Art. 27.
                       (Copertura finanziaria)
    1. Agli oneri derivanti dall'attuazione:
    a)  degli  articoli 15, 16 e 20 valutati complessivamente in lire
271  miliardi per l'anno 1997, in lire 490 miliardi per l'anno 1998 e
in  lire 670 miliardi per ciascun anno a decorrere dall'anno 1999, si
provvede   mediante   corrispondente   riduzione  dello  stanziamento
iscritto,  ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856
dello  stato  di  previsione  del  Ministero  del  tesoro  per l'anno
finanziario  1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri;
    b)  degli  articoli  23  e  24,  valutati in lire 50 miliardi per
l'anno  1997  e  in  lire  90 miliardi annui a decorrere dal 1998, si
provvede  mediante  corrispondente  utilizzo  dell'autorizzazione  di
spesa  di  cui  all'articolo  29-quater del decreto-legge 31 dicembre
1996,  n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1997, n. 30;
    c)  dall'articolo 25, pari a lire 105 miliardi per l'anno 1998 ed
a  lire  175  miliardi  annui  a  decorrere dal 1999 fino al 2013, si
provvede  per gli anni 1998 e 1999 mediante utilizzo delle proiezioni
per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale  1997-1999,  al capitolo 9001 dello stato di previsione del
Ministero  del  tesoro per l'anno 1997, utilizzando, quanto a lire 70
miliardi  per  l'anno  1998  ed  a lire 140 miliardi per l'anno 1999,
l'accantonamento  relativo al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale;  quanto  a  lire  35 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e
1999 l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.
    2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 24 giugno 1997
              Il Presidente del Senato della Repubblica
   nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica,
            ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione
                               MANCINO
                                  Prodi, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  Treu,  Ministro  del lavoro e della
                                  previdenza sociale
Visto, il Guardasigilli: Flick

 
          Nota all'art. 27, comma 1:
            -  Il  testo  dell'art.  29-quater  del  decreto-legge 31
          dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 28 febbraio 1997,  n.  30  (Disposizioni  urgenti  in
          materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento
          della manovra di finananza pubblica per l'anno 1997), e' il
          seguente:
            "Art.  29-quater  (Integrazione del Fondo occupazione). -
          1. Il Fondo di cui all'art. 1, comma 7,  del  decreto-legge
          20  maggio  1993,  n.    148, convertito, con modificazioni
          dalla legge 19 luglio 1993, n.   236,  e'  incrementato  di
          lire 868 miliardi per l'anno 1997, di lire 494 miliardi per
          l'anno  1998  e  di lire 739 miliardi a decorrere dall'anno
          1999. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
          riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
          triennale  1997-1999,  al  capitolo  6856  dello  stato  di
          previsione  del Ministero del tesoro per l'anno finanziario
          1997, all'uopo  parzialmente  utilizzando  l'accantonamento
          relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri".