Art. 8 Prestazioni di lavoro temporaneo e lavoratori in mobilita' 1. Nel caso di assunzione con il contratto di cui all'articolo 3 da parte di un'impresa fornitrice di lavoratore titolare dell'indennita' di mobilita', qualora la retribuzione percepita dal lavoratore per la prestazione di lavoro temporaneo presso l'impresa utilizzatrice sia inferiore all'importo dell'indennita' di mobilita', ovvero per i periodi in cui e' corrisposta l'indennita' di disponibilita' di cui all'articolo 4, comma 3, al medesimo lavoratore e' corrisposta la differenza tra quanto, rispettivamente, percepito a titolo di retribuzione ovvero di indennita' di disponibilita' e l'indennita' di mobilita'. Tale differenza e' attribuibile fino alla cessazione del periodo di fruibilita' dell'indennita' di mobilita'. Il lavoratore assunto dall'impresa fornitrice mantiene il diritto all'iscrizione nelle liste di mobilita'. 2. All'impresa fornitrice che assume lavoratori titolari dell'indennita' di mobilita' con il contratto per prestazioni di lavoro temporaneo a tempo indeterminato, il contributo di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e suc- cessive modificazioni e integrazioni, e' determinato complessivamente con riferimento all'ammontare delle mensilita' di indennita' di mobilita' non fruite dal lavoratore anche ai sensi del comma 1 ed e' concesso allo scadere del periodo di fruibilita' di detta indennita' da parte del lavoratore medesimo. 3. Le agenzie regionali per l'impiego di cui all'articolo 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, possono stipulare, con i soggetti di cui all'articolo 2, convenzioni che prevedano lo svolgimento da parte di questi ultimi di attivita' mirate a promuovere il reinserimento lavorativo dei titolari dell'indennita' di mobilita' mediante l'effettuazione di prestazioni di lavoro temporaneo nel rispetto delle condizioni previste dai commi 1, lettera b), e 2 dell'articolo 9 della citata legge n. 223 del 1991, e successive modificazioni e integrazioni. La convenzione puo' prevedere lo svolgimento di attivita' formative che possono essere finanziate a carico del Fondo di cui all'articolo 5, comma 2. 4. Nei confronti dei lavoratori che rifiutino l'assunzione da parte dell'impresa fornitrice convenzionata ai sensi del comma 3, la Direzione provinciale del lavoro, su segnalazione della sezione circoscrizionale, dispone la sospensione dell'indennita' di mobilita' per un periodo pari a quello del contratto offerto e comunque non inferiore ad un mese. Avverso il provvedimento e' ammesso ricorso, entro trenta giorni, alla Direzione regionale del lavoro che decide, con provvedimento definitivo, entro venti giorni.
Nota all'art. 8, comma 2: - Il comma 4 dell'art. 8 della legge n. 223/1991, cosi' recita: "4. Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto ai sensi del comma 1, assuma a tempo pieno e indeterminato i lavoratori iscritti nella lista di mobilita' e' concesso, per ogni mensilita' di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al cinquanta per cento della indennita' di mobilita' che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Il predetto contributo non puo' essere erogato per un numero di mesi superiore a dodici e, per i lavoratori di eta' superiore a cinquanta anni, per un numerio superiore a ventiquattro mesi, ovvero a trentasei mesi per le aree di cui all'articolo 7, comma 6. Il presente comma non trova applicazione per i giornalisti". Note all'art. 8, comma 3: - L'art. 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro) cosi' recita: "Art. 24 (Istituzione delle agenzie per l'impiego). - 1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione centrale per l'impiego, le commissioni regionali e gli organi di governo delle regioni interessate, e' istituita in ogni regione l'agenzia per l'impiego. Essa, operando in coordinamento con gli osservatori nazionali e regionali del lavoro, nonche' con i servizi preposti all'orientamento e alla formazione professionale, svolge ogni attivita' utile al fine di: a) incentivare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro; b) promuovere iniziative volte ad incrementare l'occupazione; c) favorire l'impiego dei soggetti piu' deboli nel mercato del lavoro; d) sottoporre alla commissione regionale per l'impiego ed ai competenti organi della regione proposte e programmi di politica attiva del lavoro, anche al fine di armonizzare gli interventi dello Stato e della regione in materia. 2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale fissa le direttive generali per lo svolgimento dell'attivita' delle agenzie per l'impiego, per il coordinamento tra le stesse nonche' della loro attivita' con quella degli organi periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. L'agenzia per l'impiego, nella sua qualita' di organo tecnico progettuale, attua gli indirizzi delal commissione regionale per l'impiego. 3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, con propri decreti, sentite la commissione centrale e quelle regionali per l'impiego, nonche' gli organi di governo delle regioni interessate, determina la struttura ed il funzionamento delle agenzie, ne nomina i direttori e fissa sia il contingente di personale che, su proposta del direttore, potra' essere assunto con contratto a termine di diritto privato, anche a tempo parziale, sia il relativo trattamento economico. Il direttore e' scelto di norma tra il personale della pubblica amministrazione in possesso di elevata professionalita' e di pluriennale comprovata esperienza nel campo delle politiche del lavoro; esso puo' essere scelto anche tra personae estraneo all'amministrazione in possesso di analoghi requisiti ed e' assunto con contratto di diritto privato a termine rinnovabile. 4. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, determina annualmente il fabbisogno finanziario per il funzionamento delle agenzie. 5 Presso le agenzie puo' essere comandato, su indicazione del direttore, personale da altre amministrazioni dello Stato, dagli enti locali, da enti pubblici anche economici e dalle universita', restando i relativi oneri a carico delle amministrazioni di provenienza. 6. Per lo svolgimento della sua attivita' l'agenzia per l'impiego si avvale dei locali e delle attrezzature fornite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dagli enti pubblici. 7. In deroga al comma 1, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione centrale per l'impiego, la commissione regionale e gli organi di governo della regione interessata, ha facolta' di non procedere alla istituzione della agenzia per l'impiego in quelle regioni in cui si ritengano esistenti analoghe strutture, promosse dalle regioni, che siano idonee allo svolgimento delle funzionin di cui al medesimo comma 1. 8. Nella regione Trentino-Alto Adige ai compiti dell'agenzia per l'impiego provvedono con proprie leggi le province autonome di Trento e Bolzano". - Il testo dei commi 1, lettera b), e 2 dell'art. 9 della legge n. 223/1991, e' il seguente: "1. Il lavoratore e' cancellato dalla lista di mobilita' e decade dai trattamenti e dalle indennita' di cui agli articoli 7, 11, comma 2, e 16, quando: a) (omissis); b) non accetti l'offerta di un lavoro che sia professionalmente equivalente ovvero, in mancanza di questo, che presenti omogeneita' anche intercategoriale e che, avendo riguardo ai contratti collettivi nazionali di lavoro, sia inquadrato in un livello retributivo non inferiore del dieci per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano quando le attivita' lavorative o di formazione offerte al lavoratore iscritto nella lista di mobilita' si svolgono in un luogo distante non piu' di cinquanta chilometri, o comunque raggiungibile in sessanta minuti con mezzi pubblici, dalla residenza del lavoratore". Note all'art. 9, comma 1: - L'art. 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazine dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) cosi' recita: "Art. 49 (Classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali). - 1. La classificazione dei datori di lavoro disposta dall'Istituto ha effetto a tutti i fini previdenziali ed assistenziali ed e' stabilita sulla base dei seguenti criteri: a) settore industria, per le attivita': manifatturiere, estrattive, impiantistiche; di produzione e distribuzione dell'energia, gas ed acqua; dell'edilizia; dei trasporti e comunicazioni; della pesca; dello spettacolo; nonche' per le relative attivita' ausiliarie; b) settore artigianato, per le attivita' di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; c) settore agricoltura, per le attivita' di cui all'articolo 2135 del codice civile ed all'articolo 1 della legge 20 novembre 1986, n. 778; d) settore terziario, per le attivita': commerciali, ivi comprese quelle turistiche; di produzione; intermediazione e prestazione dei servizi anche finanziari; per le attivita' professionali ed artistiche; nonche' per le rela- tive attivita' ausiliarie; e) credito, assicurazione e tributi, per le attivita': bancarie e di credito; assicurative; essattoriale, relativamente ai servizi tributari appaltati. 2. I datori di lavoro che svolgono attivita' non rientranti fra quelle di cui al comma 1 sono inquadrati nel settore "attivita' varie"; qualora non abbiano finalita' di lucro sono esaonerati, a domanda, dalla contribuzione alla Cassa unica assegni familiari, a condizione che assicurino ai propri dipendenti trattamenti di famiglia non inferiori a quelli previsti dalla legge. 3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sara' stabilito a quele dei settori indicati nel precedente comma si debbano aggregare, agli effetti previdenziali ed assistenziali, i datori di lavoro che svolgono attivita' plurime rientranti in settori diversi. Restano comunque validi gli inquadramenti gia' in atto nei settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura o derivanti da leggi speciali o conseguenti a decreti emanati ai sensi dell'articolo 34 del D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797". - Si reputa opportuno riportare il testo del comma 215 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ed i commi 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater dell'art. 27 del decreto- legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30 (Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997) inerenti l'art. 49 della legge n. 88/1989: "215. Con decorrenza dal 1 gennaio 1997 cessa di avere efficacia la disciplina prevista dall'articolo 49, comma 3, secondo periodo, della legge 9 marzo 1989, n. 88. A far tempo da tale data la classificazione dei datori di lavoro deve essere effettuata esclusivamente sulla base dei criteri di inquadramento stabiliti dal predetto articolo 49. Restano comunque validi gli inquadramenti derivanti da leggi speciali o conseguenti a decreti di aggregazione emanati ai sensi dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797. Per le aziende inquadrate nel ramo industria anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 88 del 1989 e' fatta salva la possibilita' di mantenere, per il personale dirigente gia' iscritto all'INPDAI, l'iscrizione presso l'ente stesso. Con la medesima decorrenza, e' elevata di 0,3 punti percentuali l'aliquota contributiva di finanziamento dovuta dagli iscritti alla gestione di cui all'articolo 34 della legge n. 88 del 1989". "Art. 27. - 2. L'inquadramento dei datori di lavoro secondo i criteri previsti dall'articolo 49, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88, e di cui all'articolo 2, comma 215, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non ha effetto a decorrere dall'entrata in vigore della predetta legge n. 88 del 1989 e fino al 31 dicembre 1999, ai fini dell'obbligo di iscrizione all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI), relativamente al personale dirigente gia' iscritto all'INPDAI della aziende inquadrate nel ramo industria con provvedimento anteriore alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 88 del 1989 interessate al passaggio al diverso settore. Resta salva, successivamente al 1999, la possibilita' di tale personale di mantenere l'iscrizione all'INPDAI. 2-bis. Nei casi in cui, per effetto del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del 21 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 1996, attuativo dell'articolo 3, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, conseguano aumenti contributivi effettivi a carico dei datori di lavoro, i predetti aumenti sono applicati mediante un incremento di 0,50 punti percentuali ogni due anni con inizio dal 1 gennaio 1997. 2-ter. La disposizione del comma comma 2-bis si applica anche ai prosecutori volontari autorizzati con decorrenza successiva al 31 dicembre 1995. 2-quater. Nel caso in cui, anteriormente al 1 gennaio 1996, siano state determinate, con apposito provvedimento adottata ai sensi dell'articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile per i soci di societa' e di enti cooperativi, anche di fatto, le aliquote contributive, trasferite dalle gestioni delle prestazioni temporanee al Fondo pensioni lavoratori dipendenti gestito dall'INPS dal decreto ministeriale di cui al comma 2-bis del presente articolo, si calcolano sul salario convenzionale di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1970, per tutto il periodo di validita' del provvedimento medesimo, comunque non superiore a sei anni. Il medesimo criterio, per lo stesso periodo, si applica alle societa' ed enti cooperativi, anche di fatto, che, avendo esercitato la facolta' di cui all'art. 6, ultimo comma, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1970, provvedono alla revoca di tale facolta'; in mancanza di revoca si applicano le disposizioni previsti dal comma 2-bis del presente articolo".