Art. 3
           Contratto per prestazioni di lavoro temporaneo

  1.  Il  contratto di lavoro per prestazioni di lavoro temporaneo e'
il contratto con il quale l'impresa fornitrice assume il lavoratore:
a) a  tempo  determinato corrispondente alla durata della prestazione
   lavorativa presso l'impresa utilizzatrice;
b) a tempo indeterminato.
  2. Con il contratto di cui al comma 1 il lavoratore temporaneo, per
la    durata    della   prestazione   lavorativa   presso   l'impresa
utilizzatrice,  svolge  la  propria  attivita' nell'interesse nonche'
sotto   la   direzione   ed   il   controllo  dell'impresa  medesima;
nell'ipotesi  di contratto a tempo indeterminato il lavoratore rimane
a  disposizione  dell'impresa  fornitrice  per  i  periodi in cui non
svolge la prestazione lavorativa presso un'impresa utilizzatrice.
  3.  Il  contratto per prestazioni di lavoro temporaneo e' stipulato
in  forma scritta e copia di esso e' rilasciata al lavoratore entro 5
giorni   dalla  data  di  inizio  della  attivita'  presso  l'impresa
utilizzatrice. Il contratto contiene i seguenti elementi:
a) i  motivi  di  ricorso  alla  fornitura  di  prestazioni di lavoro
   temporaneo;
b) l'indicazione  dell'impresa  fornitrice  e  della  sua  iscrizione
   all'albo,  nonche' della cauzione ovvero della fideiussione di cui
   all'articolo 2, comma 2, lettera c);
c) l'indicazione dell'impresa utilizzatrice;
d) le  mansioni alle quali il lavoratore sara' adibito ed il relativo
   inquadramento;
e) l'eventuale periodo di prova e la durata del medesimo;
f) il  luogo,  l'orario  ed  il  trattamento  economico  e  normativo
   spettante;
g) a  data  di  inizio ed il termine dello svolgimento dell'attivita'
   lavorativa presso l'impresa utilizzatrice;
h) le  eventuali  misure di sicurezza necessarie in relazione al tipo
   di attivita'.
  4.  Il  periodo  di assegnazione inizialmente stabilito puo' essere
prorogato,  con  il  consenso  del lavoratore e per atto scritto, nei
casi  e  per  la  durata  previsti  dalla  contrattazione  collettiva
nazionale  di categoria. Il lavoratore ha diritto di prestare l'opera
lavorativa  per  l'intero  periodo  di assegnazione, salvo il caso di
mancato  superamento della prova o della sopravvenienza di una giusta
causa di recesso.
  5.  L'impresa  fornitrice informa i prestatori di lavoro temporaneo
sui  rischi  per  la  sicurezza  e  la salute connessi alle attivita'
produttive   in   generale  e  li  forma  e  addestra  all'uso  delle
attrezzature  di  lavoro  necessarie  allo svolgimento dell'attivita'
lavorativa  per  la  quale  essi  vengono assunti in conformita' alle
disposizioni  recate  dal  decreto  legislativo 19 settembre 1994, n.
626,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni. Il contratto di
fornitura  puo' prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall'impresa
utilizzatrice;  in tale caso ne va fatta indicazione nel contratto di
cui al comma 3.
  6.  E'  nulla  qualsiasi  pattuizione  che  limiti,  anche in forma
indiretta,  la  facolta'  del lavoratore di accettare l'assunzione da
parte  dell'impresa  utilizzatrice  dopo la scadenza del contratto di
fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo.
 
          Nota all'art. 3, comma 5:
            -  Il  decreto  legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 12  novembre
          1994 S.O.