Art. 26. (Interventi a favore di giovani inoccupati nel Mezzogiorno) 1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la definizione di un piano straordinario di lavori di pubblica utilita' e di borse di lavoro, da attuare entro il 31 dicembre 1997 nei territori delle regioni Sardegna, Sicilia, Calabria, Campania, Basilicata, Puglia, Abruzzo e Molise, nonche' nelle province nelle quali il tasso medio annuo di disoccupazione, secondo la definizione allargata ISTAT, rilevato per il 1996, e' superiore alla media nazionale risultante dalla medesima rilevazione, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi: a) destinazione del piano a favore di giovani, di eta' compresa tra i 21 e i 32 anni, in cerca di prima occupazione, iscritti da piu' di trenta mesi nelle liste di collocamento, ferme restando le condizioni previste dalla normativa vigente per le ipotesi di rifiuto ingiustificato di offerte di lavoro; b) ripartizione delle risorse per regioni tenendo conto del tasso di disoccupazione giovanile di lunga durata e suddivisione delle risorse stesse, in modo equilibrato, tra progetti di lavori di pubblica utilita' e di borse di lavoro entro il mese di novembre 1997; possibilita' di revisione di tale suddivisione, su proposta delle Commissioni regionali per l'impiego, sulla base della verifica dell'andamento del piano straordinario, per garantire comunque il raggiungimento degli obiettivi; c) durata dell'impegno nei lavori di pubblica utilita' e nelle borse di lavoro non superiore a dodici mesi; d) definizione delle procedure attuative del piano straordinario con modalita' e tempi tali da realizzare l'avviamento al lavoro di almeno 100.000 giovani inoccupati di cui al presente comma entro il 31 dicembre 1997. 2. Per quanto riguarda i lavori di pubblica utilita', il decreto legislativo di cui al comma 1 dovra' altresi' osservare i seguenti principi e criteri direttivi: a) attuazione dei nuovi progetti, temporalmente determinati, nei settori dei servizi alla persona, della salvaguardia e della cura dell'ambiente e del territorio, del recupero e della riqualificazione degli spazi urbani e dei beni culturali, mediante le modalita' stabilite nell'articolo 1 del decreto-legge lo ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, ivi compresa la possibilita' di ricorso ad interventi sostitutivi in caso di inerzia nell'attivazione dei progetti ovvero di mancata esecuzione degli stessi; ambiti e tipologia dei progetti saranno definiti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza Stato-citta' e autonomie locali; b) ammissibilita' dei soli progetti, presentati entro due mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, che prevedano, a favore dei lavoratori interessati, l'impegno a realizzare nuove attivita' stabili nel tempo, anche nel settore del lavoro autonomo, nonche' i contenuti formativi ad esse funzionali; a tal fine, individuazione delle agenzie di promozione di lavoro e di impresa incaricate dell'attivita' di assistenza tecnico- progettuale agli enti proponenti, con il rilascio di un'apposita attestazione, valida come requisito per la presentazione dei progetti. 3. Per quanto riguarda le borse di lavoro, il decreto legislativo di cui al comma 1 dovra' altresi' osservare i seguenti principi e criteri direttivi: a) possibilita' di svolgere le borse di lavoro presso imprese appartenenti ai settori di attivita' individuati dalle classi D, H, I, J e K della classificazione ISTAT 1991 delle attivita' economiche che non abbiano licenziato personale nei dodici mesi precedenti, con almeno due dipendenti e non piu' di cento, in misura non superiore al numero dei dipendenti e comunque a dieci e a condizione che i giovani impegnati nelle borse di lavoro siano ad incremento del personale occupato mediamente dall'impresa nei dodici mesi precedenti; la medesima possibilita' e alle medesime condizioni e' consentita alle imprese appartenenti ai settori di attivita' individuati dalla classe G della predetta classificazione, con almeno cinque dipendenti e non piu' di cento; b) determinazione della durata delle borse di lavoro, fermo restando il termine di cui alla lettera c) del comma 1, in rapporto alle caratteristiche tipologiche e dimensionali delle imprese, escludendo le attivita' con carattere di stagionalita', e ai livelli di scolarita' dei giovani; c) corresponsione del sussidio di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, come modificato dal decreto-legge lo ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608; erogazione del sussidio ai giovani da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), subordinatamente all'attestazione mensile da parte dell'impresa della effettiva partecipazione alle attivita' previste, con predisposizione di procedure automatiche di accesso ai benefici, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui al comma 7, da parte delle imprese ammesse, tra quelle che abbiano presentato apposita dichiarazione di disponibilita' all'INPS entro termini prefissati, anche tramite le organizzazioni datoriali di categoria; d) riconoscimento, in caso di assunzione a tempo indeterminato al termine della borsa di lavoro, degli incentivi previsti in casi di nuova occupazione dalle norme vigenti alla data dell'assunzione. 4. Sullo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 le competenti Commissioni parlamentari esprimono il loro parere entro quindici giorni dalla data di trasmissione. 5. Il terzo periodo del comma 20 dell'articolo 1 del decreto- legge 10 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, non trova applicazione relativamente agli interventi attuati nei territori di cui al comma 1. 6. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono stabiliti modalita' e criteri per il rimborso, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui al comma 7, degli oneri sostenuti a titolo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dai datori di lavoro che abbiano attivato tirocini di orientamento o formativi ai sensi di disposizioni di legge vigenti. 7. Per l'attuazione dei commi da 1 a 5 del presente articolo sono preordinate, nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, lire 300 miliardi per il 1997 e lire 700 miliardi per il 1998. Le somme non impegnate nell'esercizio finanziario di competenza possono esserlo in quello successivo.
Nota all'art. 26, comma 2: - Per il testo dell'art. 1 del decreto-legge n. 510/96, convertito con modificazioni, dalla legge n. 608/1996, si veda in nota all'art. 20. Nota all'art. 26, comma 3: - Per il testo del comma 4 dell'articolo 14 del decreto- legge n. 299/1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 451/1994, si veda in nota al comma 2 dell'art. 20. Nota all'art. 26, comma 4: - Per il testo del comma 20, terzo periodo, dell'art. 1 del decreto-legge n. 510/1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608/1996 si veda in nota all'art. 20. Nota all'art. 26, comma 7: - Per il testo del comma 7 dell'articolo 1 del decreto- legge n. 148/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236/1993, si veda in nota al comma 6 dell'art. 13.