Art. 24. 
     (Disposizioni riguardanti soci delle cooperative di lavoro) 
    1. Per i crediti dei soci delle  cooperative  di  lavoro  trovano
applicazione le disposizioni di cui all'articolo  2  della  legge  29
maggio 1982, n. 297, e agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 80; restano salvi e conservano la loro efficacia  ai
fini delle relative prestazioni i contributi versati antecedentemente
alla data di entrata in vigore della  presente  legge.  I  contributi
rimborsati saranno restituiti dagli  organismi  cooperativi  all'ente
previdenziale senza aggravio di oneri accessori entro novanta  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
    2. In deroga alla disposizione  di  cui  all'articolo  40,  primo
comma, numero 7°, del regio decreto-legge 4 ottobre  1935,  n.  1827,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155,  e
successive modificazioni, i lavoratori soci di cooperative di  lavoro
sono soggetti all'assicurazione obbligatoria  per  la  disoccupazione
involontaria ai fini dell'erogazione, per i settori non agricoli, del
trattamento  ordinario  di  tale  assicurazione  e  del   trattamento
speciale di disoccupazione edile di cui alla legge 6 agosto 1975,  n.
427, e successive modificazioni, e, per il settore agricolo, sia  del
trattamento ordinario che dei trattamenti speciali di cui alle  leggi
8 agosto 1972, n. 457, e  16  febbraio  1977,  n.  37.  I  contributi
relativi alla predetta assicurazione, versati anteriormente alla data
di entrata in vigore della presente legge, restano salvi e conservano
la loro efficacia anche ai fini della concessione delle prestazioni. 
    3. Ai fini dell'erogazione delle prestazioni di cui al  comma  2,
la perdita dello stato di socio su iniziativa della cooperativa,  ivi
compreso il caso di scioglimento della cooperativa stessa, ovvero del
singolo socio, e' equiparata,  rispettivamente,  al  licenziamento  o
alle dimissioni del socio medesimo. 
    4. Le disposizioni in materia di indennita' di mobilita'  nonche'
di  trattamento   speciale   di   disoccupazione   edile   ai   sensi
dell'articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451,  si  intendono
estese ai soci lavoratori delle cooperative di  lavoro  svolgenti  le
attivita' comprese nei settori produttivi  rientranti  nel  campo  di
applicazione della disciplina relativa  all'indennita'  di  mobilita'
stessa  soggette  agli  obblighi  della  correlativa   contribuzione.
L'espletamento  della  relativa  procedura   di   mobilita',   estesa
dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.  148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio  1993,  n.  236,
deve essere preceduto dall'approvazione, da parte dell'assemblea, del
programma di mobilita'. Conservano la loro efficacia  ai  fini  delle
relative prestazioni i contributi versati antecedentemente alla  data
di entrata in vigore della presente legge. 
    5. E' confermata l'esclusione dall'assicurazione di cui al  comma
2 dei soci delle cooperative rientranti nella disciplina  di  cui  al
decreto del Presidente della  Repubblica  30  aprile  1970,  n.  602,
nonche' dei soci di categorie di  cooperative  espressamente  escluse
dalla predetta assicurazione. 
    6. Le disposizioni del  presente  articolo  trovano  applicazione
fino  all'emanazione  della  disciplina   sulla   definizione   degli
ammortizzatori sociali per i soci lavoratori di societa' cooperative. 
 
          Note all'art. 24, comma 1:
            - L'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina
          del  trattamento  di  fine  rapporto  e  norme  in  materia
          pensionistica), cosi' recita:
            "Art. 2  (Fondo  di  garanzia).  -  E'  istituito  presso
          l'Istituto  nazionale della previdenza sociale il "Fondo di
          garanzia per il trattamento di fine rapporto" con lo  scopo
          di  sostituirsi  al  datore di lavoro in caso di insolvenza
          del  medesimo  nel  pagamento  del  trattamento   di   fine
          rapporto, di cui all'art. 2120 del codice civile, spettante
          ai lavoratori o loro aventi diritto.
            Trascorsi   quindici  giorni  dal  deposito  dello  stato
          passivo, reso esecutivo ai sensi  dell'art.  97  del  regio
          decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero dopo la pubblicazione
          della  sentenza  di cui all'art.   99 dello stesso decreto,
          per il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni
          riguardanti il  suo  credito,  ovvero  dalla  pubblicazione
          della  sentenza  di omologazione del concordato preventivo,
          il lavoratore o i suoi aventi diritto  possono  ottenere  a
          domanda  il  pagamento, a carico del fondo, del trattamento
          di  fine  rapporto  di  lavoro  e  dei   relativi   crediti
          accessori,  previa  detrazione  delle  somme  eventualmente
          corrisposte.
            Nell'ipotesi  di  dichiarazione  tardiva  di  crediti  di
          lavoro di cui all'art. 101 del regio decreto 16 marzo 1942,
          n.  267,  la domanda di cui al comma precedente puo' essere
          presentata dopo il decreto di ammissione al passivo o  dopo
          la  sentenza che decide il giudizio insorto per l'eventuale
          contestazione del curatore fallimentare.
            Ove  l'impresa  sia  sottoposta  a  liquidazione   coatta
          amministrativa  la domanda puo' essere presentata trascorsi
          quindici giorni dal deposito dello stato  passivo,  di  cui
          all'art.  209  del  regio  decreto  16  marzo 1942, n. 267,
          ovvero, ove siano state proposte opposizioni o impugnazioni
          riguardanti il credito di lavoro, dalla sentenza che decide
          su di esse.
            Qualora  il  datore  di   lavoro,   non   soggetto   alle
          disposizioni  del  regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non
          adempia, in caso di risoluzione  del  rapporto  di  lavoro,
          alla  corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in
          misura parziale, il lavoratore  o  i  suoi  aventi  diritto
          possono  chiedere  al fondo il pagamento del trattamento di
          fine  rapporto,  sempreche',  a  seguito   dell'esperimento
          dell'esecuzione  forzata  per  la realizzazione del credito
          relativo a  detto  trattamento,  le  garanzie  patrimoniali
          siano  risultate  in  tutto  o  in  parte insufficienti. il
          fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il
          pagamento del trattamento insoluto.
            Quanto previsto nei commi precedenti si applica  soltanto
          nei  casi  i cui la risoluzione del rapporto di lavoro e la
          procedura  concorsuale  od  esecutiva   siano   intervenute
          successivamente all'entrata in vigore della presente legge.
            I  pagamenti  di  cui  al secondo, terzo, quarto e quinto
          comma del presente articolo sono eseguiti dal  fondo  entro
          sessanta  giorni dalla richiesta dell'interessato. Il fondo
          e' surrogato di diritto al  lavoratore  o  ai  suoi  aventi
          causa nel privilegio spettante sul patrimonio dei datori di
          lavoro  ai  sensi degli articoli 2751-bis e 2776 del codice
          civile per le somme da esso pagate.
            Il fondo, per le cui entrate  ed  uscite  e'  tenuta  una
          contabilita'  separata  nella  gestione  dell'assicurazione
          obbligatoria contro la disoccupazione, e' alimentato con un
          contributo a carico dei datori di lavoro pari allo 0,03 per
          cento della retribuzione di cui all'art.  12 della legge 30
          aprile 1969, n. 153, a decorrere dal  periodo  di  paga  in
          corso al 1 luglio 1982. Per tale contributo si osservano le
          stesse   disposizioni   vigenti  per  l'accertamento  e  la
          riscossione dei contributi dovuti  al  Fondo  pensioni  dei
          lavoratori  dipendenti.    Le  disponibilita'  del fondo di
          garanzia non possono in alcun modo essere utilizzate al  di
          fuori  della  finalita'  istituzionale del fondo stesso. Al
          fine di assicurare il pareggio della  gestione,  l'aliquota
          contributiva  puo'  essere  modificata, in diminuzione o in
          aumento, con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
          sentito  il  consiglio  di amministrazione dell'INPS, sulla
          base delle risultanze del  bilancio  consuntivo  del  fondo
          medesimo.
            Il  datore  di  lavoro deve integrare le denunce previste
          dall'art.  4, primo comma, del decreto-legge 6 luglio 1978,
          n. 352, convertito, con modificazione, nella legge 4 agosto
          1978,  n.  467,  con  l'indicazione  dei   dati   necessari
          all'applicazione   delle   norme   contenute  nel  presente
          articolo  nonche'  dei  dati  relativi   all'accantonamento
          effettuato   nell'anno   precedente  ed  all'accantonamento
          complessivo  risultante  a  credito  del   lavoratore.   Si
          applicano altresi' le disposizioni di cui ai commi secondo,
          terzo  e quarto dell'art. 4 del predetto decreto-legge.  Le
          disposizioni  del  presente  comma  non  si  applicano   al
          rapporto di lavoro domestico.
            Per   i   giornalisti   e  per  i  dirigenti  di  aziende
          industriali, il fondo di garanzia  per  il  trattamento  di
          fine  rapporto  e'  gestito, rispettivamente, dall'Istituto
          nazionale di previdenza dei giornalisti italiani  "Giovanni
          Amendola"  e  dall'Istituto  nazionale  di previdenza per i
          dirigenti di aziende industriali".
            - Il testo degli articoli 1 e 2 del  decreto  legislativo
          27   gennaio   1992,  n.  80  (Attuazione  della  direttiva
          80/987/CEE in materia di tutela dei lavoratori  subordinati
          in caso di insolvenza del datore di lavoro:
            "Art.  1 (Garanzia dei crediti di lavoro). -  1. Nel caso
          in cui il datore di lavoro sia assoggettato alle  procedure
          di  fallimento,  concordato preventivo, liquidazione coatta
          amministrativa ovvero alla  procedura  dell'amministrazione
          straordinaria  prevista  dal decreto-legge 30 gennaio 1979,
          n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3  aprile
          1979,  n.  95,  il  lavoratore  da esso dipendente o i suoi
          aventi  diritto  possono ottenere a domanda il pagamento, a
          carico del Fondo di garanzia  istituito  e  funzionante  ai
          sensi  della  legge  29 maggio 1982, n. 297, dei crediti di
          lavoro non corrisposti di cui all'art.  2.
            2. Nel caso di datore di lavoro non assoggettabile ad una
          delle procedure indicate nel comma 1, il lavoratore da esso
          dipendente o i suoi  aventi  diritto  possono  chiedere  al
          Fondo  di  garanzia  il pagamento dei crediti di lavoro non
          corrisposti  di  cui  all'art.  2,  sempreche',  a  seguito
          dall'esperimento    dell'esecuzione    forzata    per    la
          realizzazione di tali  crediti,  le  garanzie  patrimoniali
          siano risultate in tutto o in parte insufficienti".
            "Art.  2  (Intervento  del  Fondo di garanzia di cui alla
          legge 29 maggio 1982, n. 297). - 1. Il pagamento effettuato
          dal Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 1 e'  relativo  ai
          crediti  di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di
          trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre  mesi
          del  rapporto  di  lavoro  rientranti  nei  dodici mesi che
          precedono: a)  la  data  del  provvedimento  che  determina
          l'apertura  di  una  delle  procedure indicate nell'art. 1,
          comma 1;  b) la data di inizio dell'esecuzione forzata;  c)
          la  data  del  provvedimento  di  messa  in liquidazione di
          cessazione      dell'esercizio      provvisorio      ovvero
          dell'autorizzazione  alla  continuazione  dell'esercizio di
          impresa per i lavoratori che abbiano continuato a  prestare
          attivita'  lavorativa,  ovvero  la  data  di cessazione del
          rapporto di lavoro, se questa  e'  intervenuta  durante  la
          continuazione dell'attivita' dell'impresa.
            2. Il pagamento effettuato dal Fondo ai sensi del comma 1
          non  puo' essere superiore ad una somma pari a tre volte la
          misura   massima   del   trattamento    straordinario    di
          integrazione  salariale  mensile  al netto delle trattenute
          previdenziali e assistenziali.
            3. Per il conseguimento delle somme dovute dal  Fondo  ai
          sensi del presente articolo si applicano le disposizioni di
          cui ai commi secondo, terzo, quarto, quinto, settimo, primo
          periodo  e  decimo dell'art.  2 della legge 29 maggio 1982,
          n. 297. Per le somme corrisposte dal Fondo  si  applica  il
          disposto   di   cui  al  comma  settimo,  secondo  periodo,
          dell'art. 2 della legge citata.
            4. Il pagamento di cui al comma 1 non e' cumulabile  fino
          a   concorrenza   degli  importi:  a)  con  il  trattamento
          straordinario di integrazione  salariale  fruito  nell'arco
          dei  dodici  mesi di cui al comma 1; b) con le retribuzioni
          corrisposte al lavoratore nell'arco dei tre mesi di cui  al
          comma  1;  c) con l'indennita' di mobilita' riconosciuta ai
          sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nell'arco dei tre
          mesi successivi alla risoluzione di rapporto di lavoro.
            5. Il diritto alla prestazione  di  cui  al  comma  1  si
          prescrive  in  un  anno.  Gli  interessi  e la svalutazione
          monetaria sono dovuti dalla  data  di  presentazione  della
          domanda.
            6.  L'intervento  del  Fondo  di  garanzia previsto dalle
          disposizioni che procedono opera soltanto nei casi  in  cui
          le   procedure   indicate  nell'art.  1  siano  intervenute
          successivamente all'entrata in vigore del presente  decreto
          legislativo.
            7.  Per  la  determinazione dell'indennita' eventualmente
          spettante, in relazione alle procedure di cui  all'art.  1,
          comma  1,  per  il danno derivante dalla mancata attuazione
          della direttiva CEE 80/987, trovano applicazione i termini,
          le misure e le modalita' di cui ai commi 1, 2 e 4. L'azione
          va promossa entro un anno dalla data di entrata  in  vigore
          del presente decreto".
          Note all'art. 24, comma 2:
            - L'art. 40, primo comma, n. 7, del regio decreto-legge 4
          ottobre  1935,  n.  1827  (Perfezionamento  e coordinamento
          legislativo  della  previdenza  sociale)  convertito,   con
          modificazioni  dalla  legge  6  aprile 1936, n. 1155, e' il
          seguente:
            "Non sono soggetti all'assicurazione obbligatoria per  la
          disoccupazione involontaria:
             1, 2, 3, 4, 5, 6 (omissis);
             7  coloro  la  cui  retribuzione consiste esclusivamente
          nella   partecipazione   agli   utili   o    al    prodotto
          dell'azienda".
            -  La  legge  6  agosto 1975, n. 427 (Norme in materia di
          garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore
          dei lavoratori dell'edilizia e affini) e' pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 1 settembre 1975, n. 232.
            -  La  legge  8  agosto  1972,  n.  457 (Miglioramenti ai
          trattamenti   previdenziali   ed   assistenziali    nonche'
          disposizioni  per  l'integrazione del salario in favore dei
          lavoratori agricoli) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          23 agosto 1972, n. 218.
            -  La  legge  16  febbraio   1977,   n.   37   (Ulteriori
          miglioramenti  delle  prestazioni previdenziali nel settore
          agricolo)  e'  pubblicata  nella  Gazzetta   Ufficiale   26
          febbraio 1977, n. 54.
          Note all'art. 24, comma 4:
            - L'art. 3 del decreto-legge n. 299/1994, convertito, con
          modificazioni, dalla legge n. 451/1994, cosi' recita:
            "Art.   3.  (Trattamenti  di  disoccupazione).  -  1.  La
          percentuale di commisurazione dell'importo del  trattamento
          ordinario  di disoccupazione e' elevata al 27 per cento dal
          1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994 e al 30 per  cento  dal  1
          luglio 1994 al 31 dicembre 1994.
            2. La disciplina dell'importo massimo di cui all'articolo
          unico, secondo comma, della legge 13 agosto 1980, n. 427, e
          all'art.   1,   comma   5,   trova  applicazione  anche  al
          trattamento ordinario di disoccupazione  avente  decorrenza
          successiva  alla  data  di  entrata  in vigore del presente
          decreto.
            3. Nel caso di attuazione  di  programma  di  trattamento
          straordinario di integrazione salariale, i lavoratori edili
          licenziati ai sensi dell'art. 4 della legge 23 luglio 1991,
          n.  223, i quali abbiano una anzianita' aziendale di almeno
          trentasei  mesi,  di  cui  almeno  ventiquattro  di  lavoro
          effettivamente  prestato,  ivi  compresi   i   periodi   di
          sospensione  del  lavoro  derivati  da ferie, festivita' ed
          infortuni, hanno diritto al trattamento  di  disoccupazione
          speciale previsto dall'art. 11, comma 2, della citata legge
          n. 223 del 1991.
            4. Per i lavoratori di cui al comma 3 e per quelli di cui
          all'art.   11, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223,
          aventi i medesimi requisiti previsti al comma 3, licenziati
          successivamente alla data di entrata in vigore del presente
          decreto ed entro il  31  dicembre  1994  da  imprese  edili
          trovano  applicazione  le  disposizioni  di cui all'art. 7,
          commi 5, 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n.  223,  anche
          al di la' dei limiti territoriali ivi previsti".
            -  Il  comma 2 dell'art. 8 del decreto-legge n. 148/1993,
          convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236/1993,  e'
          il  seguente: "2. Nell'attuazione delle disposizioni di cui
          agli articoli 1, 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223,
          che si applicano anche ai soci lavoratori di cooperative di
          produzione e lavoro, devono essere garantiti i principi  di
          non  discriminazione,  diretta  ed  indiretta,  di cui alla
          legge 10 aprile 1991, n. 125".
          Nota all'art. 24, comma 5:
            - Il decreto del Presidente della  Repubblica  30  aprile
          1970,  n.  602 (Riassetto previdenziale ed assistenziale di
          particolari categorie di lavoratori soci di societa'  e  di
          enti  cooperativi,  anche  di  fatto,  che prestino la loro
          attivita' per conto delle societa'  ed  enti  medesimi)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 1970, n. 209.