Art. 5
                  Prestazione di lavoro temporaneo
                     e formazione professionale

  1.  Per  il finanziamento di iniziative di formazione professionale
dei  prestatori  di  lavoro  temporaneo  di  cui alla presente legge,
attuate  nel  quadro  di politiche stabilite nel contratto collettivo
applicato  alle  imprese  fornitrici  ovvero,  in mancanza, stabilite
dalla  commissione  prevista  dal  comma  3, le predette imprese sono
tenute a versare un contributo pari al 5 per cento della retribuzione
corrisposta   ai   lavoratori   assunti   con  il  contratto  di  cui
all'articolo 3.
  2.  I  contributi  di  cui  al  comma  1  sono  rimessi ad un Fondo
appositamente  costituito  presso  il  Ministero  del  lavoro e della
previdenza  sociale, per essere destinati al finanziamento, anche con
il  concorso  delle  regioni, di iniziative mirate al soddisfacimento
delle  esigenze di formazione dei lavoratori assunti con il contratto
di  cui  all'articolo  3.  I criteri e le modalita' di utilizzo delle
disponibilita'  del Fondo di cui al presente comma sono stabiliti con
decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza sociale, da
adottare  entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente   legge.  Hanno  priorita'  nei  predetti  finanziamenti  le
iniziative proposte, anche congiuntamente, dalle imprese fornitrici e
dagli  enti  bilaterali,  operanti in ambito categoriale e costituiti
dalle   organizzazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative  nel
predetto  ambito,  nonche'  dagli enti di formazione professionale di
cui  all'articolo  5,  secondo  comma,  lettera  b),  della  legge 21
dicembre 1978, n. 845.
  3.  I  finanziamenti  di  cui  al  comma  2  sono deliberati da una
commissione  nominata  con  decreto  del  Ministro del lavoro e della
previdenza  sociale. La commissione, che opera senza oneri aggiuntivi
a  carico  del  bilancio dello Stato, e' composta da un esperto nella
materia  della  formazione professionale, con funzioni di presidente,
da  un  membro  in  rappresentanza  del  Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, da tre membri in rappresentanza delle regioni, da
tre  membri  in  rappresentanza  delle  confederazioni  sindacali dei
lavoratori  maggiormente rappresentative sul piano nazionale e da tre
membri  delle  confederazioni  sindacali maggiormente rappresentative
delle imprese fornitrici.
  4.  Il  contratto  collettivo  applicato  alle  imprese fornitrici,
qualora   preveda   un  corrispondente  adeguamento  in  aumento  del
contributo  previsto  nel  comma  1,  puo'  ampliare, a beneficio dei
prestatori  di  lavoro  temporaneo,  le  finalita' di cui al predetto
comma  1,  con  particolare  riferimento all'esigenza di garantire ai
lavoratori  un sostegno al reddito nei periodi di mancanza di lavoro.
All'adeguamento del contributo provvede, con decreto, il Ministro del
lavoro  e  della  previdenza sociale, sulla base delle previsioni del
contratto collettivo.
  5.  I  prestatori  di  lavoro  temporaneo  accedono alla formazione
professionale presso strutture pubbliche o private, secondo modalita'
fissate  dalla  commissione  di  cui al comma 3. Tra i lavoratori che
chiedono  di  partecipare  alle  iniziative  di  cui  al  comma  2 la
precedenza   di   ammissione  e'  fissata,  a  parita'  di  requisiti
professionali e fatta salva l'applicazione di criteri diversi fissati
dalla  commissione  di  cui al comma 3, in ragione dell'anzianita' di
lavoro  da  essi  maturata  nell'ambito  delle imprese fornitrici. Il
comitato  istituito  con  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri del 18 novembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
290  dell'11  dicembre  1996,  su  proposta del Ministro del lavoro e
della   previdenza   sociale,   definisce   criteri  e  modalita'  di
certificazione  delle  competenze  acquisite  al  termine del periodo
formativo.
  6.  In  caso di omissione, anche parziale, del contributo di cui al
comma  1,  il  datore  di  lavoro e' tenuto a corrispondere, oltre al
contributo  omesso  e  alle relative sanzioni, una somma, a titolo di
sanzione  amministrativa,  di  importo  pari  a quella del contributo
omesso;  gli  importi  delle  sanzioni amministrative sono versati al
Fondo  per  la  formazione  di  cui  al  comma 2 per le finalita' ivi
previste.
 
          Nota all'art. 5, comma 2:
            - La lettera b) del secondo comma dell'art. 5 della legge
          21 dicembre  1978,  n.  845  (Legge-quadro  in  materia  di
          formazione professionale) e' la seguente:
            "L'attuazione dei programmi e dei piani cosi' predisposti
          e' realizzata:
             a) (omissis);
             b)  mediante  convenzione,  nelle  strutture di enti che
          siano emanazione  o  delle  organizzazioni  democratiche  e
          nazionali   dei   lavoratori   dipendenti,  dei  lavoratori
          autonomi,  degli  imprenditori  o   di   associazioni   con
          finalita'   formative  e  sociali,  o  di  imprese  e  loro
          consorzi, o del movimento cooperativo."
          Nota all'art. 5, comma 5:
            - Il testo del dispositivo del decreto del Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri  del  18  novembre  1996,  recante
          l'istituzione  di  un Comitato di Ministri per le politiche
          della formazione connesse con le politiche per  il  lavoro,
          e' il seguente:
            "Art.  1.  -  1.  E'  istituito, presso la Presidenza del
          Consiglio dei Ministri, ai  sensi  dell'art.  5,  comma  2,
          lettera h), della legge 23 agosto 1988, n. 400, un Comitato
          di  Ministri per le politiche della formazione connesse con
          le politiche per il lavoro, con il compito di esaminare, in
          via preliminare, le  questioni  di  comune  competenza,  di
          esprimere  parere  su direttive dell'attivita' di Governo e
          su  problemi  di  rilevante  importaza  da  sottoporre   al
          Consiglio dei Ministri.
            2.  Il  Comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio
          dei Ministri o da un Ministro da lui delegato, e'  composto
          dai  Ministri della pubblica istruzione, del lavoro e della
          previdenza  sociale,  dell'universita'  e   della   ricerca
          scientifica  e tecnologica, dell'industria, del commercio e
          dell'artigianato.
            3. Alle riunioni del Comitato  sono  invitati,  anche  su
          loro  richiesta,  altri  Ministri,  quando vengono trattate
          questioni riguardanti settori di rispettiva competenza.
            4.  Partecipano  alle  riunioni   il   presidente   della
          Conferenza dei presidenti delle regioni, il Sottosegretario
          di  Stato  delegato  ai  sensi  dell'art. 2 e il Segretario
          generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
            5.  Il  Comitato assicura la stabile concertazione con le
          parti sociali sulle politiche formative e per il lavoro.
            Art. 2. - 1. Al fine di assicurare il necessario supporto
          tecnico ai lavori del  Comitato,  e'  costituito  ai  sensi
          dell'art.  5,  comma  2,  lettera i), della legge 23 agosto
          1988, n. 400, un gruppo di studio e di lavoro.
            2. Il gruppo e' presieduto da un Sottosegretario delegato
          dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Ne  fanno  parte
          il  Segretario  generale della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri, che ne puo' assumere la presidenza su delega  del
          Sottosegretario,  un  rappresentante  del  Ministero  della
          pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale,
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
          dell'industria, del  commercio  e  dell'artigianato,  della
          Conferenza  dei  presidenti  delle  regioni nonche' quattro
          consiglieri  nominati  dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri.
            Art.  3.  -  1.  Il gruppo: prepara i lavori del Comitato
          mediante la predisposizione degli atti volti ad  assicurare
          il coordinamento delle politiche per la formazione e per il
          lavoro  anche  suggerendo soluzioni di riordino normativo e
          regolamentare della  materia;  cura  la  definizione  delle
          linee  guida  per  le  politiche  della formazione; cura la
          predisposizione  di  un  osservatorio  nazionale   per   il
          monitoraggio  e la valutazione dei costi e dei ricavi negli
          investimenti pubblici e privati in materia  di  formazione;
          definisce  un  sistema  di  certificazione  quale strumento
          idoneo a conferire unitarieta' e  visibilita'  ai  percorsi
          formativi  di  ogni  persona  lungo tutto l'arco della vita
          nonche'  a  promuovere  il   riconoscimento   dei   crediti
          formativi  comunque  maturati  ed a documentare le compenze
          effettivamente acquisite; stabilisce  criteri  e  indirizzi
          per   la   formazione   dei  formatori,  secondo  piani  di
          intervento  concordati,  come  strumento   essenziale   per
          facilitare  la  progressiva  integrazione  dei  sistemi, il
          miglioramento  qualitativo  dell'offerta  formativa  ed  il
          recupero  delle  situazioni  di svantaggio; predispone, con
          cadenza annuale, una relazione sullo stato di avanzamento e
          realizzazione dei piani e dei progetti attivati,  nazionali
          e internazionali, sui temi della formazione.
            Art.  4. - 1. Il Segretario generale della Presidenza del
          Consiglio dei Ministri assicura al Comitato e al gruppo  di
          studio  e  di  lavoro,  con  i propri uffici, il necessario
          supporto tecnico anche avvalendosi di personale qualificato
          delle amministrazioni competenti.
            2. La presente disposizione non comporta oneri di spesa".