Art. 6
                 Obblighi dell'impresa utilizzatrice

  1.  Nel  caso  in  cui  le mansioni cui e' adibito il prestatore di
lavoro  temporaneo  richiedano  una  sorveglianza  medica  speciale o
comportino  rischi  specifici,  l'impresa utilizzatrice ne informa il
lavoratore conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 19
settembre  1994,  n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni.
L'impresa utilizzatrice osserva, altresi', nei confronti del medesimo
prestatore,  tutti  gli obblighi di protezione previsti nei confronti
dei  propri  dipendenti  ed  e'  responsabile per la violazione degli
obblighi  di  sicurezza  individuati  dalla  legge  e  dai  contratti
collettivi.
  2.  L'impresa utilizzatrice, nel caso in cui adibisca il prestatore
di  lavoro  temporaneo  a  mansioni  superiori,  deve darne immediata
comunicazione  scritta all'impresa fornitrice, consegnandone copia al
lavoratore medesimo.
  3.  L'impresa  utilizzatrice  risponde  in  solido, oltre il limite
della  garanzia  previsto  dall'articolo  2,  comma  2,  lettera  c),
dell'obbligo   della   retribuzione  e  dei  corrispondenti  obblighi
contributivi   non   adempiuti   dall'impresa  fornitrice.  L'impresa
utilizzatrice,  ove  non  abbia adempiuto all'obbligo di informazione
previsto  dal  comma  2,  risponde in via esclusiva per le differenze
retributive spettanti al lavoratore occupato in mansioni superiori.
  4.  Il prestatore di lavoro temporaneo ha diritto a fruire di tutti
i  servizi  sociali  ed  assistenziali  di  cui  godono  i dipendenti
dell'impresa  utilizzatrice  addetti  alla  stessa unita' produttiva,
esclusi  quelli  il  cui godimento sia condizionato all'iscrizione ad
associazioni  o  societa'  cooperative  o  al  conseguimento  di  una
determinata anzianita' di servizio.
  5.   Il   prestatore   di   lavoro   temporaneo  non  e'  computato
nell'organico dell'impresa utilizzatrice ai fini dell'applicazione di
normative  di  legge  o  di contratto collettivo, fatta eccezione per
quelle  relative  alla  materia  dell'igiene  e  della  sicurezza sul
lavoro.
  6.   Ai  fini  dell'esercizio  del  potere  disciplinare  da  parte
dell'impresa  fornitrice, l'impresa utilizzatrice comunica alla prima
gli  elementi  che  formeranno  oggetto  della contestazione ai sensi
dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
  7.  L'impresa  utilizzatrice  risponde  nei confronti dei terzi dei
danni   ad   essi   arrecati  dal  prestatore  di  lavoro  temporaneo
nell'esercizio delle sue mansioni.
 
          Nota all'art. 6, comma 1:
            -  Il  decreto  legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 12  novembre
          1994, supplemento ordinario.
          Nota all'art. 6, comma 6:
            -  L'art.  7  della  legge  20 maggio 1970, n. 300 (Norme
          sulla tutela della  liberta'  e  dignita'  dei  lavoratori,
          della  liberta'  sindacale  e  dell'attivita' sindacale nei
          luoghi di lavoro e norme sul collocamento) cosi' recita:
            "Art. 7 (Sanzioni disciplinari). - Le norme  disciplinari
          relative  alle  sanzioni, alle infrazioni in relazione alle
          quali ciascuna di esse puo' essere applicata ed alle proce-
          dure di contestazione delle stesse, devono essere portate a
          conoscenza dei  lavoratori  mediante  affissione  in  luogo
          accessibile  a  tutti.  Esse  devono  applicare  quanto  in
          materia e' stabilito da accordi e contratti di  lavoro  ove
          esistano.
            Il  datore di lavoro non puo' adottae alcun provvedimento
          disciplinare nei confronti  del  lavoratore  senza  avergli
          preventivamente   contestato   l'addebito  e  senza  averlo
          sentito a sua difesa.
            Il lavoratore potra' farsi assistere da un rappresentante
          dell'associazione  sindacale  cui  adirisce  o   conferisce
          mandato.
            Fermo  restando  quanto  disposto  dalla  legge 15 luglio
          1966,  n.  604,  non  possono  essere   disposte   sanzioni
          disciplinari   che   comportino  mutamenti  definitivi  del
          rapporto di  lavoro;  inoltre  la  multa  non  puo'  essere
          disposta  per  un  importo  superiore  a  quattro ore della
          retribuzione base e la sospensione  dal  servizio  e  dalla
          retribuzione per piu' di dieci giorni
            In ogni caso, i provvedimenti disciplinari piu' gravi del
          rimprovero  verbale  non possono essere applicati prima che
          siano  trascorsi  cinque  giorni  dalla  contestazione  per
          iscritto del fatto che vi ha dato causa.
            Salvo   analoghe   procedure   previste   dai   contratti
          collettivi di lavoro e ferma restando la facolta' di  adire
          l'autorita'  giudiziaria,  il lavoratore al quale sia stata
          applicata una sanzione disciplinare  puo'  promuovere,  nei
          venti  giorni successivi, anche per mezzo dell'associazione
          alla quale  sia  iscritto  ovvero  conferisca  mandato,  la
          costituzione,  tramite  l'ufficio  provinciale del lavoro e
          della massima occupazione, di un collegio di  conciliazione
          ed  arbitrato,  composto  da  un rappresentante di ciascuna
          delle parti e da un terzo membro scelto da  comune  accordo
          o,   in   difetto   di   accordo,  nominato  dal  direttore
          dell'ufficio del lavoro.  La  sanzione  disciplinare  resta
          sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio.
            Qualora  il  datore  di  lavoro non provveda, entro dieci
          giorni dall'invito rivoltogli dall'ufficio  del  lavoro,  a
          nominare  il proprio rappresentante in senso la collegio di
          cui al comma precedente, la sanzione  disciplinare  non  ha
          effetto.   Se   il  datore  di  lavoro  adisce  l'autorita'
          giudiziaria, la sanzione disciplinare  resta  sospesa  fino
          alla definizione del giudizio.
            Non  puo'  tenersi  conto ad alcun effetto delle sanzioni
          disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione".