Art. 4
                  Prestazione di lavoro temporaneo
                      e trattamento retributivo

  1.  Il  prestatore di lavoro temporaneo svolge la propria attivita'
secondo   le  istruzioni  impartite  dall'impresa  utilizzatrice  per
l'esecuzione  e  la  disciplina  del  rapporto di lavoro ed e' tenuto
inoltre  all'osservanza  di  tutte  le  norme di legge e di contratto
collettivo    applicate   ai   lavoratori   dipendenti   dall'impresa
utilizzatrice.
  2.  l prestatore di lavoro temporaneo e' corrisposto un trattamento
non inferiore a quello cui hanno diritto i dipendenti di pari livello
dell'impresa  utilizzatrice.  I  contratti  collettivi  delle imprese
utilizzatrici  stabiliscono modalita' e criteri per la determinazione
e  corresponsione  delle erogazioni economiche correlate ai risultati
conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti o
collegati all'andamento economico dell'impresa.
  3.  Nel  caso in cui il prestatore di lavoro temporaneo sia assunto
con  contratto  stipulato  a  tempo  indeterminato,  nel  medesimo e'
stabilita   la  misura  dell'indennita'  mensile  di  disponibilita',
divisibile  in  quote  orarie, corrisposta dall'impresa fornitrice al
lavoratore  per  i  periodi  nei quali il lavoratore stesso rimane in
attesa di assegnazione. La misura di tale indennita' e' stabilita dal
contratto   collettivo  e  comunque  non  e'  inferiore  alla  misura
prevista,  ovvero aggiornata periodicamente, con decreto del Ministro
del  lavoro  e  della  previdenza  sociale.  La  predetta  misura  e'
proporzionalmente  ridotta  in  caso  di  assegnazione  ad  attivita'
lavorativa a tempo parziale.
  4.  Nel  caso  in  cui la retribuzione percepita dal lavoratore per
l'attivita'  prestata  presso l'impresa utilizzatrice, nel periodo di
riferimento  mensile,  sia  inferiore all'importo della indennita' di
disponibilita'  di  cui  al  comma  3,  e' al medesimo corrisposta la
differenza  dalla  impresa fornitrice fino a concorrenza del predetto
importo.