Art. 8
                  Prestazioni di lavoro temporaneo
                      e lavoratori in mobilita'

  1. Nel caso di assunzione con il contratto di cui all'articolo 3 da
parte di un'impresa fornitrice di lavoratore titolare dell'indennita'
di mobilita', qualora la retribuzione percepita dal lavoratore per la
prestazione  di  lavoro temporaneo presso l'impresa utilizzatrice sia
inferiore  all'importo  dell'indennita'  di  mobilita',  ovvero per i
periodi  in  cui e' corrisposta l'indennita' di disponibilita' di cui
all'articolo  4,  comma  3,  al medesimo lavoratore e' corrisposta la
differenza   tra  quanto,  rispettivamente,  percepito  a  titolo  di
retribuzione ovvero di indennita' di disponibilita' e l'indennita' di
mobilita'.  Tale  differenza e' attribuibile fino alla cessazione del
periodo  di  fruibilita'  dell'indennita' di mobilita'. Il lavoratore
assunto  dall'impresa  fornitrice  mantiene il diritto all'iscrizione
nelle liste di mobilita'.
  2.   All'impresa   fornitrice   che   assume   lavoratori  titolari
dell'indennita'  di  mobilita'  con  il  contratto per prestazioni di
lavoro  temporaneo  a  tempo  indeterminato,  il  contributo  di  cui
all'articolo  8,  comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e suc-
cessive modificazioni e integrazioni, e' determinato complessivamente
con  riferimento  all'ammontare  delle  mensilita'  di  indennita' di
mobilita'  non fruite dal lavoratore anche ai sensi del comma 1 ed e'
concesso  allo scadere del periodo di fruibilita' di detta indennita'
da parte del lavoratore medesimo.
  3.  Le agenzie regionali per l'impiego di cui all'articolo 24 della
legge  28  febbraio 1987, n. 56, possono stipulare, con i soggetti di
cui all'articolo 2, convenzioni che prevedano lo svolgimento da parte
di  questi  ultimi  di attivita' mirate a promuovere il reinserimento
lavorativo   dei   titolari  dell'indennita'  di  mobilita'  mediante
l'effettuazione  di  prestazioni  di  lavoro  temporaneo nel rispetto
delle  condizioni previste dai commi 1, lettera b), e 2 dell'articolo
9  della  citata  legge n. 223 del 1991, e successive modificazioni e
integrazioni.   La  convenzione  puo'  prevedere  lo  svolgimento  di
attivita'  formative che possono essere finanziate a carico del Fondo
di cui all'articolo 5, comma 2.
  4. Nei confronti dei lavoratori che rifiutino l'assunzione da parte
dell'impresa  fornitrice  convenzionata  ai  sensi  del  comma  3, la
Direzione  provinciale  del  lavoro,  su  segnalazione  della sezione
circoscrizionale, dispone la sospensione dell'indennita' di mobilita'
per  un  periodo  pari  a quello del contratto offerto e comunque non
inferiore  ad  un  mese. Avverso il provvedimento e' ammesso ricorso,
entro  trenta giorni, alla Direzione regionale del lavoro che decide,
con provvedimento definitivo, entro venti giorni.
 
          Nota all'art. 8, comma 2:
            -  Il  comma 4 dell'art. 8 della legge n. 223/1991, cosi'
          recita:  "4. Al datore di lavoro che, senza esservi  tenuto
          ai  sensi del comma 1, assuma a tempo pieno e indeterminato
          i lavoratori iscritti nella lista di mobilita' e' concesso,
          per  ogni  mensilita'  di   retribuzione   corrisposta   al
          lavoratore,  un  contributo  mensile  pari al cinquanta per
          cento della  indennita'  di  mobilita'  che  sarebbe  stata
          corrisposta  al lavoratore. Il predetto contributo non puo'
          essere erogato per un numero di mesi superiore a dodici  e,
          per i lavoratori di eta' superiore a cinquanta anni, per un
          numerio  superiore  a ventiquattro mesi, ovvero a trentasei
          mesi per le  aree  di  cui  all'articolo  7,  comma  6.  Il
          presente comma non trova applicazione per i giornalisti".
          Note all'art. 8, comma 3:
            -  L'art.  24  della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme
          sull'organizzazione del mercato del lavoro) cosi' recita:
            "Art. 24 (Istituzione delle agenzie per l'impiego). -  1.
          Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro e della previdenza
          sociale, sentita la commissione centrale per l'impiego,  le
          commissioni regionali e gli organi di governo delle regioni
          interessate,  e'  istituita  in  ogni regione l'agenzia per
          l'impiego.  Essa,  operando  in   coordinamento   con   gli
          osservatori nazionali e regionali del lavoro, nonche' con i
          servizi   preposti   all'orientamento   e  alla  formazione
          professionale, svolge ogni attivita' utile al fine di:
             a) incentivare l'incontro  tra  domanda  ed  offerta  di
          lavoro;
             b)   promuovere   iniziative   volte   ad   incrementare
          l'occupazione;
             c) favorire  l'impiego  dei  soggetti  piu'  deboli  nel
          mercato del lavoro;
             d)  sottoporre  alla commissione regionale per l'impiego
          ed ai competenti organi della regione proposte e  programmi
          di politica attiva del lavoro, anche al fine di armonizzare
          gli interventi dello Stato e della regione in materia.
            2.  Il  Ministro  del  lavoro  e della previdenza sociale
          fissa   le   direttive   generali   per   lo    svolgimento
          dell'attivita'   delle   agenzie   per  l'impiego,  per  il
          coordinamento tra le stesse nonche'  della  loro  attivita'
          con quella degli organi periferici del Ministero del lavoro
          e  della previdenza sociale. L'agenzia per l'impiego, nella
          sua qualita'  di  organo  tecnico  progettuale,  attua  gli
          indirizzi delal commissione regionale per l'impiego.
            3.  Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
          concerto con il Ministro del tesoro,  con  propri  decreti,
          sentite  la  commissione  centrale  e  quelle regionali per
          l'impiego, nonche' gli  organi  di  governo  delle  regioni
          interessate,  determina  la  struttura  ed il funzionamento
          delle agenzie,  ne  nomina  i  direttori  e  fissa  sia  il
          contingente  di  personale  che, su proposta del direttore,
          potra' essere assunto con contratto a  termine  di  diritto
          privato,   anche   a   tempo   parziale,  sia  il  relativo
          trattamento economico. Il direttore e' scelto di norma  tra
          il  personale della pubblica amministrazione in possesso di
          elevata  professionalita'  e  di   pluriennale   comprovata
          esperienza  nel campo delle politiche del lavoro; esso puo'
          essere    scelto    anche     tra     personae     estraneo
          all'amministrazione in possesso di analoghi requisiti ed e'
          assunto   con   contratto  di  diritto  privato  a  termine
          rinnovabile.
            4. Il Ministro del tesoro, di concerto  con  il  Ministro
          del   lavoro   e   della   previdenza   sociale,  determina
          annualmente il fabbisogno finanziario per il  funzionamento
          delle agenzie.
            5 Presso le agenzie puo' essere comandato, su indicazione
          del  direttore,  personale  da  altre amministrazioni dello
          Stato, dagli enti locali, da enti pubblici anche  economici
          e  dalle  universita',  restando  i relativi oneri a carico
          delle amministrazioni di provenienza.
            6. Per lo svolgimento della sua attivita'  l'agenzia  per
          l'impiego si avvale dei locali e delle attrezzature fornite
          dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dagli
          enti pubblici.
            7.  In  deroga al comma 1, il Ministro del lavoro e della
          previdenza sociale, sentita  la  commissione  centrale  per
          l'impiego, la commissione regionale e gli organi di governo
          della  regione  interessata,  ha  facolta' di non procedere
          alla istituzione della  agenzia  per  l'impiego  in  quelle
          regioni  in  cui si ritengano esistenti analoghe strutture,
          promosse dalle regioni, che siano idonee  allo  svolgimento
          delle funzionin di cui al medesimo comma 1.
            8.   Nella   regione   Trentino-Alto   Adige  ai  compiti
          dell'agenzia per l'impiego provvedono con proprie leggi  le
          province autonome di Trento e Bolzano".
            - Il testo dei commi 1, lettera b), e 2 dell'art. 9 della
          legge n. 223/1991, e' il seguente:
            "1.  Il lavoratore e' cancellato dalla lista di mobilita'
          e decade dai trattamenti e dalle  indennita'  di  cui  agli
          articoli 7, 11, comma 2, e 16, quando:
             a) (omissis);
             b)   non   accetti   l'offerta  di  un  lavoro  che  sia
          professionalmente  equivalente  ovvero,  in   mancanza   di
          questo,  che  presenti omogeneita' anche intercategoriale e
          che, avendo riguardo ai contratti collettivi  nazionali  di
          lavoro,  sia  inquadrato  in  un  livello  retributivo  non
          inferiore del dieci  per  cento  rispetto  a  quello  delle
          mansioni di provenienza.
            2.  Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano quando
          le  attivita'  lavorative  o  di  formazione   offerte   al
          lavoratore iscritto nella lista di mobilita' si svolgono in
          un  luogo  distante  non  piu'  di  cinquanta chilometri, o
          comunque  raggiungibile  in  sessanta  minuti   con   mezzi
          pubblici, dalla residenza del lavoratore".
          Note all'art. 9, comma 1:
            -   L'art.   49   della   legge   9  marzo  1989,  n.  88
          (Ristrutturazine      dell'Istituto      nazionale      per
          l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul  lavoro) cosi'
          recita:
            "Art. 49 (Classificazione dei datori di  lavoro  ai  fini
          previdenziali  ed  assistenziali).  - 1. La classificazione
          dei datori di lavoro disposta dall'Istituto  ha  effetto  a
          tutti i fini previdenziali ed assistenziali ed e' stabilita
          sulla base dei seguenti criteri:
             a)  settore industria, per le attivita': manifatturiere,
          estrattive, impiantistiche; di produzione  e  distribuzione
          dell'energia,  gas ed acqua; dell'edilizia; dei trasporti e
          comunicazioni; della pesca; dello spettacolo;  nonche'  per
          le relative attivita' ausiliarie;
             b)  settore  artigianato,  per  le attivita' di cui alla
          legge 8 agosto 1985, n. 443;
             c)  settore  agricoltura,  per  le  attivita'   di   cui
          all'articolo 2135 del codice civile ed all'articolo 1 della
          legge 20 novembre 1986, n. 778;
             d) settore terziario, per le attivita': commerciali, ivi
          comprese  quelle turistiche; di produzione; intermediazione
          e  prestazione  dei  servizi  anche  finanziari;   per   le
          attivita' professionali ed artistiche; nonche' per le rela-
          tive attivita' ausiliarie;
             e)  credito,  assicurazione e tributi, per le attivita':
          bancarie  e   di   credito;   assicurative;   essattoriale,
          relativamente ai servizi tributari appaltati.
            2.   I  datori  di  lavoro  che  svolgono  attivita'  non
          rientranti fra quelle di cui al comma 1 sono inquadrati nel
          settore "attivita' varie"; qualora non abbiano finalita' di
          lucro sono esaonerati, a domanda, dalla contribuzione  alla
          Cassa  unica assegni familiari, a condizione che assicurino
          ai propri dipendenti trattamenti di famiglia non  inferiori
          a quelli previsti dalla legge.
            3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
          sociale  sara'  stabilito  a quele dei settori indicati nel
          precedente  comma  si  debbano  aggregare,   agli   effetti
          previdenziali  ed  assistenziali,  i  datori  di lavoro che
          svolgono attivita' plurime rientranti in  settori  diversi.
          Restano  comunque validi gli inquadramenti gia' in atto nei
          settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura  o
          derivanti da leggi speciali o conseguenti a decreti emanati
          ai  sensi  dell'articolo  34  del D.P.R. 30 maggio 1955, n.
          797".
             - Si reputa opportuno riportare il testo del  comma  215
          dell'articolo  2  della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ed i
          commi 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater dell'art. 27 del  decreto-
          legge   31   dicembre   1996,   n.   669,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio  1997,   n.   30
          (Disposizioni  urgenti in materia tributaria, finanziaria e
          contabile a completamento della manovra di finanza pubblica
          per l'anno 1997) inerenti l'art. 49 della legge n. 88/1989:
            "215. Con decorrenza dal 1 gennaio 1997  cessa  di  avere
          efficacia la disciplina prevista dall'articolo 49, comma 3,
          secondo  periodo,  della  legge  9 marzo 1989, n. 88. A far
          tempo da tale data la classificazione dei datori di  lavoro
          deve   essere  effettuata  esclusivamente  sulla  base  dei
          criteri di inquadramento stabiliti  dal  predetto  articolo
          49.  Restano comunque validi gli inquadramenti derivanti da
          leggi speciali o  conseguenti  a  decreti  di  aggregazione
          emanati   ai   sensi   dell'articolo  34  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797. Per  le
          aziende  inquadrate  nel  ramo industria anteriormente alla
          data di entrata in vigore della legge n.  88  del  1989  e'
          fatta  salva la possibilita' di mantenere, per il personale
          dirigente gia'  iscritto  all'INPDAI,  l'iscrizione  presso
          l'ente  stesso.  Con  la medesima decorrenza, e' elevata di
          0,3   punti   percentuali   l'aliquota   contributiva    di
          finanziamento  dovuta  dagli  iscritti alla gestione di cui
          all'articolo 34 della legge n. 88 del 1989".
            "Art. 27. -  2.  L'inquadramento  dei  datori  di  lavoro
          secondo i criteri previsti dall'articolo 49, comma 1, della
          legge  9 marzo 1989, n.  88, e di cui all'articolo 2, comma
          215, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non ha effetto a
          decorrere dall'entrata in vigore della predetta legge n. 88
          del 1989 e fino al 31 dicembre 1999, ai  fini  dell'obbligo
          di  iscrizione  all'Istituto  nazionale di previdenza per i
          dirigenti di aziende industriali (INPDAI), relativamente al
          personale dirigente gia' iscritto all'INPDAI della  aziende
          inquadrate  nel  ramo industria con provvedimento anteriore
          alla data di entrata in vigore della medesima legge  n.  88
          del 1989 interessate al passaggio al diverso settore. Resta
          salva,  successivamente  al  1999,  la possibilita' di tale
          personale di mantenere l'iscrizione all'INPDAI.
            2-bis. Nei casi in  cui,  per  effetto  del  decreto  del
          Ministro  del lavoro e della previdenza sociale, emanato di
          concerto con il Ministro del tesoro, del 21 febbraio  1996,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  83 del 9 aprile
          1996, attuativo dell'articolo 3, comma 23,  della  legge  8
          agosto   1995,  n.  335,  conseguano  aumenti  contributivi
          effettivi a carico dei datori di lavoro, i predetti aumenti
          sono  applicati  mediante  un  incremento  di  0,50   punti
          percentuali ogni due anni con inizio dal 1 gennaio 1997.
            2-ter.  La  disposizione del comma comma 2-bis si applica
          anche ai prosecutori volontari autorizzati  con  decorrenza
          successiva al 31 dicembre 1995.
            2-quater.  Nel  caso  in  cui, anteriormente al 1 gennaio
          1996, siano state determinate, con  apposito  provvedimento
          adottata ai sensi dell'articolo 6, primo comma, del decreto
          del  Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, la
          classe  iniziale  di  contribuzione  e  la   corrispondente
          retribuzione  imponibile  per  i soci di societa' e di enti
          cooperativi, anche  di  fatto,  le  aliquote  contributive,
          trasferite  dalle  gestioni delle prestazioni temporanee al
          Fondo pensioni lavoratori dipendenti gestito dall'INPS  dal
          decreto  ministeriale  di  cui  al comma 2-bis del presente
          articolo, si calcolano sul  salario  convenzionale  di  cui
          all'articolo  4 del decreto del Presidente della Repubblica
          n.  602 del 1970, per tutto il  periodo  di  validita'  del
          provvedimento  medesimo, comunque non superiore a sei anni.
          Il medesimo criterio, per lo  stesso  periodo,  si  applica
          alle  societa'  ed  enti  cooperativi, anche di fatto, che,
          avendo esercitato la facolta' di cui all'art.    6,  ultimo
          comma, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica
          n.  602  del 1970, provvedono alla revoca di tale facolta';
          in mancanza di revoca si applicano le disposizioni previsti
          dal comma 2-bis del presente articolo".