Art. 26.
     (Interventi a favore di giovani inoccupati nel Mezzogiorno)
    1.  Il  Governo  della  Repubblica  e' delegato ad emanare, entro
novanta  giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
un  decreto  legislativo per la definizione di un piano straordinario
di lavori di pubblica utilita' e di borse di lavoro, da attuare entro
il  31  dicembre  1997 nei territori delle regioni Sardegna, Sicilia,
Calabria,  Campania,  Basilicata,  Puglia,  Abruzzo e Molise, nonche'
nelle  province  nelle  quali il tasso medio annuo di disoccupazione,
secondo  la  definizione  allargata  ISTAT,  rilevato per il 1996, e'
superiore alla media nazionale risultante dalla medesima rilevazione,
con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
    a)  destinazione  del piano a favore di giovani, di eta' compresa
tra i 21 e i 32 anni, in cerca di prima occupazione, iscritti da piu'
di  trenta  mesi  nelle  liste  di  collocamento,  ferme  restando le
condizioni previste dalla normativa vigente per le ipotesi di rifiuto
ingiustificato di offerte di lavoro;
    b) ripartizione delle risorse per regioni tenendo conto del tasso
di  disoccupazione  giovanile  di  lunga  durata e suddivisione delle
risorse  stesse,  in  modo  equilibrato,  tra  progetti  di lavori di
pubblica  utilita'  e  di  borse  di lavoro entro il mese di novembre
1997;  possibilita'  di  revisione  di tale suddivisione, su proposta
delle  Commissioni regionali per l'impiego, sulla base della verifica
dell'andamento  del  piano  straordinario,  per garantire comunque il
raggiungimento degli obiettivi;
    c)  durata  dell'impegno  nei lavori di pubblica utilita' e nelle
borse di lavoro non superiore a dodici mesi;
    d)  definizione delle procedure attuative del piano straordinario
con  modalita'  e  tempi tali da realizzare l'avviamento al lavoro di
almeno  100.000  giovani inoccupati di cui al presente comma entro il
31 dicembre 1997.
    2.  Per quanto riguarda i lavori di pubblica utilita', il decreto
legislativo  di  cui  al comma 1 dovra' altresi' osservare i seguenti
principi e criteri direttivi:
    a)  attuazione dei nuovi progetti, temporalmente determinati, nei
settori  dei  servizi  alla  persona, della salvaguardia e della cura
dell'ambiente e del territorio, del recupero e della riqualificazione
degli  spazi  urbani  e  dei  beni  culturali,  mediante le modalita'
stabilite  nell'articolo 1 del decreto-legge lo ottobre 1996, n. 510,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608,
ivi  compresa la possibilita' di ricorso ad interventi sostitutivi in
caso  di  inerzia  nell'attivazione  dei  progetti  ovvero di mancata
esecuzione  degli  stessi;  ambiti  e  tipologia dei progetti saranno
definiti  con  decreto  del  Ministro  del  lavoro e della previdenza
sociale, sentita la Conferenza Stato-citta' e autonomie locali;
    b)  ammissibilita'  dei  soli progetti, presentati entro due mesi
dalla  data  di  entrata  in vigore del decreto legislativo di cui al
comma   1,  che  prevedano,  a  favore  dei  lavoratori  interessati,
l'impegno  a  realizzare nuove attivita' stabili nel tempo, anche nel
settore  del  lavoro  autonomo, nonche' i contenuti formativi ad esse
funzionali; a tal fine, individuazione delle agenzie di promozione di
lavoro  e di impresa incaricate dell'attivita' di assistenza tecnico-
progettuale  agli  enti  proponenti,  con  il rilascio di un'apposita
attestazione,   valida   come  requisito  per  la  presentazione  dei
progetti.
    3. Per quanto riguarda le borse di lavoro, il decreto legislativo
di  cui  al  comma  1 dovra' altresi' osservare i seguenti principi e
criteri direttivi:
    a)  possibilita'  di  svolgere  le borse di lavoro presso imprese
appartenenti  ai  settori di attivita' individuati dalle classi D, H,
I,  J e K della classificazione ISTAT 1991 delle attivita' economiche
che  non abbiano licenziato personale nei dodici mesi precedenti, con
almeno due dipendenti e non piu' di cento, in misura non superiore al
numero dei dipendenti e comunque a dieci e a condizione che i giovani
impegnati  nelle  borse  di  lavoro siano ad incremento del personale
occupato  mediamente  dall'impresa  nei  dodici  mesi  precedenti; la
medesima  possibilita'  e alle medesime condizioni e' consentita alle
imprese appartenenti ai settori di attivita' individuati dalla classe
G  della predetta classificazione, con almeno cinque dipendenti e non
piu' di cento;
    b)  determinazione  della  durata  delle  borse  di lavoro, fermo
restando  il  termine di cui alla lettera c) del comma 1, in rapporto
alle   caratteristiche  tipologiche  e  dimensionali  delle  imprese,
escludendo  le attivita' con carattere di stagionalita', e ai livelli
di scolarita' dei giovani;
    c)  corresponsione  del sussidio di cui all'articolo 14, comma 4,
del   decreto-legge   16   maggio   1994,  n.  299,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  19 luglio 1994, n. 451, come modificato
dal   decreto-legge   lo   ottobre  1996,  n.  510,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge 28 novembre 1996, n. 608; erogazione del
sussidio ai giovani da parte dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale  (INPS),  subordinatamente  all'attestazione mensile da parte
dell'impresa  della effettiva partecipazione alle attivita' previste,
con  predisposizione di procedure automatiche di accesso ai benefici,
nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo
di  cui  al  comma  7, da parte delle imprese ammesse, tra quelle che
abbiano  presentato apposita dichiarazione di disponibilita' all'INPS
entro  termini  prefissati, anche tramite le organizzazioni datoriali
di categoria;
    d) riconoscimento, in caso di assunzione a tempo indeterminato al
termine  della  borsa  di lavoro, degli incentivi previsti in casi di
nuova occupazione dalle norme vigenti alla data dell'assunzione.
    4.  Sullo  schema  di  decreto  legislativo  di cui al comma 1 le
competenti  Commissioni  parlamentari  esprimono il loro parere entro
quindici giorni dalla data di trasmissione.
    5.  Il  terzo  periodo  del comma 20 dell'articolo 1 del decreto-
legge  10  ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla
legge  28 novembre 1996, n. 608, non trova applicazione relativamente
agli interventi attuati nei territori di cui al comma 1.
    6. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
sono  stabiliti modalita' e criteri per il rimborso, nei limiti delle
risorse  preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui al comma
7,  degli  oneri  sostenuti  a  titolo  di  assicurazione  contro gli
infortuni  sul  lavoro  dai  datori  di  lavoro  che abbiano attivato
tirocini  di  orientamento  o  formativi  ai sensi di disposizioni di
legge vigenti.
    7. Per l'attuazione dei commi da 1 a 5 del presente articolo sono
preordinate,  nell'ambito  del  Fondo di cui all'articolo 1, comma 7,
del   decreto-legge   20   maggio   1993,  n.  148,  convertito,  con
modificazioni,  dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, lire 300 miliardi
per  il  1997 e lire 700 miliardi per il 1998. Le somme non impegnate
nell'esercizio  finanziario  di  competenza possono esserlo in quello
successivo.
 
          Nota all'art. 26, comma 2:
            -  Per  il testo dell'art. 1 del decreto-legge n. 510/96,
          convertito con modificazioni, dalla legge n.  608/1996,  si
          veda in nota all'art.  20.
          Nota all'art. 26, comma 3:
            -  Per il testo del comma 4 dell'articolo 14 del decreto-
          legge n.   299/1994, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge n. 451/1994, si veda in nota al comma 2 dell'art. 20.
          Nota all'art. 26, comma 4:
            -  Per  il testo del comma 20, terzo periodo, dell'art. 1
          del   decreto-legge   n.    510/1996,    convertito,    con
          modificazioni,  dalla  legge  n.  608/1996  si veda in nota
          all'art. 20.
          Nota all'art. 26, comma 7:
            - Per il testo del comma 7 dell'articolo 1  del  decreto-
          legge  n.    148/1993, convertito, con modificazioni, dalla
          legge n. 236/1993, si veda in nota al comma 6 dell'art. 13.