Art. 23.
                (Disposizioni in materia di contratti
                   di riallineamento retributivo)
    1.  All'articolo  5  del  decreto-legge  lo ottobre 1996, n. 510,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  al  comma 1, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Al
fine  di  salvaguardare  i  livelli  occupazionali e di consentire la
regolarizzazione  retributiva  e contributiva per le imprese operanti
nei  territori individuati dall'articolo 1 della legge lo marzo 1986,
n.  64,  e'  sospesa  la  condizione di corresponsione dell'ammontare
retributivo  di cui all'articolo 6, comma 9, lettere a), b) e c), del
decreto-legge  9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389";
    b)   al   comma   3,   secondo   periodo,  dopo  le  parole:  "di
fiscalizzazione"  sono  inserite  le  seguenti: "di leggi speciali in
materia  e  di sanzioni a ciascuna di esse relative" e sono aggiunti,
in fine, i seguenti periodi: "I provvedimenti di esecuzione in corso,
in   qualsiasi  fase  e  grado,  sono  sospesi  fino  alla  data  del
riallineamento.  L'avvenuto  riallineamento estingue i reati previsti
da  leggi  speciali  in  materia  di  contributi  e  di  premi  e  le
obbligazioni  per  sanzioni  amministrative  e  per  ogni altro onere
accessorio.   Sono  fatti  salvi  i  giudizi  pendenti  promossi  dai
lavoratori  ai  fini  del riconoscimento della parita' di trattamento
retributivo";
    c) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
    "3-bis.  Le  imprese  di cui al comma 1 che abbiano stipulato gli
accordi  di  cui al comma 2, nella loro qualita' di soggetti indicati
nel  titolo  III  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 29
settembre   1973,   n.600,   e  successive  modificazioni,  obbligati
all'effettuazione  delle  ritenute alla fonte sulle somme o valori da
essi  corrisposti  ed alla presentazione della relativa dichiarazione
ai  sensi  dell'articolo  7  del  medesimo  decreto,  sono  ammesse a
versare,  entro  sessanta  giorni  dalla  scadenza del termine finale
concesso dal comma 2 per la stipula degli accordi, senza applicazione
di  sanzioni  e interessi, le maggiori ritenute relative ai compensi,
risultanti dai suddetti accordi, effettivamente corrisposti fino alla
data    di   entrata   in   vigore   della   presente   disposizione.
Conseguentemente,  entro  lo  stesso  termine,  detti  soggetti  sono
ammessi a presentare, per ciascun periodo di imposta cui si riferisce
il   versamento   delle   ritenute   relative  ai  compensi  e  senza
applicazione  di  sanzioni, dichiarazioni integrative per rettificare
quelle   gia'  presentate  utilizzando  i  modelli  di  dichiarazione
approvati  per gli stessi periodi di imposta con decreto del Ministro
delle finanze.
    3-ter. La presentazione delle dichiarazioni integrative di cui al
comma  3-bis  e  l'esecuzione  dei  connessi  versamenti  esclude  la
punibilita' per i reati previsti dal decreto-legge 10 luglio 1982, n.
429,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 7 agosto 1982, n.
516, nei limiti delle integrazioni.
    3-quater.   Per   le   ritenute   indicate   nella  dichiarazione
integrativa  di  cui  al  comma  3-bis  non puo' essere esercitata la
rivalsa  sui percettori dei compensi non assoggettati in precedenza a
ritenuta.  Le  dichiarazioni integrative non costituiscono titolo per
la deducibilita' ai fini delle imposte sui redditi.
    3-quinquies.  Le disposizioni di cui ai commi da 3-bis a 3-quater
e  al  presente  comma  si applicano anche se le violazioni sono gia'
state  rilevate; tuttavia restano ferme le somme pagate anteriormente
alla  data di entrata in vigore della presente disposizione, a titolo
di soprattasse, pene pecuniarie e interessi. Le controversie pendenti
e   quelle   che   si  instaurano  sino  al  termine  finale  per  la
presentazione delle dichiarazioni integrative, concernenti i compensi
di  cui  al  comma  3-bis,  corrisposti  fino alla data di entrata in
vigore  della  presente disposizione, sono estinte mediante ordinanza
subordinatamente  alla  presentazione,  da  parte  del  sostituto  di
imposta,  alla  segreteria  dell'organo  del  contenzioso  tributario
presso  il  quale pende la controversia, di copia, anche fotostatica,
della  dichiarazione  integrativa  e  della  ricevuta  comprovante la
consegna   all'ufficio   postale   della   lettera   raccomandata  di
trasmissione  della  dichiarazione  stessa, nonche' della ricevuta ed
attestato di versamento delle ritenute";
    d)  al comma 4, i primi due periodi sono sostituiti dai seguenti:
"La  retribuzione  da  prendere  a  riferimento  per  il  calcolo dei
contributi  di previdenza ed assistenza sociale, dovuti dalle imprese
di  cui  al  comma  1  e alle condizioni di cui al comma 2, e' quella
fissata  dagli  accordi  di  riallineamento e non inferiore al 25 per
cento  del  minimale e, per i periodi successivi, al 50 per cento, da
adeguare,   entro   36  mesi,  al  100  per  cento  dei  minimali  di
retribuzione  giornaliera,  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  del
decreto-legge  9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  7  dicembre 1989, n. 389. La presente disposizione deve
intendersi  come  interpretazione autentica delle norme relative alla
corresponsione retributiva ed alla determinazione contributiva di cui
al  combinato  disposto  dell'articolo 1, comma 1, e dell'articolo 6,
commi 9, lettere a), b) e c), e 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989,
n.  338,  convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989,
n.  389.  Per la differenza tra la retribuzione di riferimento per il
versamento dei predetti contributi e l'intero importo del minimale di
cui   al  citato  decreto-legge  n.  338  del  1989,  possono  essere
accreditati contributi figurativi, ai fini del diritto e della misura
della  pensione,  con onere a carico del Fondo di cui all'articolo 1,
comma  7,  del decreto- legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel limite massimo
delle  risorse preordinate a tale scopo. Con decreto del Ministro del
lavoro  e della previdenza sociale sono stabiliti criteri e modalita'
per   il   riconoscimento   dei   predetti  accrediti  di  contributi
figurativi";
    e) dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente:
    "6-bis.  All'atto  del  definitivo  riallineamento retributivo ai
livelli previsti nei corrispondenti contratti collettivi nazionali di
lavoro,  sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente
piu'   rappresentative,   alle   imprese  di  cui  al  comma  1  sono
riconosciuti,   per   i   lavoratori  interessati  dagli  accordi  di
recepimento,  gli  incentivi previsti per i casi di nuova occupazione
dalle  norme  vigenti  alla  data  della  completa  applicazione  dei
contratti collettivi".
    2. I limiti temporali previsti dall'articolo 5 del decreto- legge
lo  ottobre  1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge
28  novembre  1996, n. 608, decorrono dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
    3.  I  soggetti  che si avvalgono degli accordi di riallineamento
retributivo  di  cui  al presente articolo sono esclusi dalle gare di
appalto  indette  da enti pubblici nei territori diversi da quelli di
cui all'articolo 1 della legge lo marzo 1986, n. 64, fino al completo
riallineamento.
 
          Note all'art. 23, comma 1:
            - L'art. 5 del decreto-legge n. 510/1996, convertito, con
          modificazioni, dalla legge n. 608/1996, come modificato dal
          presente articolo, risulta essere il seguente:
            "Art.  5  (Disposizioni  in  materia  di   contratti   di
          riallineamento   retributivo).   -   1.   Al      fine   di
          salvaguardare i livelli occupazionali e  di  consentire  la
          regolarizzazione  retributiva e contributiva per le imprese
          operanti nei territori individuati dall'art. 1 della  legge
          1   marzo   1986,  n.  64,  e'  sospesa  la  condizione  di
          corresponsione dell'ammontare retributivo di  cui  all'art.
          6,  comma  9,  lettere  a),  b)  e  c), del decreto-legge 9
          ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge  7  dicembre  1989,  n.  389.  Tale sospensione opera
          esclusivamente nei confronti di quelle imprese che  abbiano
          recepito   o   recepiscano   gli   accordi  provinciali  di
          riallineamento  retributivo  stipulati  dalle  associazioni
          imprenditoriali ed organizzazioni sindacali locali aderenti
          o comunque organizzativamente collegate con le associazioni
          ed  organizzazioni  nazionali  di  categoria firmatarie del
          contratto collettivo nazionale di riferimento. Tali accordi
          provinciali   debbono   prevedere,   in   forme   e   tempi
          prestabiliti,  programmi  di  graduale  riallineamento  dei
          trattamenti economici dei lavoratori  ai  livelli  previsti
          nei   corrispondenti   contratti  collettivi  nazionali  di
          lavoro. Ai predetti accordi e' riconosciuta validita'  pari
          a  quella  attribuita  ai contratti collettivi nazionali di
          lavoro di riferimento quale requisito per l'applicazione  a
          favore  delle  imprese  di  tutte  le normative nazionali e
          comunitarie. Per il  riconoscimento  di  tale  sospensione,
          l'impresa  deve sottoscrivere apposito verbale aziendale di
          recepimento  con  le  stesse  parti  che  hanno   stipulato
          l'accordo provinciale.
            2.  A  decorrere  dalla  data  di entrata in vigore della
          legge di conversione del  presente  decreto  sono  concessi
          dodici mesi di tempo per stipulare gli accordi territoriali
          e   quelli   aziendali   di   recepimento   da   depositare
          rispettivamente,  ai  competenti  uffici  provinciali   del
          lavoro  e  della  massima  occupazione  e  presso  le  sedi
          provinciali dell'INPS, entro trenta giorni dalla stipula.
            3. La sospensione di  cui  al  comma  1  cessa  di  avere
          effetto  dal periodo di paga per il quale l'INPS accerta il
          mancato rispetto del programma graduale  di  riallineamento
          dei    trattamenti    economici    contenuto   nell'accordo
          territoriale.   L'applicazione   nel   tempo   dell'accordo
          provinciale  comporta  la  sanatoria  anche  per  i periodi
          pregressi per le  pendenze  contributive  ed  a  titolo  di
          fiscalizzazione  di leggi speciali in materia e di sanzioni
          a  ciascuna di esse relative ovvero di sgravi contributivi,
          per le imprese di cui al comma 1, a condizione che entro il
          termine di cui al comma 2 venga sottoscritto  e  depositato
          l'apposito    verbale    aziendale    di   recepimento.   I
          provvedimenti di esecuzione in corso, in qualsiasi  fase  e
          grado,  sono  sospesi  fino  alla  data del riallineamento.
          L'avvenuto riallineamento  estingue  i  reati  previsti  da
          leggi  speciali  in  materia  di contributi e di premi e le
          obbligazioni per sanzioni amministrative e per  ogni  altro
          onere  accessorio.  Sono  fatti  salvi  i  giudizi pendenti
          promossi dai lavoratori ai fini  del  riconoscimento  della
          parita' di trattamento retributivo.
            3-bis. Le imprese di cui al comma 1 che abbiano stipulato
          gli  accordi  di  cui  al  comma  2, nella loro qualita' di
          soggetti indicati nel titolo III del decreto del Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,  e  successive
          modificazioni,  obbligati  all'effettuazione delle ritenute
          alla fonte sulle somme o valori da essi corrisposti ed alla
          presentazione  della  relativa   dichiarazione   ai   sensi
          dell'art.  7  del medesimo decreto, sono ammesse a versare,
          entro sessanta giorni dalla  scadenza  del  termine  finale
          concesso  dal  comma  2 per la stipula degli accordi, senza
          applicazione di sanzioni e interessi, le maggiori  ritenute
          relative  ai  compensi,  risultanti  dai  suddetti accordi,
          effettivamente corrisposti fino alla  data  di  entrata  in
          vigore  della  presente  disposizione.    Conseguentemente,
          entro lo stesso termine,  detti  soggetti  sono  ammessi  a
          presentare, per ciascun periodo di imposta cui si riferisce
          il  versamento  delle ritenute relative ai compensi e senza
          applicazione di  sanzioni,  dichiarazioni  integrative  per
          rettificare quelle gia' presentate utilizzando i modelli di
          dichiarazione  approvati  per gli stessi periodi di imposta
          con decreto del Ministro delle finanze.
            3-ter. La presentazione delle  dichiarazioni  integrative
          di   cui   al  comma  3-bis  e  l'esecuzione  dei  connessi
          versamenti esclude la punibilita' per i reati previsti  dal
          decreto-legge  10  luglio  1982,  n.  429,  convertito, con
          modificazioni, dalla legge  7  agosto  1982,  n.  516,  nei
          limiti delle integrazioni.
            3-quater.  Per  le  ritenute indicate nella dichiarazione
          integrativa  di  cui  al  comma  3-bis  non   puo'   essere
          esercitata  la  rivalsa  sui  percettori  dei  compensi non
          assoggettati in precedenza  a  ritenuta.  Le  dichiarazioni
          integrative  non  costituiscono titolo per la deducibilita'
          ai fini delle imposte sui redditi.
            3-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi da  3-bis  a
          3-quater  e  al  presente  comma  si  applicano anche se le
          violazioni sono gia' state rilevate; tuttavia restano ferme
          le somme pagate  anteriormente  alla  data  di  entrata  in
          vigore   della   presente   disposizione,   a   titolo   di
          soprattasse, pene pecuniarie e interessi.  Le  controversie
          pendenti  e quelle che si instaurano sino al termine finale
          per  la  presentazione  delle  dichiarazioni   integrative,
          concernenti  i  compensi di cui al comma 3-bis, corrisposti
          fino   alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione,    sono    estinte     mediante     ordinanza
          subordinatamente alla presentazione, da parte del sostituto
          di  imposta,  alla  segreteria  dell'organo del contenzioso
          tributario presso il quale pende la controversia, di copia,
          anche fotostatica, della dichiarazione integrativa e  della
          ricevuta  comprovante la consegna all'ufficio postale della
          lettera raccomandata di  trasmissione  della  dichiarazione
          stessa,  nonche'  della ricevuta ed attestato di versamento
          delle ritenute.
            4. La retribuzione  da  prendere  a  riferimento  per  il
          calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale,
          dovuti dalle imprese di cui al comma 1 e alle condizioni di
          cui  al  comma  2,  e'  quella  fissata  dagli  accordi  di
          riallineamento e non inferiore al 25 per cento del minimale
          e, per i periodi successivi, al 50 per cento, da  adeguare,
          entro   36   mesi,   al  100  per  cento  dei  minimali  di
          retribuzione giornaliera, di cui all'art. 1, comma  2,  del
          decreto-legge  9  ottobre  1989,  n.  338,  convertito, con
          modificazioni, dalla legge 7  dicembre  1989,  n.  389.  La
          presente  disposizione deve intendersi come interpretazione
          autentica  delle   norme   relative   alla   corresponsione
          retributiva  ed  alla determinazione contributiva di cui al
          combinato disposto dell'art.  1, comma 1,  e  dell'art.  6,
          commi  9,  lettere  a),  b) e c), e 11, del decreto-legge 9
          ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge  7  dicembre  1989,  n. 389. Per la differenza tra la
          retribuzione di riferimento per il versamento dei  predetti
          contributi e l'intero importo del minimale di cui al citato
          decreto-legge  n.  338 del 1989, possono essere accreditati
          contributi figurativi, ai fini del diritto e  della  misura
          della  pensione,  con  onere  a  carico  del  Fondo  di cui
          all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio  1993,  n.
          148,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 luglio
          1993, n. 236, nel limite massimo delle risorse  preordinate
          a  tale  scopo. Con decreto del Ministro del lavoro e della
          previdenza sociale sono stabiliti criteri e  modalita'  per
          il  riconoscimento  dei  predetti  accrediti  di contributi
          figurativi.  Restano comunque salvi e  conservano  la  loro
          efficacia     i    versamenti    contributivi    effettuati
          anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di
          conversione del presente decreto.
            5.  E'  ammessa  una  sola  variazione  ai  programmi  di
          riallineamento    contributivo,    compresi   quelli   gia'
          stipulati,  limitatamente  ai  tempi  ed  alle  percentuali
          fissati  dagli  accordi  provinciali, purche' tale modifica
          sia oggettivamente giustificata  da  intervenuti  rilevanti
          eventi non prevedibili e che incidano sostanzialmente sulle
          valutazioni   effettuate   al  momento  della  stipulazione
          dell'accordo territoriale, ed a condizione che l'intesa  di
          aggiustamento  sia  sottoscritta  dalle  medesime parti che
          hanno stipulato il primitivo accordo.
            6.  L'ispettorato provinciale del lavoro, nel programmare
          l'attivita'  ispettiva  di  concerto   con   gli   istituti
          previdenziali, sente le commissioni eventualmente istituite
          a  livello  provinciale  delle organizzazioni sindacali dei
          lavoratori e dei datori di lavoro al fine di contrastare le
          forme di lavoro irregolare.
            6-bis. All'atto del definitivo riallineamento retributivo
          ai livelli previsti nei corrispondenti contratti collettivi
          nazionali  di  lavoro,  sottoscritti  dalle  organizzazioni
          sindacali   comparativamente   piu'  rappresentative,  alle
          imprese  di  cui  al  comma  1  sono  riconosciuti,  per  i
          lavoratori  interessati  dagli  accordi di recepimento, gli
          incentivi previsti per i casi di  nuova  occupazione  dalle
          norme  vigenti  alla  data  della completa applicazione dei
          contratti collettivi".
          Nota all'art. 23, comma 2:
            - Per il testo dell'art. 5 del decreto-legge n. 510/1996,
          come modificato dal presente articolo, si veda in  nota  al
          comma 1.
          Nota all'art. 23, comma 3:
            -  L'art.  1  della legge 1 marzo 1986, n. 64 (Disciplina
          organica dell'intervento  straordinario  nel  Mezzogiorno),
          cosi' recita:
            "Art.  1  (Intervento  straordinario, programma triennale
          per  lo  sviluppo  del  Mezzogiorno  e  piani  annuali   di
          attuazione).  -  1. L'intervento straordinario e aggiuntivo
          nei territori meridionali di cui all'articolo 1  del  testo
          unico  approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, ha durata
          novennale. Per la sua attuazione si provvede per il periodo
          1985-1993  con  un  apporto  complessivo  di  lire  120.000
          miliardi,  dei  quali e' destinato agli interventi indicati
          all'art. 1 della legge 1 dicembre 1983, n. 651, un  apporto
          annuale  non  inferiore  a  10.000 miliardi, fermo restando
          l'apporto fissato dalla legge finanziaria per il 1985.
            2. Le attivita' e le iniziative, con particolare riguardo
          alle  produzioni  sostitutive  di   importazioni   e   alle
          innovazioni      che     concorrono     al     risanamento,
          all'ammodernamento    e    all'espansione     dell'apparato
          produttivo,  all'accrescimento dei livelli di produttivita'
          economica,  al  riequilibrio  territoriale  interno,   alla
          valorizzazione  delle  risorse  locali  e  al miglioramento
          della  qualita'  della  vita,  al  potenziamento   e   alla
          riqualificazione   delle   istituzioni  locali  economiche,
          tecnico-scientifiche    e    culturali,    formative     ed
          amministrative,     possono    rientrare    nell'intervento
          straordinario  ed  essere   finanziate   o   agevolate   in
          esecuzione del programma triennale di sviluppo.
            3.  Il  programma  triennale  di  sviluppo,  formulato ed
          approvato ai sensi e con le procedure  di  cui  all'art.  2
          della    legge  1  dicembre  1983,  n.  651,  e' aggiornato
          annualmente con le medesime procedure anche con riferimento
          alle disposizioni della legge finanziaria.    Esso  indica,
          tra  l'altro,  le attivita' e le iniziative da promuovere e
          realizzare nell'ambito degli interventi di cui alle lettere
          a), b) e c) dell'art. 1 della citata legge 1 dicembre 1983,
          n.  651,  ed al D.-L. 18 settembre 1984, n. 581, convertito
          in legge, con modificazioni, dalla legge 17 novembre  1984,
          n.  775,  i soggetti pubblici relativamente agli interventi
          di cui alla lettera a) e  i  soggetti  pubblici  e  privati
          relativamente  agli interventi di cui alle lettere b) e c),
          le modalita' sostitutive nel caso di carenza di  iniziative
          o  di inadempienza dei soggetti stessi; ripartisce le quote
          finanziarie da assegnare ai singoli settori con particolare
          riguardo alle  risorse  da  destinare  alle  incentivazioni
          delle  attivita'  produttive,  sulla base anche delle linee
          generali della politica industriale e delle indicazioni del
          piano agricolo nazionale; individua i criteri generali  per
          lo  sviluppo  dell'attivita'  promozionale  e di assistenza
          tecnica  alle   imprese;   formula   i   criteri   per   il
          finanziamento e la realizzazione dei programmi regionali di
          sviluppo di cui all'art. 44 del citato testo unico.
            4.  Il CIPE determina, entro novanta giorni dalla data di
          entrata in vigore della presente legge,  le  regioni  e  le
          aree  particolarmente  svantaggiate  di  cui al primo comma
          dell'art. 2  della  legge  1  dicembre  1983,  n.  651.  La
          determinazione  compiuta sulla base di indicatori oggettivi
          di sottosviluppo quali, tra  gli  altri,  il  numero  della
          forza-lavoro  in  cerca  di  occupazione  e il rapporto tra
          occupazione industriale e popolazione residente, il reddito
          pro capite, l'emigrazione.
            5. Al secondo comma dell'art. 2 della  legge  1  dicembre
          1983, n.  651, dopo le parole: "dalla presente legge", sono
          aggiunte le seguenti:  "e tenendo conto dei programmi delle
          amministrazioni pubbliche".
            6. Alla realizzazione del programma triennale si provvede
          mediante   piani   annuali  di  attuazione,  formulati  dal
          Ministro per gli interventi straordinari  nel  Mezzogiorno,
          sentito   il  comitato  dei  rappresentanti  delle  regioni
          meridionali,  sulla  base  sia  di  progetti  di   sviluppo
          regionale  inviati  dalle  regioni  entro  il  31 maggio al
          Ministro  stesso,  sia  di  progetti  interregionali  o  di
          interesse  nazionale previsti dal programma triennale. Tali
          progetti indicano i  riferimenti  temporali,  territoriali,
          occupazionali,  i soggetti tenuti all'attuazione e le quote
          finanziarie correlate ai singoli interventi secondo criteri
          uniformi di rappresentazione fissati dal Ministro  per  gli
          interventi   straordinari   nel   Mezzogiorno,  sentito  il
          comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali.
            7.  I  piani  annuali  di   attuazione,   da   approvarsi
          contestualmente all'aggiornamento del programma triennale:
             a)  specificano,  nel quadro di una rigorosa valutazione
          tecnica  e  finanziaria,  l'occupazione   derivante   dalla
          realizzazione   delle  singole  opere  e  degli  interventi
          infrastrutturali, precisando strumenti, tempi  e  modalita'
          per  la  verifica  dei risultati e per la individuazione di
          iniziative  volte  a  rimuovere  le  cause   di   eventuali
          scostamenti;
             b)  indicano  i  criteri, le modalita' e le procedure di
          esecuzione delle opere ai sensi della legislazione vigente;
             c) indicano i mezzi finanziari  occorrenti  al  fine  di
          garantire  un  quadro  finanziario  certo nell'ambito degli
          stanziamenti  previsti  dalla  presente   legge,   per   la
          incentivazione, la promozione e lo sviluppo delle attivita'
          produttive,  precisando  i  settori  da  agevolare ai sensi
          della   legge   medesima,   tenendo   anche   conto   della
          programmazione  e  del grado di attuazione della erogazione
          degli  stanziamenti  previsti  da   parte   dell'intervento
          ordinario;
             d)   individuano  i  soggetti  che  dovranno  curare  la
          gestione delle opere finanziate dalla presente legge.
            8.  Ai  fini  della  formulazione  del  primo  piano   di
          attuazione  le regioni, nonche', per la parte riguardante i
          progetti  interregionali  o  di  interesse  nazionale,   le
          amministrazioni  statali,  anche ad ordinamento autonomo, e
          gli enti pubblici economici trasmettono al Ministro per gli
          interventi  straordinari  nel  Mezzogiorno  le   rispettive
          proposte  entro  sessanta  giorni  dalla data di entrata in
          vigore della presente legge.
            (9. I termini e le modalita' per gli adempimenti  di  cui
          ai  precedenti  commi e le procedure sostitutive in caso di
          carenza delle proposte suindicate, sono fissati con decreto
          del  Ministro   per   gli   interventi   straordinari   nel
          Mezzogiorno,  sentito  il comitato dei rappresentanti delle
          regioni meridionali, entro  trenta  giorni  dalla  data  di
          entrata  in  vigore  della  presente legge). (Il comma 9 e'
          stato abrogato, con decorrenza dal 1 maggio 1993, dall'art.
          4 della legge 19 dicembre 1992, n. 488)".