dei  dati
          contenuti  nella  denuncia,  redatta  seecondo  il  modello
          approvato dal Ministro".
          Nota all'art. 2, comma 8:
            - Il comma 1 dell'art. 25 della legge 23 luglio 1991,  n.
          223  (Norme  in  materia  di cassa integrazione, mobilita',
          trattamenti  di  disoccupazione,  attuazione  di  direttive
          della  Comunita'  europea,  avviamento  al  lavoro ed altre
          disposizioni in  materia  di  mercato  del  lavoro)  e'  il
          seguente:   "1. A decorrere dal 1 gennaio 1989, i datori di
          lavoro privati, che, ai sensi della legge 29  aprile  1949,
          n.  264,  e  successive modificazioni ed integrazioni, sono
          tenuti ad assumere  i  lavoratori  facendone  richiesta  ai
          competenti   organi  di  collocamento,  hanno  facolta'  di
          assumere  tutti i lavoratori mediante richiesta nominativa.
          Tali datori di lavoro sono tenuti, quando occupino piu'  di
          dieci   dipendenti  e  qualora  effettuino  assunzioni,  ad
          ecezione di quelle di cui alla disciplina del  collocamento
          obbligatorio,  a  riservare  il  dodici  per  cento di tali
          assunzioni ai lavoratori appartenenti alle categorie di cui
          al comma 5, anche quando  siano  assunzioni  a  termine  ai
          sensi  dell'art.    17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56,
          purche' rapportate al tempo annuale di lavoro".