Art. 7
                          Diritti sindacali

  1.  Al personale dipendente delle imprese fornitrici si applicano i
diritti  sindacali  previsti  dalla  legge  20 maggio 1970, n. 300, e
successive modificazioni.
  2.  Il prestatore di lavoro temporaneo, per tutta la durata del suo
contratto,  ha diritto ad esercitare presso l'impresa utilizzatrice i
diritti  di  liberta'  e di attivita' sindacale nonche' a partecipare
alle assemblee del personale dipendente delle imprese utilizzatrici.
  3.   Ai  prestatori  di  lavoro  temporaneo  della  stessa  impresa
fornitrice, che operano presso diverse imprese utilizzatrici, compete
uno  specifico diritto di riunione secondo la normativa vigente e con
le modalita' specifiche determinate dalla contrattazione collettiva.
  4.  L'impresa  utilizzatrice comunica alla rappresentanza sindacale
unitaria,  ovvero  alle rappresentanze aziendali e, in mancanza, alle
associazioni  territoriali  di categoria aderenti alle confederazioni
dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale:
a) il numero ed i motivi del ricorso al lavoro temporaneo prima della
   stipula  del  contratto  di  fornitura  di cui all'articolo 1; ove
   ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessita' di stipulare il
   contratto,    l'impresa   utilizzatrice   fornisce   le   predette
   comunicazioni entro i cinque giorni successivi;
b) ogni  dodici  mesi,  anche  per  il  tramite dell'associazione dei
   datori  di  lavoro  alla  quale  aderisce o conferisce mandato, il
   numero ed i motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo
   conclusi,  la  durata  degli  stessi, il numero e la qualifica dei
   lavoratori interessati.
 
          Nota all'art. 7, comma 1:
            -  Il  testo  della  legge  20  maggio  1970,  n.  300 e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1970, n. 131.