Art. 22.
              (Delega al Governo per la revisione della
disciplina sui lavori socialmente utili)
    1.  Per  provvedere  alla  revisione  della disciplina sui lavori
socialmente  utili  prevista  dall'articolo  1, comma 1, del decreto-
legge  lo  ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla
legge  28  novembre  1996,  n. 608, il Governo, sentita la Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  e' delegato ad emanare entro i
termini  di cui al predetto comma 1 un decreto legislativo che dovra'
essere informato ai seguenti principi e criteri direttivi:
    a)  individuazione,  previa intesa con le regioni, dei prevalenti
settori  ai  quali rivolgere progetti di lavori socialmente utili con
particolare riguardo:
    1)   ai   servizi   alla   persona:   soprattutto   con  riguardo
all'infanzia,  all'adolescenza,  agli  anziani, alla riabilitazione e
recupero   di  tossicodipendenti,  ai  portatori  di  handicap  e  ad
interventi mirati nei confronti delle devianze sociali;
    2) alla valorizzazione del patrimonio culturale;
    3) alla salvaguardia dell'ambiente e alla tutela del territorio;
    4)  alla raccolta differenziata, alla gestione di discariche e di
impianti per il trattamento di rifiuti solidi urbani;
    5) alla manutenzione del verde pubblico;
    6) alla tutela della salute nei luoghi pubblici e di lavoro;
    7) al miglioramento della rete idrica;
    8) all'adeguamento e perfezionamento del sistema dei trasporti;
    9)  alle  operazioni  di  recupero e bonifica di aree industriali
dismesse;
    10) al recupero e risanamento dei centri urbani;
    11) alla tutela degli assetti idrogeologici;
    12) alle aree protette e ai parchi naturali;
    b)  condizioni  di  accesso  ai lavori socialmente utili con cio'
intendendosi  le  categorie di lavoratori nonche' soggetti inoccupati
da utilizzare in progetti di lavori socialmente utili;
    c)  criteri per l'assegnazione dei lavoratori ai soggetti gestori
dei piani di lavori socialmente utili;
    d)   trattamento   economico  e  durata  dell'impiego  in  lavori
socialmente utili;
    e)  individuazione  di  criteri di armonizzazione dei trattamenti
previdenziali  tra  le diverse figure impegnate in progetti di lavori
socialmente utili;
    f)  armonizzazione  della  disciplina in materia di formazione di
societa' miste operanti nel settore dei lavori socialmente utili e di
durata  temporale  di  regime  di  appalti  o convenzioni protette in
materia  di  svolgimento  di lavori socialmente utili, da parte delle
stesse;
    g)  individuazione  di  forme  di  incentivazione da erogare alle
societa'   miste   di   cui  alla  lettera  f)  successivamente  alla
conclusione dei periodi di attivita' svolte dalle stesse in regime di
appalti o convenzioni protette.
    2.  Nel  decreto  legislativo  di  cui  al comma 1 viene altresi'
prevista  la  costituzione,  senza  oneri  aggiuntivi  a  carico  del
bilancio   dello   Stato,   di  una  idonea  struttura  organizzativa
finalizzata al coordinamento in materia di lavori socialmente utili.
    3.  Lo schema di decreto legislativo dovra' essere trasmesso alle
competenti  Commissioni  parlamentari  al  fine della espressione del
parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione.
 
          Nota all'art. 22:
            -  Per  il testo del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-
          legge n.   510/1996, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge n. 608/1996, si veda in nota all'art. 20.