Art. 5 Prestazione di lavoro temporaneo e formazione professionale 1. Per il finanziamento di iniziative di formazione professionale dei prestatori di lavoro temporaneo di cui alla presente legge, attuate nel quadro di politiche stabilite nel contratto collettivo applicato alle imprese fornitrici ovvero, in mancanza, stabilite dalla commissione prevista dal comma 3, le predette imprese sono tenute a versare un contributo pari al 5 per cento della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con il contratto di cui all'articolo 3. 2. I contributi di cui al comma 1 sono rimessi ad un Fondo appositamente costituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per essere destinati al finanziamento, anche con il concorso delle regioni, di iniziative mirate al soddisfacimento delle esigenze di formazione dei lavoratori assunti con il contratto di cui all'articolo 3. I criteri e le modalita' di utilizzo delle disponibilita' del Fondo di cui al presente comma sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Hanno priorita' nei predetti finanziamenti le iniziative proposte, anche congiuntamente, dalle imprese fornitrici e dagli enti bilaterali, operanti in ambito categoriale e costituiti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel predetto ambito, nonche' dagli enti di formazione professionale di cui all'articolo 5, secondo comma, lettera b), della legge 21 dicembre 1978, n. 845. 3. I finanziamenti di cui al comma 2 sono deliberati da una commissione nominata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. La commissione, che opera senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, e' composta da un esperto nella materia della formazione professionale, con funzioni di presidente, da un membro in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da tre membri in rappresentanza delle regioni, da tre membri in rappresentanza delle confederazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale e da tre membri delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative delle imprese fornitrici. 4. Il contratto collettivo applicato alle imprese fornitrici, qualora preveda un corrispondente adeguamento in aumento del contributo previsto nel comma 1, puo' ampliare, a beneficio dei prestatori di lavoro temporaneo, le finalita' di cui al predetto comma 1, con particolare riferimento all'esigenza di garantire ai lavoratori un sostegno al reddito nei periodi di mancanza di lavoro. All'adeguamento del contributo provvede, con decreto, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base delle previsioni del contratto collettivo. 5. I prestatori di lavoro temporaneo accedono alla formazione professionale presso strutture pubbliche o private, secondo modalita' fissate dalla commissione di cui al comma 3. Tra i lavoratori che chiedono di partecipare alle iniziative di cui al comma 2 la precedenza di ammissione e' fissata, a parita' di requisiti professionali e fatta salva l'applicazione di criteri diversi fissati dalla commissione di cui al comma 3, in ragione dell'anzianita' di lavoro da essi maturata nell'ambito delle imprese fornitrici. Il comitato istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 novembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 dell'11 dicembre 1996, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, definisce criteri e modalita' di certificazione delle competenze acquisite al termine del periodo formativo. 6. In caso di omissione, anche parziale, del contributo di cui al comma 1, il datore di lavoro e' tenuto a corrispondere, oltre al contributo omesso e alle relative sanzioni, una somma, a titolo di sanzione amministrativa, di importo pari a quella del contributo omesso; gli importi delle sanzioni amministrative sono versati al Fondo per la formazione di cui al comma 2 per le finalita' ivi previste.
Nota all'art. 5, comma 2: - La lettera b) del secondo comma dell'art. 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 (Legge-quadro in materia di formazione professionale) e' la seguente: "L'attuazione dei programmi e dei piani cosi' predisposti e' realizzata: a) (omissis); b) mediante convenzione, nelle strutture di enti che siano emanazione o delle organizzazioni democratiche e nazionali dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, degli imprenditori o di associazioni con finalita' formative e sociali, o di imprese e loro consorzi, o del movimento cooperativo." Nota all'art. 5, comma 5: - Il testo del dispositivo del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 novembre 1996, recante l'istituzione di un Comitato di Ministri per le politiche della formazione connesse con le politiche per il lavoro, e' il seguente: "Art. 1. - 1. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera h), della legge 23 agosto 1988, n. 400, un Comitato di Ministri per le politiche della formazione connesse con le politiche per il lavoro, con il compito di esaminare, in via preliminare, le questioni di comune competenza, di esprimere parere su direttive dell'attivita' di Governo e su problemi di rilevante importaza da sottoporre al Consiglio dei Ministri. 2. Il Comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un Ministro da lui delegato, e' composto dai Ministri della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale, dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 3. Alle riunioni del Comitato sono invitati, anche su loro richiesta, altri Ministri, quando vengono trattate questioni riguardanti settori di rispettiva competenza. 4. Partecipano alle riunioni il presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni, il Sottosegretario di Stato delegato ai sensi dell'art. 2 e il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 5. Il Comitato assicura la stabile concertazione con le parti sociali sulle politiche formative e per il lavoro. Art. 2. - 1. Al fine di assicurare il necessario supporto tecnico ai lavori del Comitato, e' costituito ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera i), della legge 23 agosto 1988, n. 400, un gruppo di studio e di lavoro. 2. Il gruppo e' presieduto da un Sottosegretario delegato dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Ne fanno parte il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ne puo' assumere la presidenza su delega del Sottosegretario, un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale, dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della Conferenza dei presidenti delle regioni nonche' quattro consiglieri nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Art. 3. - 1. Il gruppo: prepara i lavori del Comitato mediante la predisposizione degli atti volti ad assicurare il coordinamento delle politiche per la formazione e per il lavoro anche suggerendo soluzioni di riordino normativo e regolamentare della materia; cura la definizione delle linee guida per le politiche della formazione; cura la predisposizione di un osservatorio nazionale per il monitoraggio e la valutazione dei costi e dei ricavi negli investimenti pubblici e privati in materia di formazione; definisce un sistema di certificazione quale strumento idoneo a conferire unitarieta' e visibilita' ai percorsi formativi di ogni persona lungo tutto l'arco della vita nonche' a promuovere il riconoscimento dei crediti formativi comunque maturati ed a documentare le compenze effettivamente acquisite; stabilisce criteri e indirizzi per la formazione dei formatori, secondo piani di intervento concordati, come strumento essenziale per facilitare la progressiva integrazione dei sistemi, il miglioramento qualitativo dell'offerta formativa ed il recupero delle situazioni di svantaggio; predispone, con cadenza annuale, una relazione sullo stato di avanzamento e realizzazione dei piani e dei progetti attivati, nazionali e internazionali, sui temi della formazione. Art. 4. - 1. Il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri assicura al Comitato e al gruppo di studio e di lavoro, con i propri uffici, il necessario supporto tecnico anche avvalendosi di personale qualificato delle amministrazioni competenti. 2. La presente disposizione non comporta oneri di spesa".