Art. 25.
       (Mutui per la realizzazione di politiche per il lavoro)
    1.  Per  la  realizzazione  delle  politiche  per il lavoro ed in
particolare per gli interventi a carico del Fondo di cui all'articolo
1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e del Fondo di cui
all'articolo  1-ter  del  medesimo  decreto-legge  n.  148  del 1993,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993, nonche'
per gli interventi previsti dall'articolo 9-septies del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
novembre  1996,  n.  608,  il  Ministro  del  tesoro e' autorizzato a
contrarre  mutui  quindicennali  con la Cassa depositi e prestiti, il
cui ammortamento e' a totale carico dello Stato a decorrere dal 1998.
Le  somme  derivanti  da  detti  mutui  sono  versate all'entrata del
bilancio  dello  Stato per essere assegnate, con decreto del Ministro
del tesoro, sulla base del riparto operato con deliberazione del CIPE
su  proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, agli
appositi  capitoli  dello  stato  di previsione delle Amministrazioni
interessate.
    2.   La   societa'  per  l'imprenditorialita'  giovanile  s.p.a.,
costituita   ai  sensi  del  decreto-legge  31  gennaio  1995,  n.26,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, puo'
istituire fondi di garanzia a favore dei beneficiari degli interventi
da  essa  effettuati,  per  l'attuazione  dei quali e' autorizzata la
spesa  di  lire  20  miliardi  per  l'anno 1997. Al relativo onere si
provvede  mediante  utilizzo delle risorse derivanti dai mutui di cui
all'articolo 9 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  22  marzo 1995, n. 85. La predetta
societa', per le medesime finalita', e' ammessa a costituire societa'
in  ambito  regionale aventi identica ragione sociale, conservando la
maggioranza  assoluta  del  capitale sociale per un periodo minimo di
due anni.
    3.  I  contratti  di  programma di cui all'articolo 2, comma 203,
lettera  e),  della  legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono avere ad
oggetto anche interventi nel settore turistico.
 
          Note all'art. 25, comma 1:
            - Per il testo del comma 7 dell'art. 1 del  decreto-legge
          n.  148/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
          236/1993, si veda in nota al comma 6 dell'art. 13. Il testo
          dell'art. 1-ter del  medesimo  decreto-legge  n.  148/1993,
          cosi' recita:
            "1-ter  (Fondo  per  lo sviluppo). - 1. Per consentire la
          realizzazione nelle aree di intervento e  nelle  situazioni
          individuate  ai  sensi  dell'art.  1  di nuovi programmi di
          reindustrializzazione, di interventi per  la  creazione  di
          nuove    iniziative    produttive    e   di   riconversione
          dell'apparato  produttivo  esistente,  con  priorita'   per
          l'attuazione dei programmi di riordino delle partecipazioni
          statali,  nonche'  per  promuovere  azioni  di  sviluppo  a
          livello locale, ivi comprese quelle dirette alla promozione
          dell'efficienza  complessiva  dell'area  anche   attraverso
          interventi   volti   alla   creazione   di   infrastrutture
          tecnologiche, in relazione ai connessi effetti occupazioni,
          e'  istituito  presso  il  Ministero  del  lavoro  e  della
          previdenza  sociale,  un apposito Fondo per lo sviluppo con
          la  dotazione  finanziaria  di  lire 75 miliardi per l'anno
          1993 e di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1994  e
          1995.
            2.   I   criteri   e   le  modalita'  di  utilizzo  delle
          disponibilita' del Fondo di cui al comma 1  sono  stabiliti
          con  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
          proposta  dei  Ministri  del  lavoro  e  della   previdenza
          sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
          del  tesoro, e sentito il Comitato di cui all'art. 1, comma
          1, da adottare entro sessanta giorni dalla data di  entrata
          in vigore della legge di conversione del presente decreto.
            3.  Per la realizzazione degli interventi di cui al comma
          1, il Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,
          d'intesa  con  il  Ministro dell'industria, del commercio e
          dell'artigianato,  puo'   avvalersi   delle   societa'   di
          promozione   industriale  partecipate  dalle  societa'  per
          azioni  derivanti  dalla  trasformazione  degli   enti   di
          gestione delle partecipazioni statali ai sensi dell'art. 15
          del  decreto-legge  11 luglio 1992, n. 333, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, ovvero da
          enti di gestione disciolti, nonche' della GEPI S.p.a.
            4. Gli interventi a valere sul Fondo di cui  al  comma  1
          sono  determinati sulla base dei criteri di cui all'art. 1,
          comma  2,  del  decreto-legge  22  ottobre  1992,  n.  415,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  19 dicembre
          1992, n. 488.
            5. Le disponibilita' del Fondo di cui al comma 1  possono
          essere  utilizzate,  nei  limiti  delle  quote indicate dal
          decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  di  cui
          comma  2,  per l'erogazione, alle amministrazioni pubbliche
          ed agli operatori pubblici e  privati  interessanti,  della
          quota  di  finanziamento  a carico del bilancio dello Stato
          per  l'attuazione  di  programmi  di  politica  comunitaria
          secondo  le modalita' stabilite dalla legge 16 aprile 1987,
          n. 183, e successive modificazioni.
            6.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del   presente
          articolo,  pari a lire 75 miliardi per l'anno 1993 e a lire
          100 miliardi per  ciascuno  degli  anni  1994  e  1995,  si
          provvede    mediante    corrispondente    riduzione   dello
          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          1993-1995,  al  cap.  6856  dello  stato  di previsione del
          Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente
          utilizzando  l'accantonamento  relativo  al  Ministero  del
          lavoro e della previdenza sociale".
            -  L'art.  9-septies del decreto-legge 1 ottobre 1996, n.
          510,  convertito,  con  modificazioni,   dalla   legge   n.
          608/1996, e' il seguente:
            "Art.  9-septies  (Misure straordinarie per la promozione
          del lavoro autonomo nelle regioni del  Mezzogiorno).  -  1.
          Per  favorire la diffusione di forme di lavoro autonomo, la
          Societa'   per   l'imprenditorialita'   giovanile   S.p.a.,
          costituita  ai  sensi del decreto-legge 31 gennaio 1995, n.
          26, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29  marzo
          1995,   n.  95,  cura  la  selezione,  il  finanziamento  e
          l'assistenza  tecnica  di  progetti  relativi  all'avvio di
          attivita' autonome realizzate da inoccupati  e  disoccupati
          residenti   nei   territori  di  cui  all'obiettivo  1  dei
          programmi comunitari.
            2. I proponenti delle domande selezionate vengono ammessi
          a corsi  di  formazione/selezione,  non  retribuiti,  della
          durata   di   quattro   mesi,   durante   i   quali   viene
          definitivamente  verificata   la   fattibilita'   dell'idea
          progettuale   e   vengono   trasferite   ai  proponenti  le
          principali conoscenze in materia di gestione. La  struttura
          e l'impostazione delle attivita' formative sono ispirate ai
          criteri  previsti  dall'Unione  europea per i programmi del
          Fondo sociale europeo.
            3. Il Ministro del tesoro, di concerto  con  il  Ministro
          del  lavoro  e  della previdenza sociale, fissa con proprio
          decreto  criteri   e   modalita'   di   concessione   delle
          agevolazioni.
            4.  Per  le  finalita'  di cui al comma 1 la Societa' per
          l'imprenditorialita' giovanile S.p.a. concede ai  soggetti,
          la  cui  proposta  sia ritenuta valida da un punto di vista
          tecnico-economico, le seguenti agevolazioni:
             a)  fino  a  trenta  milioni  a   fondo   perduto,   per
          l'acquisto, documentato di attrezzature;
             b)  fino  a  venti  milioni di prestito, restituibile in
          cinque anni con garanzie  da  acquisire  sull'investimento,
          mediante iscrizione di privilegio speciale;
             c)  fino  a dieci milioni, a fondo perduto, per spese di
          esercizio sostenute nel primo anno di attivita';
             d) affiancamento di un tutor specializzato.
            5. Per l'attuazione del presente articolo la Societa' per
          l'imprenditorialita'  giovanile  S.p.a.  stipula   apposita
          convenzione  con  i Ministeri del lavoro e della previdenza
          sociale e del tesoro.
            6. Per le  finalita'  di  cui  al  presente  articolo  e'
          autorizzata  la spesa di lire 30 miliardi per l'anno 1995 e
          di lire 50 miliardi per  l'anno  1996.  Le  predette  somme
          possono  essere  utilizzate  quale copertura della quota di
          finanziamento   nazionale   di   programmi    coofinanziati
          dall'Unione europea.
            7.  I  titolari  delle indennita' di mobilita' ammessi al
          corso possono cumulare le agevolazioni di cui al  comma  4,
          con il beneficio previsto dall'art. 7, comma 5, della legge
          23 luglio 1991, n. 223".
          Note all'art. 25, comma 2:
            -  Il  decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26 (Disposizioni
          urgenti per la  ripresa  delle  attivita'  imprenditoriali)
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995,
          n. 95, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77  del  1
          aprile 1995.
            -  Per il testo dell'art. 9 del decreto-legge n. 41/1995,
          convertito, con modificazioni, dalla legge n.  85/1995,  si
          veda in nota al comma 4 dell'art. 20.
          Nota all'art. 25, comma 3:
            - L'art. 2, comma 203, lettera e) della legge 23 dicembre
          1996,  n.  662  (Misure  di razionalizzazione della finanza
          pubblica) e' il seguente:
            "203. Gli interventi che coinvolgono una molteplicita' di
          soggetti  pubblici  e  privati   ed   implicano   decisioni
          istituzionali   e   risorse   finanziarie  a  carico  delle
          amministrazioni  statali,  regionali  e   delle   provincie
          autonome  nonche' degli enti locali possono essere regolati
          sulla base di accordi cosi' definiti:
             a); b); c); d); (omissis);
             e) "Contratto di programma", come tale  intendendosi  il
          contratto    stipulato    tra   l'amministrazione   statale
          competente, grandi imprese, consorzi  di  medie  e  piccole
          imprese  e  rappresentanze  di distretti industriali per la
          realizzazione  di  interventi  oggetto  di   programmazione
          negoziata".