Art. 20.
        (Disposizioni in materia di lavori socialmente utili)
    1.  Per  la  prosecuzione  dei lavori socialmente utili presso il
Ministero  per  i beni culturali e ambientali e' autorizzata la spesa
per il 1997 di lire 26 miliardi.
    2. Le disposizioni vigenti in materia di lavori socialmente utili
trovano  applicazione  anche  per i progetti di ricerca predisposti e
realizzati  dagli  enti  pubblici  del  comparto, volti ad utilizzare
ricercatori  e tecnici di ricerca che beneficiano o hanno beneficiato
di  trattamenti di integrazione salariale o di mobilita'. Nel caso di
lavoratori i quali, all'atto dell'impiego in lavori socialmente utili
nel   campo   della  ricerca,  non  fruiscono  di  alcun  trattamento
previdenziale,  puo'  essere prevista una durata del progetto fino ad
un  massimo di ventiquattro mesi. L'onere relativo all'erogazione del
sussidio  di  cui  all'articolo  14,  comma  4, del decreto- legge 16
maggio  1994,  n.  299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio  1994,  n.  451, come sostituito dall'articolo 1, comma 3, del
decreto-legge lo ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e' posto a carico del Fondo per
l'occupazione  di  cui  all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio   1993,   n.  236,  nei  limiti  delle  risorse  a  tale  fine
preordinate.
    3.  All'articolo 1, comma 21, primo periodo, del decreto-legge lo
ottobre  1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
novembre 1996, n. 608, dopo le parole: "dalla legge 29 marzo 1995, n.
95,"  sono  inserite  le  seguenti:  "anche  con capitale sociale non
inferiore a 500 milioni di lire".
    4.  Per  la  costituzione di societa' miste di cui all'articolo 4
del   decreto-legge   31   gennaio   1995,  n.  26,  convertito,  con
modificazioni,   dalla   legge  29  marzo  1995,  n.  95,  e  per  la
realizzazione  delle attivita' da affidare alle societa' medesime, e'
autorizzata  per  l'anno  1997 la spesa di lire 45 miliardi in favore
del  Ministero per i beni culturali e ambientali, di cui una quota di
lire  1,5 miliardi destinata alla partecipazione al capitale sociale.
Al  relativo onere si fa fronte con le risorse derivanti dai mutui di
cui  all'articolo  9  del  decreto-legge  23  febbraio  1995,  n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.
 
          Note all'art. 20, comma 2:
            - Il comma 4 dell'art. 14 del decreto legge n.  299/1994,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge n. 451/1994,
          come sostituito dall'art.  1, comma 3, del decreto legge n.
          510/1996  (Disposizioni  urgenti  in  materia   di   lavori
          socialmente  utili,  di interventi a sostegno del reddito e
          nel settore previdenziale), convertito, con  modificazioni,
          dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e' il seguente: "4. I
          soggetti  di  cui  al  comma  1  che non fruiscono di alcun
          trattamento   previdenziale   possono   essere    impegnati
          nell'ambito  del progetto per non piu' di dodici mesi e per
          essi puo' essere richiesto, a carico del fondo  di  cui  al
          comma  7, un sussidio non superiore a lire 800.000 mensili.
          Il  sussidio  e'  erogato  dall'Istituto  nazionale   della
          previdenza  sociale  (INPS) e per esso trovano applicazione
          le disposizioni in materia di mobilita' e di indennita'  di
          mobilita'.  Ai lavoratori medesimi puo' essere corrisposto,
          dai   soggetti   proponenti   o  utilizzatori,  un  importo
          integrativo  di  detti  trattamenti,  per  le  giornate  di
          effettiva esecuzione delle prestazioni".
            -  Per  il testo del comma 7 dell'articolo 1 del decreto-
          legge n.   148/1993, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge n. 236/1993, si veda in nota al comma 6 dell'art. 13.
          Nota all'art. 20, comma 3:
            -  Si reputa opportuno riportare l'intero testo dell'art.
          1  del   decreto-legge   n.   510/1996,   convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  n.  608/1996,  modificato ora
          dalla presente legge nonche' dall'art.  3 del decreto-legge
          25 marzo 1997, n. 67  (Disposizioni  urgenti  per  favorire
          l'occupazione),  convertito, con modificazioni, dalla legge
          23 maggio 1997, n. 135:
            "Art.  1  (Disposizioni  per  l'attivazione  dei   lavori
          socialmente   utili).   -   1.   Al   fine   di  consentire
          l'attivazione di lavori socialmente  utili,  il  Fondo  per
          l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge
          20  maggio  1993,  n.  148,  convertito, con modificazioni,
          dalla legge 19 luglio 1993,  n.  236,  e'  incrementato  ai
          sensi  del  comma  4  e,  in  attesa  della revisione della
          disciplina sui lavori socialmente utili, a  cui  si  dovra'
          provvedere  entro e non oltre un anno dalla data di entrata
          in vigore della legge di conversione del presente  decreto-
          legge,  a  questi  ultimi  trova  applicazione la normativa
          previgente a quella recata dall'art. 14  del  decreto-legge
          16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni, dalla
          legge  19 luglio 1994, n. 451, integrata ai sensi del comma
          2. Ai fini della  tempestivita'  degli  interventi  per  la
          promozione e l'attivazione dei lavori socialmente utili:
             a)  per  gli  enti locali spetta alla giunta assumere le
          deliberazioni in materia di promozione di progetti;
             b)  per  gli   enti   locali,   la   giunta,   ai   fini
          dell'approvvigionamento  di  quanto strettamente necessario
          per la immediata operativita' dei progetti, puo' ricorrere,
          previa   autorizzazione   del   prefetto,    a    procedure
          straordinarie,  anche  in  deroga alle normative vigenti in
          materia, fermo restando quanto previsto dalla normativa  in
          materia di lotta alla criminalita' organizzata;
             c)  l'amministrazione  proponente  il progetto di lavori
          socialmente utili e' tenuta  a  procedere,  ricorrendone  i
          presupposti,  secondo  le  disposizioni  dell'art. 14 della
          legge 7 agosto 1990, n. 241, con esclusione del comma 4 del
          medesimo articolo,  nonche'  dell'art.  27  della  legge  8
          giugno 1990, n. 142;
             d)  la  commissione  regionale  per  l'impiego  e, per i
          progetti  interregionali,  la  commissione   centrale   per
          l'impiego,    provvedono,    anche    attraverso   apposite
          sottocommissioni,  all'approvazione  del   progetto   entro
          sessanta  giorni,  decorsi  i  quali il medesimo si intende
          approvato,  sempre  che  entro  tale  termine   non   venga
          comunicata  al soggetto proponente la carenza delle risorse
          economiche necessarie;
             e)  il  Ministro  del  lavoro e della previdenza sociale
          puo' disporre, in considerazione della specificita',  anche
          territoriale,   dell'emergenza   occupazionale,   modalita'
          straordinarie per l'assegnazione dei lavoratori  ai  lavori
          socialmente utili, ivi compresa l'adozione di criteri quali
          il  carico  fmiliare,  l'eta'  anagrafica  e  il  luogo  di
          residenza;
             f) in caso di mancata esecuzione dei lavori  socialmente
          utili  nel  termine  previsto nel progetto, il Ministro del
          lavoro e della  previdenza  sociale,  sentito  il  Ministro
          dell'interno,   designa   un   commissario   che   provvede
          all'esecuzione dei lavori.
            2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono integrate dalle
          seguenti norme dell'art. 14  del  decreto-legge  16  maggio
          1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
          luglio  1994,  n.  451:  comma 1, relativamente ai soggetti
          promotori e gestori, nonche' ai soggetti  utilizzabili  nei
          progetti;  commi  3  e  4,  come modificati dal comma 3 del
          presente  articolo;  comma  7.   Per   l'assegnazione   dei
          lavoratori  si  tiene  conto  della  corrispondenza  tra la
          capacita'  dei  lavoratori  e  i  requisiti  richiesti  per
          l'attuazione dei progetti e si consente che, per i progetti
          formulati  con  riferimento a crisi aziendali, di settore o
          di area, l'assegnazione avvenga limitatamente a  gruppi  di
          lavoratori espressamente individuati nel progetto medesimo.
          All'art.  14, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n.
          299, convertito, con modificazioni, dalla legge  19  luglio
          1994,  n.  451,  dopo  il  primo  periodo,  e'  inserito il
          seguente: Ai fini dell'utilizzazione in lavori  socialmente
          utili l'iscrizione agli elenchi ed albi di cui all'art. 25,
          comma  5,  lettera  a), della legge 23 luglio 1991, n. 223,
          non costitusce impedimento qualora il soggetto interessato,
          con dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968,
          n.  15,  attesti   che   all'iscrizione   non   corrisponde
          l'esercizio della relativa attivita' professionale.
            3.  All'art. 14 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio  1994,
          n.  451:  al  comma  3,  il terzo periodo e' sostituito dal
          seguente: Tale importo puo' non essere dovuto nei  casi  in
          cui i lavoratori siano adibiti per un numero di ore ridotto
          proporzionale  alla  misura del trattamento previdenziale o
          sussidio  spettante.';  il  comma  4  e'   sostituito   dal
          seguente:  '4.    I  soggetti  di  cui  al  comma 1 che non
          fruiscono di alcun trattamento previdenziale possono essere
          impegnati nell'ambito del progetto per non piu'  di  dodici
          mesi  e  per essi puo' essere richiesto, a carico del fondo
          di cui al comma 7, un sussidio non superiore a lire 800.000
          mensili. Il sussidio  e'  erogato  dall'Istituto  nazionale
          della   previdenza   sociale  (INPS)  e  per  esso  trovano
          applicazione le disposizioni in materia di mobilita'  e  di
          indennita' di mobilita'. Ai lavoratori medesimi puo' essere
          corrisposto,  dai  soggetti  proponenti  o utitizzatori, un
          importo integrativo di detti trattamenti, per  le  giornate
          di effettiva esecuzione delle prestazioni.
            4.  Con  priorita'  per  le  finlita'  di cui al comma 1,
          nonche' per il finanziamento dei  piani  per  l'inserimento
          professionale  dei  giovani  privi  di  occupazione  di cui
          all'art. 15 del  decreto-legge  16  maggio  1994,  n.  299,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994,
          n. 451, il Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma
          7, del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.  148,  convertito,
          con  modificazioni,  dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e'
          incrementato di lire 669 miliardi per l'anno 1995, di  lire
          685,6  miliardi per l'anno 1996, di lire 591,3 miliardi per
          l'anno 1997 e di lire 691,3 miliardi a decorrere  dall'anno
          1998.
            Le  risorse del Fondo per l'occupazione di cui al periodo
          precedente, assegnate  al  capitolo  1176  dello  stato  di
          previsione  del  Ministero  del  lavoro  e della previdenza
          sociale  per   l'attivazione   dei   progetti   di   lavori
          socialmente utili, non impegnate nell'esercizio finanziario
          di competenza  potranno esserlo in quello successivo.
            Nell'ambito  delle  disponibilita',  per  l'anno 1995, un
          importo non inferiore al quaranta per cento e' ripartito  a
          livello  regionale in relazione al numero dei lavoratori di
          cui al comma 5 e all'art.   3 e le  relative  risorse  sono
          impegnate per il funzionamento di progetti che utilizzano i
          medesimi lavoratori.
            5.  Ai  soggetti di cui all'art. 4, commi 1, lettere b) e
          c), 3 e 4, nei cui confronti siano cessati al  31  dicembre
          1994  i  trattamenti  di mobilita' ovvero di disoccupazione
          speciale ed ai soggetti di cui all'art. 1 del decreto-legge
          26 novembre 1993, n. 478,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, nei cui confronti siano
          cessati  nel  periodo  1  dicembre  1994-31  maggio  1995 i
          trattamenti di cassa integrazione salariale,  i  quali  non
          abbiano  piu'  titolo  a  fruire  per  ulteriori periodi di
          alcuno dei predetti trattamenti, compete un sussidio  nella
          misura  pari  al  64  per cento dell'importo mensile di cui
          alla lettera a) del secondo comma dell'articolo unico della
          legge 13 agosto 1980, n. 427, come sostituito dall'art.  1,
          comma   5,  del  decreto-legge  16  maggio  1994,  n.  299,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio  1994,
          n.   451,   per   un  periodo  massimo  di  dodici  mesi  e
          limitatamente ai periodi  di  loro  occupazione  in  lavori
          socialmente utili, nei progetti per essi approvati entro il
          31  luglio  1995.  Il  sussidio  e'  a carico del Fondo per
          l'occupazione di cui al comma 4, nei limiti  delle  risorse
          preordinate  alle  finalita'  di  cui  al medesimo comma. I
          lavoratori di cui  al  presente  comma  rimangono  iscritti
          nelle liste di mobilita' sino al 31 dicembre 1995.
            6.  Fino  al 31 maggio1995, ai soggetti di cui al comma 5
          che non siano utilizzati in  lavori  socialmente  utili  e'
          corrisposto un sussidio fissato:
             a)  per  il periodo dal 1 gennaio 1995 al 31 marzo 1995,
          nella misura del 70 per cento  dell'ultimo  trattamento  di
          integrazione    salariale,    di    mobilita'   ovvero   di
          disoccupazione speciale fruito; tale misura non puo' essere
          comunque superiore all'importo derivante dalla  misura  del
          64 per cento di cui al predetto comma 5;
             b)  per  il periodo dal 1 aprile 1995 al 31 maggio 1995,
          nella misura del 64 per cento di cui al medesimo  comma  5,
          ridotta  del  30  per  cento;  tale  misura non puo' essere
          comunque superiore all'importo del  sussidio  previsto  nel
          periodo di cui alla lettera a).
            7.   Per  consentire  una  migliore  utilizzazione  delle
          risorse finanziarie comunitarie, statali o regionali mirate
          alla formazione professionale, il sussidio di cui al  comma
          5  viene  erogato  ai lavoratori di cui al medesimo comma e
          all'art. 3, anche per  i  periodi  di  effettiva  frequenza
          successivi  al  31  maggio  1995,  a  corsi  di  formazione
          approvati prima del 31 maggio 1995, sino  al  completamento
          dei  corsi  e comunque non oltre il 31 dicembre 1995. Detti
          lavoratori nei trenta  giorni  successivi  il  termine  dei
          corsi,  possono  essere  assegnati  a  progetti  di  lavori
          socialmente utili, con fruizione del sussidio previsto  dal
          comma  5  per  un periodo che sommato a quello del corso di
          formazione non puo' superare dodici mesi.
            8. Per il periodo dal 1 giugno  al  31  luglio  1995  gli
          uffici  regionali  e provinciali del lavoro e della massima
          occupazione  ovvero   le   sezioni   circoscrizionali   per
          l'impiego  ovvero  le  agenzie  per  l'impiego,  invitano i
          lavoratori di cui al  comma  5  e  all'art.  3  non  ancora
          occupati  in  lavori  socialmente  utili,  a partecipare ad
          attivita' di selezione ed orientamento ai sensi e  per  gli
          effetti  dell'art.  6,  comma  5-ter, del decreto- legge 20
          maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge  19  luglio  1993,  n.  236,  finalizzate  alla  loro
          assegnazione ai lavori socialmente utili. Per tale periodo,
          previa attestazione da  parte  dei  predetti  uffici  della
          partecipazione  alle attivita' predette, e' riconosciuto al
          lavoratore il sussidio di cui al comma 6, lettera b). Per i
          casi in cui i lavoratori  non  siano  ancora  occupati  nei
          lavori  socialmente  utili  alla  data del 1 agosto 1995 il
          predetto, sussidio e' riconosciuto per un ulteriore periodo
          e comunque non oltre il 30 settembre 1995. Il sussidio e' a
          carico del Fondo per l'occupazione di cui al comma  4,  nei
          limiti  delle  risorse preordinate alle finalita' di cui al
          medesimo comma.
            9. Per i sussidi di cui ai commi 5,  6,  7  e  8  trovano
          applicazione  le  disposizioni in materia di mobilita' e di
          indennita'  di  mobilita',  ivi  compreso,  per  i  periodi
          sussidiati  sino  al  31  luglio  1995,  il  riconoscimento
          d'ufficio di cui al comma 9  dell'art.  7  della  legge  23
          luglio  1991,  n.  223.  Per  i  sussidi imputati a periodi
          successivi a tale data e per quelli di cui al comma  3,  il
          predetto     riconoscimento    rileva    ai    soli    fini
          dell'acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto
          al pensionamento.
            10. Per consentire la prosecuzione dell'utilizzazione  in
          lavori  socialmente  utili  di  soggetti  nei cui confronti
          siano  cessati  ovvero  cessino  i  trattamenti  di   cassa
          integrazione   o  di  mobilita',  ai  medesimi  compete  il
          sussidio  di  cui  ai commi 3 e 5 fino al completamento del
          progetto e comunque per un periodo non superiore a 12  mesi
          a  decorrere  dalla  predetta  cessazione, a condizione che
          questa fattispecie rientri tra i criteri e le priorita' de-
          terminate dalla  commissione  regionale  per  l'impiego  ai
          sensi  del  comma 20 e nei limiti delle risorse finanziarie
          assegnate ad ogni regione. Gli enti utilizzatori comunicano
          alla commissione regionale per  l'impiego  la  prosecuzione
          dell'impegno  di questi lavoratori nel progetto e segnalano
          alla competente sede territoriale  dell'INPS  l'elenco  dei
          lavoratori  impegnati  nei suddetti progetti e titolari del
          trattamento di integrazione salariale  e  mobilita'.    Dal
          giorno  successivo  la scadenza di detti trattamenti e fino
          alla  data  di   completamento   del   progetto   la   sede
          territoriale  dell'INPS  provvede  d'ufficio  ad erogare il
          sussidio.  Quest'ultima  provvede  altresi'   a   segnalare
          all'ente   utilizzatore,   ai   fini  della  determinazione
          dell'eventuale  integrazione  al  sussidio,  la   data   di
          cessazione del trattamento di integrazione salariale ovvero
          di mobilita'.
            11.  Per  i progetti finanziati a carico del Fondo di cui
          al comma 4, approvati entro il 31 luglio 1995, sono avviati
          con priorita' ai lavori socialmente utili i  lavoratori  di
          cui al comma 5 ed all'art.  3. Per i progetti approvati dal
          1  agosto  1995 e sino al 31 dicembre 1995 concorrono con i
          predetti lavoratori anche i lavoratori iscritti nelle liste
          di mobilita' nelle aree di cui agli obiettivi   1 e n.    2
          del  regolamento  CEE  n.  2081/1993  del  Consiglio del 20
          luglio 1993, per i quali il  trattamento  di  mobilita'  e'
          scaduto,   e   i   lavoratori   per  i  quali  sia  cessato
          successivamente  al   31   maggio   1995   il   trattamento
          straordinario  di cassa integrazione e che non abbiano piu'
          diritto all'indennita' di mobilita'. Essi, se  avviati  per
          progetti approvati entro il 31 luglio 1995, percepiscono il
          sussidio  di  cui  al  comma  5;  se  avviati  per progetti
          approvati successivamente  alla  predetta  data,  per  essi
          trova  applicazione  la  disposizione di cui all'art.   14,
          comma 4,  del  decreto-legge  16  maggio  1994,    n.  299,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994,
          n. 451, come modificato dal comma 3 del presente  articolo.
          Ai  predetti  lavoratori  si applica la disposizione di cui
          all'art. 6, comma 5-ter, del decreto-legge 20 maggio  1993,
          n.  148,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 19
          luglio 1993, n. 236. Vengono avviati ai lavori  socialmente
          utili    i   lavoratori   che   dichiarino   alle   sezioni
          circoscrizionali per l'impiego del luogo  di  residenza  la
          loro   disponibilita',  con  esclusione  dei  soggetti  che
          abbiano   gia'   dichiarato   detta    disponibilita'    in
          applicazione  dell'art.  27,  comma 3, del decreto-legge 23
          giugno 1995, n. 244, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 8 agosto 1995, n. 341.
            12.  I  periodi  di  utilizzazione nei lavori socialmente
          utili  costituiscono  titolo  di  preferenza  nei  pubblici
          concorsi  qualora,  per  questi  ultimi,  sia  richiesta la
          medesima professionalita' con la quale il soggetto e' stato
          adibito ai predetti lavori.
            12-bis. Durante i periodi  di  utilizzazione  nei  lavori
          socialmente  utili  i  lavoratori sono inseriti nelle liste
          regionali di mobilita' di cui all'art.  6  della  legge  23
          luglio   1991,  n.  223,  senza  approvazione  delle  liste
          medesime da parte delle  competenti  Commissioni  regionali
          per  l'impiego.  L'inserimento e' disposto dal responsabile
          della Direzione regionale del lavoro, su segnalazione delle
          sezioni circoscrizionali per l'impiego,  le  quali  inviano
          tempestivamente   i   relativi   elenchi   comprendenti   i
          nominativi dei lavoratori impegnati in  lavori  socialmente
          utili.
            13.  I  nominativi  dei  lavoratori  che sono titolari di
          indennita' di mobilita' fino alla maturazione  del  diritto
          alla   pensione   di  anzianita'  o  di  vecchiaia  vengono
          comunicati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale
          ai sindaci dei comuni di residenza dei predetti  lavoratori
          perche'  essi  provvedano ad impiegare direttatnente questi
          ultimi in attivita' socialmente  utili  ai  sensi  ed  agli
          effetti  della  disciplina  di  cui al presente articolo ed
          all'art. 9, comma 1, lettera  c),  della  legge  23  luglio
          1991,  n.  223.  I  predetti  nominativi  vengono  altresi'
          comunicati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale
          alla Commissione regionale per l'impiego.
            14. Per i disoccupati utilizzati nei  cantieri  scuola  e
          lavoro  di  cui  all'art. 59 della legge 29 aprile 1949, n.
          264, e successive  modificazioni  e  integrazioni,  non  si
          applica  l'art.  4,  comma 2, della legge 8 agosto 1991, n.
          274, e continua per  essi  a  trovare  applicazione  quanto
          previsto  dall'art.  2 della legge 6 agosto 1975, n. 418, e
          successive  modificazioni  e  integrazioni.   La   medesima
          disposizione  di  cui  all'art.  4,  comma 2, della legge 8
          agosto 1991, n. 274, non trova  altresi'  applicazione  nei
          confronti   degli   addetti   ai  lavori  di  forestazione,
          sistemazione   idraulico-forestale   ed   idraulico-agraria
          assunti dalle pubbliche amministrazioni, fermo restando per
          essi  quanto previsto dall'art. 6, comma primo, lettera a),
          della legge 31 marzo 1979, n.  92.  Per  le  assunzioni  di
          questi  ultimi lavoratori continuano ad applicarsi le norme
          sul collocamento ordinario.
            15. All'onere derivante  dall'applicazione  del  presente
          articolo, valutato in lire 883 miliardi per l'anno 1995, in
          lire 685,6 miliardi per l'anno 1996, in lire 591,3 miliardi
          per  l'anno  1997  ed  in  lire  691,3 miliardi a decorrere
          dall'anno 1998, si provvede:
             a) quanto a lire 342 miliardi per l'anno 1995  a  carico
          degli  stanziamenti iscritti sul capitoli 1176 e 3664 dello
          stato di  previsione  del  Ministero  del  lavoro  e  della
          previdenza  sociale  per il medesimo anno, rispettivamente,
          per lire 129 miliardi e lire 213 miliardi;  quanto  a  lire
          482,6  miliardi  per l'anno 1996, e a lire 514,3 miliardi a
          decorrere  dall'anno  1997,  a  carico  dello  stanziamento
          iscritto sul capitolo 1176 dello stesso stato di previsione
          per l'anno 1996 e  corrispondenti  capitoli  per  gli  anni
          successivi;
             b)  quanto a lire 200 miliardi per l'anno 1995, mediante
          corrispondente  utilizzo  delle  disponibilita'  in   conto
          residui  dei  capitoli  5069,  5879  e  7893 dello stato di
          previsione del Ministero del tesoro e  dei  capitoli  1031,
          1032,  1162,  1163  e  1164  dello  stato di previsione del
          Ministero del bilaccio  e  della  programmazione  economica
          dell'anno  1995,  conservate  ai  sensi dell'art. 19, comma
          5-ter, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e suc-
          cessive modificazioni ed integrazioni, nonche' dell'art. 1,
          comma 6,  del  decreto-legge  28  agosto  1995,  n.    359,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995,
          n. 436, cui non si applicano, per l'anno 1995, le modalita'
          e  procedure di ripartizione previste dal medesimo art. 19,
          comma 5-ter, del decreto legislativo 3 aprile 1993,  n. 96;
          quanto a  lire  200  miliardi  per  l'anno  1995,  mediante
          corrispondente   utilizzo  delle  disponibilita'  in  conto
          residui di cui al capitolo 191 dello  stato  di  previsione
          della  spesa  dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di
          Stato per lo stesso anno; quanto a lire  141  miliardi  per
          l'anno   1995,   mediante   corrispondente  utilizzo  delle
          disponibilita' della gestione  di  cui  all'art.  25  della
          legge 21 dicembre 1978,  n. 845, e successive modificazioni
          ed integrazioni;
             c) quanto a lire 203 miliardi per l'anno 1996, a lire 77
          miliardi  per l'anno 1997 e a lire 177 miliardi a decorrere
          dall'anno 1998,  mediante  corrispondente  riduzione  dello
          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          1996-1998, sul capitolo 6856 dello stato di previsione  del
          Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente
          utilizzando  l'accantonamento  relativo  al  Ministero  del
          lavoro e della previdenza sociale.
            16. Le somme di cui al comma 15, lettera b), sono versate
          all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
          anche nell'anno successivo ad apposito capitolo dello stato
          di previsione del Ministero del lavoro e  della  previdenza
          sociale.
            17. Per i progetti approvati successivamente al 31 luglio
          1995,  il  sussidio a carico del Fondo di cui al comma 4 e'
          pari, fino al 31 gennaio 1996, a lire 8.000 orarie  per  un
          massimo  di  100  ore  mensili.    Fermo  restando il costo
          complessivo del progetto per quanto rigurda i sussidi,  per
          i  lavoratori  in  esso impegnati, le agenzie per l'impiego
          possono modificare, d'intesa con i soggetti  proponenti,  i
          progetti   gia'   approvati,  per  adeguarne  le  modalita'
          organizzative, in conseguenza dei meccanismi di calcolo del
          sussidio di cui all'art. 14, comma 4, del decreto-legge  16
          maggio  1994,  n. 299, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 19 luglio 1994, n. 451, come modificato dal comma  3,
          che per essi viene applicato dal 1 febbraio 1996.
            18. I progetti di lavoro socialmente utile possono essere
          presentati  dalle  cooperative  sociali di cui alla legge 8
          novembre 1991, n. 381, per impegnare  i  soggetti  ad  esse
          assegnati  nell'ambito dell'attivita' ordinaria delle coop-
          erative  medesime.  I  progetti   possono   prevedere   che
          l'assegnazione   avvenga   su  richiesta  nominativa.  Essi
          possono  essere  approvati  quando  ricorrano  le  seguenti
          condizioni:
             a)  l'attivita'  della  cooperativa  deve  essere  stata
          avviata da almeno due anni e deve essere stata assoggettata
          a revisione ai sensi dell'art. 3 della citata legge n.  381
          del 1991;
             b) il numero dei soggetti da impegnare non deve eccedere
          il  30  per  cento  o  il  15  per  cento  dei  lavoratori,
          dipendenti e soci, rispettivamente per  le  cooperative  di
          cui alle lettere a) e b) dell'art. 1 della predetta legge;
             c)  non  devono  essere  state  effettuate  riduzioni di
          personale nei dodici mesi precedenti la  presentazione  del
          progetto.  Le  cooperative  sociali  che abbiano gestito un
          progetto di lavoro socialmente utile ai sensi del  presente
          comma possono presentare nuovi progetti quando almeno il 50
          per   cento   dei   lavoratori  impegnati  sulla  base  del
          precedente progetto sia stato assunto ovvero sia  diventato
          socio lavoratore.
            19.  I  lavoratori  impegnati in lavori socialmente utili
          sono tenuti a  partecipare  ad  attivita'  di  orientamento
          organizzate  dalle  agenzie  per  l'impiego o dalle sezioni
          circoscrizionali ad intervali non inferiori a tre mesi. Per
          il periodo di svolgimento  delle  predette  attivita',  che
          saranno  tempestivamente  comunicate dagli uffici agli enti
          gestori dei progmmi di lavori sociamente utili ed all'INPS,
          i lavoratori continuano a percepire il medesimo sussidio ad
          essi spettante durante i lavori socialmente utili.
            20.  Dal  1  gennaio  1996  le  risorse  del  Fondo   per
          l'occupazione   di   cui   al   comma   4,  preordinate  al
          finanziamento dei lavori socialmente utili, e non destinate
          al finanziamento dei progetti gia' approvati nel 1995, sono
          ripartite,  nella  misura  del  70  per  cento,  a  livello
          regionale  in  relazione alla   dimensione quantitativa dei
          progetti  gia'  approvati  nel  1995  e   al   numero   dei
          disoccupati   di  lunga  durata  iscritti  nelle  liste  di
          collocamento e di mobilita' nelle aree di cui  all'art.  1,
          comma   1,  del  decreto-legge  20  maggio  1993,  n.  148,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio  1993,
          n.  236.    Per i progetti approvati dal 1 gennaio 1996, le
          commissioni regionali per l'impiego, fermo restando  quanto
          disposto  dal  secondo  periodo  del  comma  2, determinano
          criteri e priorita' nell'assegnazione dei soggetti, tenendo
          conto in particolare del criterio  del  maggior  bisogno  e
          delle   professionalita'   acquisite   nell'attuazione  dei
          progetti.  Le commissioni regionali per l'impiego destinano
          un importo non inferiore al  15  per  cento  delle  risorse
          assegnate   per   l'approvazione   di  progetti  di  lavori
          socialmente  utili   specificamente   predisposti   per   i
          lavoratori  di  cui  all'art. 25, comma 5, lettera a) della
          legge  23  luglio  1991,  n. 223, cosi' come modificato dal
          comma  2,  che  non  abbiano  fruito  di   trattamenti   di
          integrazione   salariale   o   di  mobilita'.  Le  predette
          commissioni   potranno   utilizzare   anche   le    risorse
          finanziarie  eventualmente  messe  a  loro  disposizione da
          parte delle regioni e di altri enti pubblici proponenti  ai
          fini   dell'applicazione   del   presente  articolo.     Ai
          lavoratori impegnati nei  progetti  di  lavori  socialmente
          utili  approvati  utilizzando  tali  risorse competono, con
          l'applicazione  della  disciplina  di   cui   al   presente
          articolo,  il  sussidio  di  cui  al  comma  3 e i relativi
          benefici accessori;  l'erogazione  puo'  essere  effettuata
          dall'istituto nazionale della previdenza sociale.
            21.  Allo  scopo  di  creare  le  necessarie  ed  urgenti
          opportunita' occupazionali per i  lavoratori  impegnati  in
          progetti  di  lavori  socialmente  utili,  ivi  compresi  i
          servizi alla persona  e  il  lavoro  di  cura,  i  soggetti
          promotori  di cui al comma 1 dell'art. 14 del decreto-legge
          16 maggio 1994,  n.  299,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  19  luglio  1994,  n. 451, possono costituire
          societa' miste ai sensi dell'art. 4  del  decreto-legge  31
          gennaio  1995,  n. 26, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 29 marzo 1995, n. 95, anche con capitale sociale  non
          inferiore  a  500  milioni  di  lire,  a  condizione che il
          personale dipendente delle predette societa' sia costituito
          nella misura del quaranta  per  cento  da  lavoratori  gia'
          impegnati nei predetti progetti e nella misura del quaranta
          per  cento  da soggetti aventi titolo ad esservi impegnati.
          La  partecipazione  alle  predette   societa'   miste   e',
          comunque,  consentita  a  cooperative formate da lavoratori
          gia' impegnati in progetti di lavori socialmente utili. Con
          tali societa', in via straordinaria  e  limitatamente  alla
          fase  di  avvio,  i  predetti  soggetti  promotori  possono
          stipulare, anche in deroga a norme di legge o  di  statuto,
          convenzioni o contratti, di durata non superiore a sessanta
          mesi,  aventi  esclusivamente  ad oggetto attivita' uguali,
          analoghe o connesse a quelle svolte nell'ambito di progetti
          di lavori socialmente utili, precedentemente  promossi  dai
          medesimi soggetti promotori.
            22.  Il  Fondo  di cui al comma 4 e' incrementato di lire
          400 miliardi per l'anno 1996. A tale fine il  Ministro  del
          tesoro  e'  autorizzato a contrarre mutui quindicennali con
          la  Cassa  depositi  e  prestiti,  nell'ambito  dei   mutui
          autorizzati  ai  sensi  dell'art.  1  del  decreto-legge 23
          ottobre 1996, n. 548. Le somme  derivanti  dai  mutui  sono
          versate  all'entrata  del  bilancio  dello Stato per essere
          riassegnate,  con  decreti  del  Ministro  del  tesoro,  ad
          apposito  capitolo  dello stato di previsione del Ministero
          del lavoro e della previdenza sociale.
            23. Il Ministro del lavoro e  della  previdenza  sociale,
          anche  sulla  base degli elementi forniti dalle commissioni
          regionali   per   l'impiego    e    dall'INPS,    riferisce
          semestralmente  alle  competenti  Commissioni  parlamentari
          della Camera dei deputati e  del  Senato  della  Repubblica
          sull'andamento  dell'utilizzo  dei  lavoratori impegnati in
          lavori socialmente utili, distinti tra quelli fruitori  del
          trattamento    straordinario   di   integrazione   sariale,
          dell'indennita' di mobilita' e del sussidio di cui al comma
          3,  ripartiti  per   eta',   sesso,   professionalita'   ed
          anzianita'  contributiva,  suddivisi  per  regione. Analoga
          comunicazione e' resa per i lavoratori collocati  in  cassa
          integrazione   guadagni  straordinaria  e  per  quelli  che
          usufruiscono   dell'indennita'   di    mobilita'    e    di
          disoccupazione speciale per l'edilizia. Con il rapporto del
          secondo  semestre  e',  altresi',  fornito  l'andamento del
          ricorso   al   trattamento   ordinario   di    integrazione
          salariale".
          Note all'art. 20, comma 4:
            -  L'art.  4  del  decreto-legge  31  gennaio 1995, n. 26
          (Disposizioni  urgenti  per  la  ripresa  delle   attivita'
          imprenditoriali),   convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 29 marzo 1995, e' il seguente:
            "Art. 4 (Societa' miste per i servizi pubblici). - 1.  Al
          fine  di  favorire  l'immediato avvio di operativita' delle
          disposizioni di cui all'art. 12  della  legge  23  dicembre
          1992, n. 498, concernente la costituzione di societa' miste
          con  la  partecipazione non maggioritaria degli enti locali
          per l'esercizio di servizi pubblici e la  realizzazione  di
          opere pubbliche, si provvede cn regolamento da adottarsi ai
          sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
          400,  sulla base dei principi e dei criteri di cui al comma
          2 del medesimo art.  12, entro trenta giorni dalla data  di
          entrata  in  vigore della legge di conversione del presente
          decreto, nel rispetto della normativa comunitaria.
            2.  Ai  trasferimenti  di  beni  destinati   a   pubblico
          servizio,  da  parte  di  province  e  comuni, in favore di
          societa' costituite  ai  sensi  dell'art.    22,  comma  3,
          lettera  e), della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell'art.
          12 comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n.  498,  nonche'
          delle   aziende   speciali   e   dei   consorzi   di   cui,
          rispettivamente, agli articoli 23  e  25  della  legge,  8,
          giugno 1990, n. 142, non si applicano le disposizioni rela-
          tive   alla  cessione  dei  beni  patrimoniali  degli  enti
          pubblici territoriali.
            3. Gli enti locali adeguano l'ordinamento  delle  aziende
          speciali  alle  disposizioni  dell'art.  23  della  legge 8
          giugno 1990, n. 142, entro il  30  gennaio  1995.  Entro  i
          novanta  giorni  successivi, gli enti locali iscrivono, per
          gli effetti di cui al  primo  comma  dell'art.    2331  del
          codice  civile,  le  aziende  speciali  nel  registro delle
          imprese.
            4. (Soppresso dalla legge di conversione).
            5. Ai sensi dell'art. 23, comma 6, della legge  8  giugno
          1990, n.  142, sono fondamentali i seguenti atti:
             a)  il  piano-programma,  comprendente  un  contratto di
          servizio che disciplini  i  rapporti  tra  ente  locale  ed
          azienda speciale;
             b)  i  bilanci  economici  di  previsione pluriennale ed
          annuale;
             c) il conto cosuntivo;
             d) il bilancio di esercizio.
            6. Al fine di favorire l'occupazione o  la  rioccupazione
          di  lavoratori,  i  comuni e le province sono autorizzati a
          costituire societa' per azioni con la  GEPI  S.p.a.,  anche
          per la gestione di servizi pubblici locali.
            7.  Per le medesime finalita' di cui al comma 6, i comuni
          e le province possono consentire, mediante appositi aumenti
          di capitale, l'ingresso della GEPI S.p.a.  in  societa'  da
          essi partecipate.
            8.  In  conformita' alle disposizioni che ne disciplinano
          l'attivita', le  partecipazioni  azionarie  detenute  dalla
          GEPI  S.p.a.  nelle  societa'  di cui al presente articolo,
          sono cedute entro il termine di cinque anni  mediante  gara
          pubblica.
            9.  La  Cassa  depositi e prestiti, su autorizzazione del
          Ministro  del  tesoro,  puo'  partecipare  al  capitale  di
          societa'  finanziarie  o  di  servizi  la cui attivita' sia
          prevalentemente volta al  supporto  di  amministrazioni  ed
          enti   pubblici,  anche  territoriali,  e  di  imprese,  in
          relazione  ad  iniziative  ammissibili  ai  cofinanziamenti
          comunitari".
            -  L'art.  9  del  decreto-legge  23 febbraio 1995, n. 41
          (misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e
          per l'occupazione nelle  aree  depresse),  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  22  marzo  1995, n. 85, e' il
          seguente:
            "Art. 9  (Mutui  per  lo  sviluppo).  -  1.  Al  fine  di
          consentire   la   realizzazione  di  iniziative  dirette  a
          favorire  lo  sviluppo  sociale  ed  economico  delle  aree
          depresse  del territorio nazionale, in linea con i principi
          e  nel  rispetto  dei  criteri  di   intervento   stabiliti
          dall'Unione  europea,  e'  autorizzato il limite di impegno
          decennale di lire 540 miliardi per l'anno 1996.
            2. A valere sul limite di impegno di cui al  comma  1  il
          Ministero  del  tesoro e' autorizzato a contrarre mutui con
          la Cassa depositi e prestiti  o  con  istituti  di  credito
          nazionale ed esteri, il cui ammortamento e' a totale carico
          dello Stato.
            3.  Le  somme  derivanti dai mutui di cui al comma 2 sono
          destituite al  mantenimento  e  allo  sviluppo  della  base
          produttiva   nonche'   al   potenziamento  della  dotazione
          infrastrutturale nelle aree di cui al comma 1.  Al  riparto
          delle  somme  stesse  tra le predette finalita' provvede il
          CIPE, che individua altresi', con riferimento  all'utilizzo
          di  tutte  le  risorse  che  si  rendono disponibili per lo
          scopo, le modalita' dell'intervento pubblico in favore  del
          settore produttivo, A tale fine dovranno tra l'altro essere
          disciplinati   meccanismi   e  procedure  per  l'automatica
          applicazione  dei  benefici  e  previste  misure  idonee  a
          favorire,  anche  attraverso un apposito fondo di garanzia,
          il consolidamento delle passivita' delle  piccole  e  medie
          imprese,  in  linea con quanto disposto dall'art. 11, comma
          2-bis,  del  decreto-legge  29   agosto   1994,   n.   516,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1994,
          n. 598.
            4.   All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente
          articolo, pari a lire 540 miliardi annui  a  decorrere  dal
          1996,  si  provvede  per  gli  anni  1996  e  1997 mediante
          utilizzo  delle  proiezioni  per  i  medesimi  anni   dello
          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          1995-1997, al capitolo 9001 dello stato di  previsione  del
          Ministero   del   tesoro   per  l'anno  1995,  parzialmente
          utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero
          del tesoro".